Fisco, gli appuntamenti di novembre

12, 15, 16 e 30 i giorni in cui si concentrano le scadenze

Quattro giornate dense di scadenze fiscali a novembre, come conferma FiscoOggi il giornale on line dell’Agenzia delle Entrate.

12

·  730/2018 integrativo intermediari – termine ultimo per i Centri di assistenza fiscale e i professionisti abilitati, per consegnare al dipendente o pensionato copia del modello 730 integrativo e del prospetto di liquidazione modello 730-3.
Sempre i Centri di assistenza fiscale e i professionisti abilitati devono inviare al sostituto d’imposta la comunicazione del risultato finale della dichiarazione e trasmettere in via telematica all’Agenzia delle entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni integrative 730/2018 e i relativi modelli 730-4 integrativi.

15  

· Registrazione corrispettivi: commercianti al minuto e assimilati devono procedere alla registrazione, anche cumulativa, delle operazioni effettuate nel mese di ottobre per le quali è stato rilasciato lo scontrino o la ricevuta fiscale.

· Riepilogo fatture vendita: ultimo giorno utile per effettuare l’annotazione in un unico documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro emesse nel mese di ottobre.

· Fatturazione differita: i contribuenti Iva devono provvedere all’emissione e alla registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese di ottobre, risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti contraenti.

· Ravvedimento breve: ultimo giorno utile per regolarizzare i versamenti di imposte e ritenute non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) entro il 16 ottobre dai contribuenti tenuti al versamento unitario di imposte e contributi. Il versamento va eseguito, dai titolari di partita Iva, tramite modello F24 con modalità telematiche. Chi non è titolare di partita Iva può presentare l’F24 per qualunque importo, senza utilizzo di crediti in compensazione, in forma cartacea presso gli sportelli degli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle entrate;

· Frazionamento canone tv: i contribuenti titolari di reddito di pensione non superiore a 18mila euro annui devono inoltrare al proprio ente pensionistico la richiesta di effettuare il pagamento del canone di abbonamento alla televisione, a partire dall’anno 2019, tramite ritenuta sulle rate di pensione.

16

· Contribuenti Iva, versamenti: i contribuenti Iva devono provvedere al versamento della nona rata dell’Iva relativa al 2017 risultante dalla dichiarazione annuale, con la maggiorazione del 2,64% a titolo di interessi.

· Dichiarazioni 2018 Persone fisiche, versamenti: le persone fisiche, titolari di partita Iva e le società di persone ed enti equiparati che hanno scelto il pagamento rateale effettuando il primo versamento entro il 2 luglio, devono versare la sesta rata delle imposte risultanti dai modelli Redditi e Irap 2018, con applicazione degli interessi nella misura dell’1,48%, e del saldo dell’Iva  relativa al 2017 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/3/2018 – 30/6/2018 e con successiva applicazione degli interessi nella misura dell’1,48%.
Si tratta invece della quinta rata (con applicazione degli interessi nella misura dello 0,99%) per coloro che, applicando la maggiorazione dello 0,40%, si sono avvalsi della facoltà di differire il pagamento di trenta giorni e hanno versato la prima e la seconda rata entro il 20 agosto, ovvero della quarta rata (con applicazione degli interessi nella misura dello 0,95%) per coloro che entro il 20 agosto hanno pagato solo la prima rata, sfruttando la possibilità prevista dal Dpcm 10 agosto 2018.

· Dichiarazioni 2018 Soggetti Ires, versamenti: i soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare e approvazione del bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, che hanno scelto il pagamento rateale effettuando il primo versamento entro il 2 luglio, devono versare la sesta rata delle imposte risultanti dai modelli  Redditi Sc e Irap 2018, con applicazione degli interessi nella misura dell’1,48%, e del saldo dell’Iva relativa al 2017 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorato dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/3/2018 – 30/6/2018 e con successiva applicazione degli interessi nella misura dell’1,48%. Si tratta invece della quinta rata (con applicazione degli interessi nella misura dello 0,99%) per i soggetti che, applicando la maggiorazione dello 0,40%, si sono avvalsi della facoltà di differire il pagamento di trenta giorni e hanno versato la prima e la seconda rata entro il 20 agosto, ovvero della quarta rata (con applicazione degli interessi nella misura dello 0,95%) per coloro che entro il 20 agosto hanno pagato solo la prima rata, sfruttando la possibilità prevista dal Dpcm 10 agosto 2018.

· Contribuenti Iva, versamenti: i contribuenti Iva devono provvedere al versamento della nona rata dell’Iva relativa al 2017 risultante dalla dichiarazione annuale, con la maggiorazione del 2,64% a titolo di interessi.

· Locazioni brevi – Versamento ritenute: i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare devono versare la ritenuta del 21% operata sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente relativi a contratti di locazione breve. Il versamento deve avvenire tramite modello F24 con modalità telematiche.

·  Sostituti d’imposta, versamenti – i sostituti d’imposta devono versare le ritenute operate nel mese di ottobre sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi, nonché le somme a saldo e in acconto trattenute sugli emolumenti o sulle rate di pensione corrisposte nel mese precedente. Il versamento va effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche.

·  Sostituti d’imposta imposte premi produttività – i sostituti d’imposta devono versare l’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionale e comunale, nella misura del 10%, sulle somme erogate, nel mese di ottobre, ai dipendenti del settore privato in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione. Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.

· Soggetti che corrispondono pensioni, versamenti: i soggetti che corrispondono redditi di pensione di importo non superiore a 18.000 euro annui, compresi gli enti e gli organismi pubblici e le Amministrazioni centrali dello Stato, devono versare la rata delle imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno per importi complessivamente superiori a 100 euro.
30

· Redditi 2018 Persone fisiche – versamenti: le persone fisiche non titolari di partita Iva, che hanno scelto il pagamento rateale effettuando il primo versamento entro il 2 luglio, devono versare la sesta rata delle imposte risultanti dal modello Redditi Pf 2018, con applicazione degli interessi nella misura dell’1,63%. L’adempimento riguarda anche i contribuenti titolari di  redditi da lavoro dipendente, pensioni o alcuni dei redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente che hanno presentato presentano il 730 in assenza di un sostituto d’imposta tenuto al conguaglio.
Si tratta invece della quinta rata per i contribuenti che si sono avvalsi della facoltà di differire il pagamento di trenta giorni, applicando la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dell’1,10%.

· Versamenti da dichiarazioni – Acconto 2018: i contribuenti tenuti a effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti a essi equiparati nonché dell’Irap (Modelli 730/2018, Redditi PF 2018, Redditi SP 2018 e Irap 2018), devono pagare la seconda o unica rata di acconto Irpef e Irap relativo all’anno 2018. Il versamento va effettuato tramite il modello F24 con modalità telematiche. I non titolari di partita Iva possono effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso banche, Poste italiane e agenti della riscossione, purché non utilizzino crediti in compensazione.

·  Liquidazioni periodiche Iva – comunicazione: i soggetti passivi Iva devono inviare, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva effettuate nel terzo trimestre del 2018, utilizzando il modello “Comunicazione liquidazioni periodiche Iva”.

·  Cedolare secca – acconto 2018: i locatori, persone fisiche, proprietari o titolari di diritti reali di godimento di unità immobiliari abitative locate, che hanno scelto il regime della cedolare secca, devono pagare il secondo o unico acconto per l’anno d’imposta 2018. Il versamento va effettuato tramite il modello F24 con modalità telematiche. I non titolari di partita Iva possono effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso banche, Poste italiane e agenti della riscossione, purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore.

 

Condividi