Il Consiglio dei Ministri approva misure per il contenimento dei costi delle commissioni interbancarie. Faib: attendiamo benefici per i gestori

euro

Il Consiglio dei Ministri nei giorni scorsi ha approvato lo schema del Disegno di Legge “Delegazione Europea 2015”, recante tra l’altro all’Art. 10 una delega al Governo, per l’adeguamento del quadro normativo al Regolamento UE n. 751/2015, entrato formalmente in vigore l’estate scorsa e relativo a commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta (v. testo allegato).
Il provvedimento adesso sta intraprendendo l’iter parlamentare.
La ratio generale della nuova disciplina, risiede sostanzialmente in una duplice esigenza:

– da un lato, allineare l’ordinamento giuridico del nostro Paese al percorso europeo in fieri, teso alla progressiva riduzione del costo derivante dalle transazioni eseguite con moneta elettronica;

– dall’altro lato, ampliare l’apertura internazionale dei servizi italiani, permettendo ai nostri intermediari bancari e finanziari di operare con l’estero a condizioni vantaggiose, ritenute più favorevoli per gli esercenti.

Si precisa al riguardo che l’applicazione a livello nazionale del sopra citato Reg. UE 751/15, così come chiarito alla Camera dal Ministro dell’Economia in occasione di apposito “question time” interessa direttamente i versamenti eseguiti con carte di debito, con carte di credito o prepagate, poiché è prevista la riduzione delle commissioni, pagate come è noto dal soggetto che convenziona l’esercente all’’Istituto che emette la carta, dando così facoltà all’esercente stesso di negoziare tariffe per l’accettazione delle carte più favorevoli.
Ricordiamo infatti che gli Artt. 3 e 4 dello stesso Reg. UE 751, applicabili a decorrere dal 9 dicembre p.v., prevedono un tetto massimo alle commissioni interbancarie pari rispettivamente allo 0,2% del valore della singola transazione per le carte di debito (incluse le prepagate) ed allo 0,3% del valore stesso per le carte di credito.
Sulla stessa linea si era espresso il Governatore della Banca d’Italia, Dr. Ignazio Visco, che rispondendo ai Presidenti delle Associazioni di Categoria dei gestori – Faib, Fegica e Figisc – nella nota del 6 ottobre u.s., aveva confidato di credere che il mercato avrebbe reagito positivamente alla nuova previsione normativa di origine comunitaria. In particolare il Governatore aveva scritto: “Con riguardo alle carte di pagamento, in particolare, il Regolamento comunitario 2015/751 del 29 aprile 2015 – entrato in vigore lo scorso 8 giugno e a cui si fa cenno nella nota – ha dettato regole sulle tariffe interbancarie applicate dai c.d. “schemi a quattro parti”, imponendo limiti volti anche a favorire una riduzione del livello delle commissioni applicate agli esercenti; in questo modo dovrebbe essere favorita la creazione di condizioni di convenienza all’accettazione delle carte di pagamento anche in settori tradizionalmente più critici.”
Sin qui il Governatore Visco che però aveva escluso la possibilità di applicare sovrapprezzo alle transazioni effettuate con carte elettroniche in ragione “della più recente normativa europea intervenuta in materia di servizi di pagamento.”
Sulla questione dei costi della moneta elettronica Faib, Fegica e Figisc avevano anche avanzato una segnalazione formale per la Legge sulla concorrenza all’Antitrust che però nella nota del 26 maggio u.s. ha escluso di configurare condotte restrittive della normativa a tutela della concorrenza.
Il tutto, dunque viene rimandato all’approvazione dello schema del Disegno di legge governativo, per l’adeguamento al Regolamento UE n. 751/2015, entrato formalmente in vigore l’estate scorsa e relativo a commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carte.
“E’ invece tutt’ora pendente e in attesa di riscontro identico ricorso promosso da Faib Fegica e Figisc all’Antitrust europea – ha detto il Presidente Faib Landi – è’ evidente che vigileremo affinché le condizioni di contenimento dei costi si verifichino, in assenza delle quali produrremo nuove iniziative politiche e sindacali ma anche giuridiche e legislative.”


Estratto da schema
Disegno di Legge “Delegazione Europea 2015”

ART. 10
(Delega al Governo per l’adeguamento del quadro normativo al regolamento (UE) n. 751/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all’articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari, un decreto legislativo recante le norme occorrenti all’adeguamento del quadro normativo vigente a seguito dell’entrata in vigore del regolamento (UE)
n. 751/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta.

2. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all’articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere, in conformità alle definizioni, alla disciplina e alle finalità del regolamento (UE) n. 751/2015, le occorrenti modificazioni, integrazioni e abrogazioni alla normativa vigente, anche di derivazione UE, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di assicurare la corretta e integrale applicazione del regolamento (UE) n. 751/2015 e realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti tra le quali, in particolare, l’articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, di recepimento della direttiva 2007/64/CE del 13 novembre 2007;

b) tenuto conto delle competenze definite dall’ordinamento nazionale ed europeo nel comparto disciplinato dal regolamento (UE) n. 751/2015, e fatto salvo quanto previsto alla lettera c), designare, ai sensi dell’articolo 13 del medesimo regolamento, la Banca d’Italia quale Autorità competente per lo svolgimento delle funzioni previste dal suddetto regolamento, la quale adotterà le proprie decisioni previo parere dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;

c) tenuto conto dell’esigenza di prevenire o rimuovere le pratiche commerciali scorrette derivanti dalla violazione degli obblighi posti dal regolamento (UE) n. 751/2015, designare ai sensi dell’articolo 13 del regolamento stesso l’Autorità garante della concorrenza e del mercato quale Autorità competente a verificare il rispetto dei predetti obblighi. Nell’esercizio di questa competenza, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, qualora la pratica sia posta in essere da un soggetto che opera nel settore del credito, adotterà le proprie decisioni previo parere della Banca d’Italia;

d) attribuire ove del caso alle Autorità designate ai sensi delle lettere b) e c) i poteri di vigilanza e di indagine previsti dal regolamento (UE) n. 751/2015 e, ove opportuno, il potere di adottare disposizioni di disciplina secondaria funzionali a garantire l’efficace applicazione del Regolamento avuto riguardo, tra l’altro, all’esigenza di semplificare, ove possibile, gli oneri per i destinatari;

e) ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (UE) n. 751/2015, prevedere le sanzioni amministrative per le violazioni degli obblighi contenuti nel Regolamento medesimo, valutando altresì l’opportunità di razionalizzare il sistema sanzionatorio previsto in materia di servizi di pagamento al dettaglio con particolare riferimento alle sanzioni previste dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, di recepimento della direttiva 2007/64/CE del 13 novembre 2007, e a quelle previste per le violazioni del regolamento (CE) n. 924/2009 del 16 settembre 2009 e del regolamento (UE) 260/2012 del 14 marzo 2012, anche attraverso l’introduzione di una disciplina omogenea rispetto a quella prevista dal Titolo VIII, Capi V e VI, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

f) stabilire l’entità delle sanzioni amministrative introdotte o modificate ai sensi della lettera e) in modo tale che, per quanto concerne le sanzioni amministrative pecuniarie, la sanzione applicabile alle società o agli enti sia compresa tra un minimo di 30 mila euro e un massimo del 10 per cento del fatturato e la sanzione applicabile alle persone fisiche sia compresa tra un minimo di 5 mila euro e un massimo di 5 milioni di euro;

g) prevedere procedure di reclamo e di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra beneficiari e prestatori di servizi di pagamento, in conformità a quanto previsto dall’articolo 15 del regolamento (UE) n. 751/2015, anche avvalendosi di procedure e organismi già esistenti;

h) entro la data prevista all’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 751/2015 assumere, conformemente all’articolo 3 del medesimo regolamento, le iniziative necessarie al fine di incentivare la definizione efficiente sotto il profilo economico delle commissioni interbancarie sulle carte di debito per le operazioni nazionali, con l’obiettivo di facilitare l’utilizzo di tali strumenti in segmenti di mercato connotati da un utilizzo elevato del contante e di ridurre gli oneri connessi alla loro accettazione;

i) entro la data prevista all’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 751/2015, esentare, conformemente all’articolo 1, paragrafo 5, del medesimo regolamento, per un periodo di tempo limitato, le operazioni di pagamento nazionali degli schemi di carte di pagamento a tre parti che concedono ad altri prestatori di servizi di pagamento la licenza di emissione o di convenzionamento di strumenti di pagamento basati su carta, o entrambi, o emettono strumenti di pagamento multimarchio basati su carta in accordo con un altro intermediario o tramite un agente, dagli obblighi di cui al Capo II dello stesso Regolamento, al fine di consentire a tali schemi un graduale adeguamento ai menzionati obblighi mantenendo altresì un adeguato livello di offerta di servizi all’utenza.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il
Governo, con la procedura ivi prevista e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2,
può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo.

4. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Leggi il Testo integrale del Regolamento UE n. 751/2015 “Commissioni interbancarie” 

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