Canone speciale Rai, chi deve pagarlo

Qualche chiarimento sulla strumentazione che determina l’essere soggetti all’imposta

 

Molte imprese del commercio e dei servizi stanno ricevendo lettere in cui la RAI sollecita il pagamento del canone speciale per apparecchi radiotelevisivi detenuti presso i locali destinati all’attività d’impresa.

Chi deve pagare il canone speciale?

 “Ha l’obbligo di corrispondere il canone speciale RAI – si legge nel sito Canone Rai – chiunque detenga uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell’ambito familiare o che li impieghino a scopo di lucro diretto o indiretto”.

Che differenze si hanno con il canone ordinario?

“Il canone speciale va corrisposto per ogni sede ove siano detenuti apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive, anche se facenti capo ad un medesimo soggetto. Il Canone speciale è strettamente personale: in caso di cessione degli apparecchi o di cessione o cessazione dell’attività, deve essere data disdetta del canone alla RAI”.

 Quali sono gli apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle radioaudizioni?

Il Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per le Comunicazioni, è già intervenuto al fine di chiarire quali siano gli apparecchi “atti o adattabili alla ricezione delle radioaudizioni”.

“Debbono ritenersi assoggettabili a canone – spiega il sito: le apparecchiature munite di sintonizzatore per la ricezione del segnale (terrestre o satellitare) di radiodiffusione dall’antenna radiotelevisiva. Il sintonizzatore radio/TV dovrà essere conforme ad almeno uno degli standard previsti nel sistema italiano per poter ricevere le radiodiffusioni nelle bande di frequenze assegnate dal Piano nazionale di ripartizione delle frequenze (PNRF)”.

  1. Un apparecchio si intende “atto” a ricevere le radioaudizioni se e solo se include nativamente gli stadi di un radioricevitore completo: sintonizzatore radio (che operi nelle bande destinate al servizio di Radiodiffusione), decodificatore e trasduttori audio/video per i servizi radiotelevisivi, solo audio per i servizi radiofonici“.
  2. Un apparecchio si intende “adattabile” a ricevere le radioaudizioni se e solo se include almeno uno stadio sintonizzatore radio (che operi nelle bande destinate al servizio di Radiodiffusione), ma è privo del decodificatore o dei trasduttori audio/video, o di entrambi i dispositivi, che collegati esternamente al detto apparecchio realizzerebbero assieme ad esso un radioricevitore completo“.

Non paga il canone speciale Rai chi è in possesso di:

 “Un apparecchio privo di sintonizzatori radio operanti nelle bande destinate al servizio di Radiodiffusione, in quanto non è ritenuto né “atto”, né “adattabile” alla ricezione delle radioaudizioni”.

Il Ministero, per ulteriore chiarezza, ha stilato una tabella esemplificativa, dove vengono elencati apparecchi atti e adattabili, soggetti al pagamento del canone TV, e gli apparecchi che non lo sono in quanto né atti né adattabili alla ricezione del segnale radiotelevisivo.

Tipologie di apparecchiature atte alla ricezione della Radiodiffusione. Tipologie di apparecchiature adattabili alla ricezione della Radiodiffusione. Tipologie di apparecchiature né atte né adattabili alla ricezione della Radiodiffusione
– Ricevitori TV fissi;
– Ricevitori TV portatili;
– Ricevitori TV per mezzi mobili;
– Ricevitori radio fissi;
– Ricevitori radio portatili;
– Ricevitori radio per mezzi mobili;
– Terminale d’utente per telefonia mobile dotato di ricevitore radio/TV (esempio cellulare DVB-H);
– Riproduttore multimediale dotato di ricevitore radio/TV (per esempio, lettore mp3 con radio FM integrata).
– Videoregistratore dotato di sintonizzatore TV;
– Chiavetta USB dotata di sintonizzatore radio/TV;
– Scheda per computer dotata di sintonizzatore radio/TV;
– Decoder per la TV digitale terrestre;
– Ricevitore radio/TV satellitare;
– Riproduttore multimediale, dotato di ricevitore radio/TV, senza trasduttori (per esempio, Media Center dotato di sintonizzatore radio/TV).
– PC senza sintonizzatore TV,
– monitor per computer,
– casse acustiche,
– videocitofoni.

In conclusione:

Se le imprese del commercio e dei servizi appurano che apparecchi detenuti in azienda sono muniti di sintonizzatore il pagamento del canone speciale RAI sarà dovuto (per ogni sede ove siano detenuti apparecchi) e il numero del relativo abbonamento dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi.  In caso diverso, non dovrà darsi seguito ad alcun pagamento.

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