Federagit a favore della legge di riforma delle professioni turistiche

Modifiche all’Intesa Stato-Regioni nelle more dell’approvazione della legge

Comunicato alla categoria

 

Federagit Confesercenti chiede da anni, a tutela della categoria, degli operatori turistici e dei turisti, una legge quadro sulle professioni turistiche e la sospensione dell’art. 3 della L. 97/2013, con il quale è stata introdotta nell’ordinamento italiano la validità dell’abilitazione su tutto il territorio nazionale.

A seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 03859/2017 che ha annullato i Decreti Ministeriali del 7 aprile 2015 e del 11 dicembre 2015, il MiBACT ha deciso di regolamentare la materia della professione di guida turistica attraverso lo strumento di un’Intesa Stato Regioni.

Lo scorso 15/11/2017, il Coordinamento delle Regioni ha incontrato le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, dopo aver loro inoltrato una bozza dello schema di “Intesa, per l’individuazione degli standard professionali e formativi di guida turistica e per la definizione di modalità uniformi, contenuti e programmi per l’espletamento dei corsi di formazione e dell’esame di abilitazione all’esercizio dell’attività di guida turistica”. Nel corso di tale incontro, Federagit ha esposto e consegnato le proprie osservazioni tecniche circa i contenuti dell’Intesa, chiedendo di apportare rilevanti modifiche al testo poiché i principi in esso contenuti appaiono lesivi della professione di guida turistica. Ulteriori note integrative sono state inoltrate al Coordinamento delle Regioni in data 27/11/2017.

Federagit esprime forte contrarietà in merito all’utilizzo dello strumento dell’Intesa al fine di disciplinare la professione di Guida turistica, materia che merita invece un provvedimento legislativo di più alto livello (legge statale o DPR) poiché la determinazione dei principi fondamentali della relativa disciplina delle professioni spetta sempre allo Stato, nell’esercizio della propria competenza concorrente.

Si specifica inoltre che, in assenza di sospensione o abrogazione dell’art. 3, Legge n. 97/2013, è necessario che il Decreto Ministeriale di cui al comma 3 della medesima Legge, relativo ai siti di particolare interesse storico artistico o archeologico, sia emanato nel più breve tempo possibile e che i siti per i quali è richiesta una specifica abilitazione siano individuati sulla base di criteri univoci, precisi e validi a livello nazionale.

In sintesi, al Coordinamento delle Regioni ed al MiBACT, Federagit chiede che siano apportate le seguenti fondamentali modifiche all’Intesa:

–          La definizione della professione di guida turistica contenuta nello schema di intesa non è condivisibile sia per quanto riguarda la descrizione dell’attività, sia per quanto riguarda l’identificazione dei luoghi dove l’attività stessa può esseresvolta. È stata proposta una definizione più specifica e rispondente alla professione.

–          Il titolo minimo di accesso alla abilitazione di guida turistica valida su tutto il territorio nazionale non dovrebbe essere inferiore al diploma di laurea triennale, in considerazione della complessità del lavoro svolto, l’importanza e la vastità degli argomenti trattati nell’esercizio della professione di guida turistica.

–          La conoscenza di almeno una lingua straniera è requisito indispensabile per l’esercizio della professione di guida turistica così come lo è la buona conoscenza della lingua italiana da parte di candidati provenienti da altri Paesi UE o extra UE. A tal fine, si ritiene necessario che i candidati sostengano un esame nella lingua straniera prescelta e/o nella lingua italiana che dimostri da parte del candidato una conoscenza minima della lingua di livello C1 nonché la conoscenza dei termini specifici indispensabili per il buon esercizio della professione. Inoltre, per favorire il turismo accessibile.

–          Si ritiene assolutamente necessario che l’esame di abilitazione sia tenuto da un Ente Pubblico e che ciò venga chiaramente esplicitato nel testo dell’Intesa, in considerazione dell’art. 33 della Costituzione che prescrive un esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio professionale. Si esprime netta contrarietà ai Corsi di Formazione abilitanti.

–          Gli standard professionale e formativo dovrebbero essere mutuati dalle specifiche norme europee che si riferiscono alla professione di Guida Turistica: EN 13809 del 2003 e lo Standard sulla Qualificazione Professionale Minima delle Guide Turistiche EN 15565 del 2008.

–          La composizione della commissione d’esame deve essere prevista nel dettaglio per evitare margini di interpretazione troppo ampi e possibili disomogeneità territoriali. Si ritiene altresì di fondamentale importanza che siano esplicitati i principi di trasparenza e di indipendenza, prevedendo che i membri della commissione d’esame siano estranei al sistema degli Enti formativi e che vi sia un rappresentante della professione in qualità di esperto con almeno 5 anni di esperienza lavorativa e con formazione di livello universitario.

Federagit auspica che il Coordinamento delle Regioni e il MiBACT vorranno tenere in considerazione le osservazioni avanzate al fine di modificare il testo dell’Intesa così che questa possa fornire delle linee guida utili a tutelare la categoria nelle more dell’emanazione di una legge quadro sulle professioni turistiche.

La Giunta Federagit Confesercenti

collegamento al sito Federagit

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