Accordo per il credito 2019, raggiunta l’intesa tra le associazioni di impresa e l’ABI

Turismo: accordo tra Gruppo BCC Iccrea e Assoturismo Confesercenti

Previste misure di sospensione e allungamento dei finanziamenti, Confesercenti tra i sottoscrittori

Rete Imprese Italia (Casartigiani, Cna, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti), Alleanza delle Cooperative Italiane (AGCI, Confcooperative, Legacoop) CIA-Agricoltori Italiani, CLAAI, Coldiretti, Confagricoltura, Confapi, Confedilizia, Confetra, Confimi Industria, Confindustria e Rete Imprese Italia (Casartigiani, Cna, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti) hanno sottoscritto con ABI l’Accordo per il Credito 2019.

L’Accordo prevede misure di sospensione e allungamento dei finanziamenti alle PMI, alla luce del nuovo contesto di mercato e regolamentare. Le misure di moratoria, a partire dal 2009, hanno consentito alle PMI di ottenere liquidità aggiuntiva per circa 25 miliardi di euro.

La sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti può essere chiesta per un anno e il tasso di interesse può essere aumentato, rispetto a quello previsto nel contratto originario, in funzione esclusivamente degli eventuali maggiori costi sostenuti dalla banca ai fini della realizzazione dell’operazione. In ogni caso, il nuovo tasso di interesse del finanziamento non può essere superiore a quello originario di 0.60 punti.

La sospensione è applicabile ai finanziamenti a medio lungo termine, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie e alle operazioni di leasing. In questo secondo caso, la sospensione riguarda la quota capitale implicita dei canoni di leasing.

Per le operazioni di allungamento, è invece previsto che l’estensione della durata del finanziamento può arrivare fino al 100% della durata residua dell’ammortamento. Nell’Accordo è specificato che tale operazione deve determinare una riduzione della rata di ammortamento del finanziamento in misura apprezzabile rispetto a quella originaria. Le banche possono applicare misure di maggior favore per le imprese rispetto a quelle previste nell’Accordo.

Il nuovo Accordo, che è applicabile ai finanziamenti in essere alla data di firma dello stesso, entrerà in vigore dal 1° gennaio 2019. Nel frattempo, le banche continueranno a realizzare le operazioni di sospensione e allungamento dei finanziamenti, secondo le regole dell’Accordo per il Credito 2015 al fine di garantire le misure di sostegno alle imprese senza soluzione di continuità.

Con il nuovo Accordo si rafforza la collaborazione tra banche e imprese, per svolgere un’azione comune per l’analisi e la definizione di posizioni condivise su iniziative normative e regolamentari di matrice europea e internazionale che impattano sull’accesso al credito per le imprese.

Viene costituto uno specifico tavolo di condivisione interassociativo sulla regolamentazione internazionale (CIRI).

In ambito nazionale, c’è inoltre la volontà di definire un documento comune sulle misure necessarie per sostenere lo sviluppo del finanziamento alle imprese, sul quale aprire eventualmente un confronto con i diversi soggetti interessati. Tra i temi principali, l’accordo individua in particolare la riforma del Fondo di garanzia per le PMI, lo sviluppo e la valorizzazione della rete delle garanzie private, l’ottimizzazione dell’impiego dei fondi strutturali.

Accordo per il Credito 2019 – Iniziativa “Imprese in Ripresa 2.0”

In cosa consiste la misura?

La misura ha per oggetto:

  • la sospensione, per un periodo massimo di 12 mesi, del rimborso della quota capitale dei finanziamenti, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie e nella forma tecnica del leasing. In questo secondo caso, la sospensione riguarda la quota capitale implicita dei canoni di leasing);
  • l’allungamento della scadenza dei finanziamenti fino al massimo del 100% della durata residua del piano di ammortamento. L’Accordo prevede anche la possibilità di allungare i finanziamenti a breve termine e il credito agrario di conduzione per un periodo massimo pari rispettivamente a 270 giorni e 120 giorni.

Quali sono le imprese che possono chiedere la sospensione/allungamento dei finanziamenti? 

Le micro, piccole e medie imprese (PMI), operanti in Italia, appartenenti a tutti i settori. Secondo la definizione della comunità europea, sono PMI le imprese con meno di 250 dipendenti e con fatturato inferiore a 50 milioni di euro.

Quali sono i requisiti che deve avere l’impresa per ottenere la sospensione/allungamento del finanziamento?

  • L’impresa, al momento della presentazione della domanda, deve essere in bonis, vale a dire che non ha posizioni debitorie classificate dalla banca finanziatrice come esposizioni non performing ripartite nelle categorie sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate. In particolare, non deve avere rate scadute (ossia non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni.
  • L’impresa non ha già ottenuto la sospensione o l’allungamento dello stesso finanziamento nell’arco dei 24 mesi precedenti.

Quando è possibile presentare la domanda?

Le richieste possono essere presentate dalle imprese alle banche aderenti a partire dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2020, in relazione a finanziamenti in essere al 15 novembre 2018. Fino al 31 dicembre 2018, le imprese potranno comunque continuare a presentare domande di sospensione/allungamento dei finanziamenti secondo le previsioni contenute nell’Accordo per il credito 2015; in questo caso, le domande potranno far riferimento esclusivamente a finanziamenti in essere al 31 marzo 2015.

Tempi e modalità di istruttoria della banca?

La banca è tenuta a fornire una risposta di norma entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda, completa delle informazioni eventualmente richieste.

La banca valuta la concessione della misura in relazione alle singole domande e senza alcuna forma di automatismo, attenendosi al principio di sana e prudente gestione e nel rispetto delle proprie procedure.

A quali condizioni economiche sono realizzate le operazioni?

Il tasso di interesse può essere aumentato dalla banca rispetto a quello originario in relazione agli eventuali maggiori oneri sostenuti da quest’ultima per la realizzazione dell’operazione.

Per le sospensioni, l’eventuale incremento del tasso di interesse non potrà comunque superare i 60 punti base.

Dove è possibile trovare l’elenco delle banche aderenti all’Accordo?

L’elenco delle banche aderenti all’accordo è pubblicato sul sito dell’Associazione Bancaria Italiana (www.abi.it). Sullo stesso sito è pubblicato anche il testo dell’accordo e le altre informazioni rilevanti.

Sospensione: come funziona

Si riporta di seguito un esempio di applicazione della sospensione del pagamento della quota capitale di un finanziamento per 12 mesi.

Esempio:

Importo del finanziamento:100 mila euro

Durata del finanziamento: 10 anni

Tasso di interesse annuale: 3%

Frequenza delle rate: annuale

Quota capitale sospesa: sesta rata

Piano di ammortamento originario

La sospensione della quota capitale della rata determina la traslazione in avanti del piano di ammortamento per un periodo pari alla sospensione accordata.

La quota capitale sospesa dovrà essere rimborsata dall’impresa al termine del periodo di sospensione. Gli interessi sul capitale sospeso sono corrisposti alle scadenze originarie.

Nell’esempio proposto, non è previsto un incremento del tasso di interesse.

Piano di ammortamento con la sospensione

 

 

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