Cambiano le informazioni nei cartelli per i prodotti preimballati

Dal prossimo 9 maggio cambiano le informazioni da fornire nei cartelli degli ingredienti per i prodotti non preimballati

Cambiano i cartelli da utilizzare negli esercizi di vendita e somministrazione di prodotti alimentari per i prodotti non preimballati. Presso le sedi Confesercenti i nuovi cartelli.

Come già comunicato, con la pubblicazione del Decreto legislativo n. 231/2017, con riferimento alla disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento UE n. 1169/2011, sulla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, nonché per quanto attiene all’adeguamento della normativa nazionale alle vigenti regole comunitarie in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità degli alimenti, cambiano i cartelli da utilizzare negli esercizi di vendita e somministrazione di prodotti alimentari per i prodotti non preimballati.

L’articolo 44 (Disposizioni nazionali per gli alimenti non preimballati) del Regolamento UE n. 1169 prevede che, “ove gli alimenti siano offerti in vendita al consumatore finale o alle collettività senza preimballaggio oppure siano imballati sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta,

  1. a) la fornitura delle indicazioni circa la presenza di sostanze o prodotti che possono provocare allergie o intolleranze usati nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presenti nel prodotto finito, anche se in forma alterata, è obbligatoria;
  2. b) la fornitura di altre indicazioni non è obbligatoria, a meno che gli Stati membri adottino disposizioni nazionali che richiedono la fornitura, parziale o totale, di tali indicazioni o loro elementi. Inoltre, gli Stati membri possono adottare disposizioni nazionali concernenti i mezzi con i quali le indicazioni o loro elementi come sopra specificato devono essere resi disponibili ed, eventualmente, la loro forma di espressione e presentazione.

Il nostro Paese, con il D.Lgs. n. 231/2017, all’art. 19, ha stabilito di voler comunque conservare l’obbligo, già previsto dall’art. 16 del D. Lgs. n. 109/92, di fornire una serie di indicazioni ai consumatori nel momento in cui detti prodotti (in precedenza definiti “sfusi”, anche se le definizioni specificate dall’art. 16 del D. Lgs. n. 109 corrispondono nella sostanza a quelle dell’art. 44 del Regolamento n. 1169 UE) sono posti in vendita.

Le sedi Confesercenti, alla luce della nuova previsione, metteranno a disposizione degli associati e degli aventi interesse i modelli di cartelli utili per adempiere agli obblighi previsti dall’art. 19 del D. Lgs. n. 231/2017, tenendo presente che, ai sensi dell’art. 2 del Regolamento n. 1169 UE:

  • per «alimento preimballato» si intende l’unità di vendita destinata a essere presentata come tale al consumatore finale e alle collettività, costituita da un alimento e dall’imballaggio in cui è stato confezionato prima di essere messo in vendita, avvolta interamente o in parte da tale imballaggio, ma comunque in modo tale che il contenuto non possa essere alterato senza aprire o cambiare l’imballaggio;
  • per «alimento preimballato» non si intende gli alimenti imballati nei luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta;
  • per «collettività» si intende qualunque struttura, come ristoranti, mense, scuole, ospedali e imprese di ristorazione in cui, nel quadro di un’attività imprenditoriale, sono preparati alimenti destinati al consumo immediato da parte del consumatore finale (vi rientra anche un veicolo o un banco di vendita fisso o mobile);

va precisato che ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs. n. 231/2017 i vecchi “prodotti sfusi”, ora sono riconducibili ai seguenti prodotti:

  • prodotti alimentari offerti in vendita al consumatore finale o alle collettività senza preimballaggio (prodotti definibili “sfusi” in senso comune);
  • prodotti imballati sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore (prodotti che vengono esposti sfusi ma vengono imballati quando il consumatore li acquista);
  • prodotti preimballati ai fini della vendita diretta (prodotti che in alcuni reparti, specie della grande distribuzione, vengono porzionati ed avvolti in confezioni – di cellophane, polistirolo, ecc. – in modo che il consumatore possa direttamente acquistarli al libero servizio senza chiedere il frazionamento da un prodotto di più grande pezzatura);

prodotti non costituenti unità di vendita (come sopra individuata) in quanto generalmente venduti previo frazionamento ancorché posti in confezione o involucro protettivo (prodotti che vengono posti in vendita in grandi pezzature, anche confezionati o in involucro protettivo, ma che il consumatore acquista chiedendone il frazionamento, come nel caso ad esempio dei salumi).

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