Le scadenze di fine mese per commercianti e imprenditori

25 e 31 maggio due date che imprenditori, commercianti, agenti e rappresentanti di commercio devono segnare sul calendario

Imprenditori, commercianti, agenti e rappresentanti di commercio hanno ancora due giornate di adempimenti prima di fine maggio.

Il 25 devono essere presentati gli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese nel mese precedente nei confronti di soggetti UE. Il tutto sclusivamente in via telematica all’Agenzia delle Dogane mediante il servizio telematico doganale E.D.I. (Electronic Data Interchange) oppure all’Agenzia delle Entrate sempre mediante invio telematico.

Entro il 31 invece:

    • i soggetti passivi Iva che non hanno optato per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati di tutte le fatture emesse e ricevute, e delle relative variazioni, da effettuare con il sistema di interscambio devono comunicare i dati delle fatture emesse e ricevute nel primo trimestre solare del 2018, in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato;
    • le parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della “cedolare secca” devono versare l’imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/05/2018 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/05/2018, tramite “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE). I titolari di partita Iva devono pagare necessariamente con modalità telematiche; i non titolari di partita Iva possono pagare con modalità telematiche oppure presso banche, agenzie postali, agenti della riscossione;
    • i soggetti che risultino proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di autovetture e di autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con potenza superiore a 185 Kw con bollo scadente ad aprile 2018 e residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi devono pagere l’addizionale erariale alla tassa automobilistica (c.d. superbollo), pari a venti euro per ogni kilowatt di potenza del veicolo superiore a 185 Kw, ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo rispettivamente al 60%, al 30% e al 15%. Non è più dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione. Il tutto tramite F24 – Versamenti con elementi identificativi, con esclusione della compensazione, con modalità telematica per i titolari di partita Iva ovvero presso banche, poste, agenti della riscossione o mediante i servizi di pagamento on-line per i non titolari di partita Iva;
    • i proprietari di autoveicoli con oltre 35 Kw, con bollo scadente ad aprile 2018, residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi devono pagare il bollo auto. Il tutto può essere effettuato presso le agenzie postali, con apposito bollettino di C/Cp, presso gli uffici dell’A.C.I., le tabaccherie o le agenzie di pratiche auto;
    • i soggetti passivi Iva devono comunicare i dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel primo trimestre solare del 2018, utilizzando il modello “Comunicazione liquidazioni periodiche Iva”, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, seguendo le modalità descritte nell’allegato A al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 21 marzo 2018 prot. 62214.
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