Dagli studi di settore agli indicatori di compliance, le novità in 10 punti

Le principali innovazioni contenute nella proposta di modifica degli studi di settore definita dall’Agenzia delle Entrate

Nella riunione in SOSE del 7 settembre è stata illustrata alla Commissione di Esperti la proposta di modifica degli studi di settore definita dall’Agenzia delle Entrate sulla base dell’atto d’indirizzo del Ministro Padoan del 22/12/2015, facente seguito ad un ordine del giorno approvato dal Parlamento, in corso di realizzazione da parte di SOSE. Ecco le novità in pillole, a cura degli esperti tributaristi di Confesercenti:

1. Innovazione radicale. Gli studi di settore (come li conosciamo ora) verranno sostituiti da una serie di “indicatori di affidabilità e di compliance” che costituiranno, di fatto, uno strumento profondamente diverso da quello attuale degli studi di settore;

2. Semplificazione. Diversa è la filosofia alla base della loro elaborazione: anziché analizzare una serie di elementi delle varie attività imprenditoriali, commerciali, artigianali o industriali, ovvero professionali, si analizzano infatti i vari modelli di business. La novità porterà anche ad una riduzione del numero complessivo dei nuovi studi in luogo dei n. 206 studi oggi esistenti e porterà ad una sostanziale semplificazione del modello di richiesta dei dati relativi all’attività svolta;

3. Un voto per l’affidabilità. I nuovi studi si concretizzeranno in una serie di indicatori di affidabilità e compliance: i vari indicatori saranno sintetizzati da un indicatore finale riassuntivo che esprimerà un giudizio sull’affidabilità fiscale del soggetto attribuendo un voto da 1 a 10: più basso sarà il voto, minore sarà l’affidabilità fiscale del soggetto; più alto sarà il voto, più alta sarà l’attendibilità fiscale del soggetto;

4. Sistema premiale. Se il soggetto avrà un indice superiore ad una certa soglia, gli verrà riconosciuto l’accesso al sistema premiale attualmente in vigore (attualmente sono previsti: riduzione di un anno del periodo di accertabilità, esclusione da alcuni tipi di accertamento, percorso accelerato rimborsi fiscali);

5. Nuova metodologia. La metodologia statistica ed economica utilizzata è completamente innovativa rispetto a quella applicata in passato e ciò permetterà di stimare non solo i ricavi (come oggi) ma anche il valore aggiunto ed il reddito d’impresa;

6. Analisi su 8 anni di attività dell’impresa, non più su uno solo. I dati analizzati per l’elaborazione degli indicatori riguarderanno ben 8 annualità anziché la sola annualità soggetta a dichiarazione: ciò permetterà di  impedire il fenomeno di dichiarare dati appositamente addomesticati al fine di ottenere la vecchia congruità; di cogliere l’andamento ciclico senza necessità di predisporre (come fatto negli ultimi anni) specifici correttivi anti crisi; di procedere ad una valutazione del comportamento fiscale del soggetto non solo per un anno ma per un periodo più ampio e quindi di cogliere le scelte anche strategiche poste in essere dall’imprenditore per aumentare il business, modificarlo, combattere la crisi, o altro;

7. Indicatori stabili. Oltre alla semplificazione dei dati da richiedere al contribuente ed alla riduzione del numero degli studi oggi in vigore, si arriverà ad una maggiore stabilità dei vari indicatori (che non dovrebbero più essere soggetti a revisione ogni tre anni come succede oggi) ed a una riduzione del numero dei cluster (ossia delle categorie omogenee delle diverse attività che operano nell’ambito di un medesimo studio di settore.

A fronte di quanto sopra:

8. La fine del ‘valore congruo’. Non ci sarà più un valore congruo al quale doversi/potersi adeguare al fine di scongiurare accertamenti;

9. Decisione del contribuente. Il contribuente potrà sempre decidere, se non raggiunge un alto grado di affidabilità ovvero se non raggiunge la soglia della premialità, di integrare la propria dichiarazione dei redditi con un adeguamento spontaneo ma questo avrà un significato profondamente diverso da quello di oggi: in sostanza oggi, con l’adeguamento, il contribuente si rifà la “verginità” e non sarà soggetto ad accertamenti di tipo induttivo, mentre un domani, con i nuovi studi, anche se avrà provveduto ad integrare i ricavi tramite adeguamento spontaneo in dichiarazione, rimarrà con un basso livello di affidabilità perché resteranno evidenziate le anomalie di determinati suo indicatori (caso classico è quello del commerciante di pesce fresco che ha un indice di rotazione del magazzino di 2, ossia impiega sei mesi a vendere tutto il pesce in giacenza: mentre prima si poteva adeguare e non essere soggetto a controlli, domani anche in caso di adeguamento resterà evidenziata questa anomalia e quindi il basso grado di affidabilità potrà portarlo ad un controllo);

10. Stimolo per un comportamento virtuoso. Il contribuente, in futuro, sarà maggiormente stimolato ad adeguarsi con un comportamento virtuoso in corso d’anno e non solo con un adeguamento in dichiarazione nell’anno successivo; conseguentemente sarà importante conoscere i dati degli indicatori  prima della fine dell’anno fiscale (al fine di poter naturalmente adeguare il proprio comportamento fiscale a valori di maggiore affidabilità) anziché nell’anno successivo poco prima del termine di presentazione delle dichiarazioni riferibili all’anno precedente;

I nuovi studi di settore (o indicatori di affidabilità/compliance) sembrano rispondere alle esigenze da sempre manifestate dalle associazioni di categoria ma sarà importante: i) procedere quanto prima con l’introduzione dei nuovi indicatori al termine di un periodo di sperimentazione fatto in trasparenza con le stesse associazioni datoriali; ii) far sì che gli indicatori permettano un adeguamento spontaneo nei comportamenti degli imprenditori che sia graduale nel tempo; iii) definire quanto prima il quadro giuridico di applicazione dei nuovi studi di settore (non più strumento di accertamento ma solo strumento di selezione dei soggetti da sottoporre a controllo); iv) introdurre quanto prima le ulteriori agevolazioni da tempo richieste da parte della associazioni facenti parte di Rete Imprese Italia consistenti nella introduzione di una fiscalità agevolata per la parte di reddito eccedente quella individuata come soglia per l’accesso a tale maggior livello di premialità.

 

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