Al via il bonus mamma 2017, 800 euro per nascite ed adozioni

Nessun limite di reddito, possibile fare domanda attraverso i patronati o via web

Al via il bonus mamma. Dal 4 maggio 2017 sarà possibile fare domanda per il cosiddetto bonus mamma: il sostegno economico una tantum di 800 euro per la nascita o l’adozione di un minore. Il bonus viene concesso in un’unica soluzione ed è legato al numero dei figli nati o adottati. Ovvero nel caso due figli, alla mamma andrebbero 1.600 euro. A ricordarlo, con un post su Facebook, è la sottosegreteria alla Presidenza del Consiglio, Maria Elena Boschi. “È una misura inserita dal governo dei MilleGiorni nella legge di bilancio per il 2017 – scrive – ed uno dei primi passi nella giusta direzione”.

Chi può fare richiesta. L’Inps sottolinea che non c’è alcun limite di reddito per inoltrare le richieste. Quindi tutte le mamme residenti in Italia, di cittadinanza italiana o comunitaria (e le non comunitarie in possesso di status di rifugiato politico o con permesso di soggiorno Ue per lungo periodo) che hanno partorito nel 2017 e le gestanti che hanno terminato il settimo mese di gravidanza possono richiederlo: questo vale anche in caso di adozione o di affido di un minore avvenuti dopo il primo gennaio 2017.

Modalità di presentazione della domanda. La domanda deve essere presentata all’Inps dopo il compimento del settimo mese di gravidanza e, comunque entro un anno dalla nascita. Per le nascite avvenute dal 1 gennaio al 4 maggio 2017, slitta il termine di un anno per la presentazione: e decorre dal 4 maggio. Le richieste vanno inviate telematicamente: o via web, utilizzando i servizi telematici del portale www.inps.it, accessibili direttamente dalla mamma tramite il Pin; o chiamando il Contact Center Integrato  oppure tramite i patronati come Epasa-Itaco (www.epasa-itaco.it)

I documenti necessari. Per certificare lo stato di gravidanza si può seguire una delle seguenti opzioni: la gestante può presentare allo sportello (o spedire a mezzo raccomandata) il certificato originale o di copia autentica, oppure può indicare il numero del protocollo telematico del certificato rilasciato dal medico del servizio sanitario nazionale o convenzionato Asl. In caso sia già stata presentata una domanda all’Inps per un’altra prestazione (come la richiesta di esenzione dal lavoro per maternità a rischio) basterà indicare all’Inps che si è già certificata la gravidanza per la pratica precedente. Per le sole madri non lavoratrici, si potrà fornire il numero identificativo a 15 cifre di una prescrizione medica emessa da un medico del Servizio sanitario nazionale o convenzionato, indicando il codice esenzione compreso tra M31 e M42 incluso. Se la domanda è presentata a parto già avvenuto, la madre dovrà autocertificare il codice fiscale del bambino. Le madri extracomunitare in possesso del permesso di soggiorno dovranno, sempre attraverso un’autocertificazione, inserire gli estremi del documento nella domanda telematica.

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