Ancora non operativo il cumulo gratuito dei contributi dei professionisti

Previsto dalla Legge di Bilancio 2017, riguarderebbe, tra gli altri, anche gli iscritti ENASARCO

Non ancora operativo il cumulo gratuito dei contributi per i professionisti. Sebbene da legge sia prevista questa possibilità da oltre un anno, mancano una serie di passaggi che ne precludono l’operatività.

Il cumulo è una delle maggiori novità introdotta con la Legge di Bilancio 2017 (articolo 1, comma 195). In sostanza o professionisti, con versamenti contributivi in diverse gestioni previdenziali e per periodi assicurativi non coincidenti, possono sommare i contributi versati nelle diverse gestioni previdenziali, così da avere un’unica pensione da liquidarsi secondo le regole di calcolo previste da ciascun fondo previdenziale, in maniera totalmente gratuita.

Il cumulo riguarderebbe gli iscritti ai seguenti enti: ENASARCO (agenti di commercio), CNPADC (commercialisti), ENPACL (consulenti del lavoro), INPGI (giornalisti), ENPAF (farmacisti), Cassa Notariato, Cassa Forense, Inarcassa (architetti e ingegneri), ENPAV (veterinari), ENPAP (psicologi), ENPAPI (infermieri), ENPAIA (impiegati dell’agricoltura), EPAP (attuari, agronomi, chimici, geologi), ONAOSI (assistenza orfani sanitari italiani), ENPAM (medici), ENPAB (biologi), EPPI (periti industriali), Cassa geometri, Cassa ragionieri.

La circolare INPS n.140 del 12 ottobre 2017 fornisce le istruzioni operative riguardo al cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti, in presenza di periodi di contribuzione anche presso gli enti di previdenza privati.

Con riferimento alla pensione di vecchiaia in cumulo, ai fini di garantire il principio di autonomia anche regolamentare, riconosciuto agli enti previdenziali privati, l’Istituto precisa che:

  • nei casi in cui i regolamenti delle casse private prevedano requisiti minimi per la pensione di vecchiaia in cumulo diversi e più elevati rispetto a quelli di cui all’articolo 24, commi 6 e 7, legge 22 dicembre 2011, n. 214, i periodi contributivi non coincidenti presso gli enti di previdenza privati sono comunque validi ai fini della maturazione del diritto alla pensione;
  • ciascun ente procederà alla liquidazione della propria quota di pensione solo al momento dell’effettiva maturazione dei requisiti previsti dal proprio ordinamento;
  • sebbene l’erogazione della pensione, in virtù di requisiti di vecchiaia diversi, possa avvenire in diverse tranche, la pensione in regime di cumulo costituisce un’unica pensione e pertanto gli istituti giuridici connessi al trattamento pensionistico (quali la perequazione automatica, l’integrazione al trattamento minimo, la quattordicesima, la maggiorazione sociale) vengono liquidati con riferimento al trattamento unico complessivamente considerato.

Insomma per la pensione anticipata che può essere raggiunta al perfezionamento del solo requisito contributivo indipendentemente dall’età anagrafica del beneficiario ha come requisito quello previsto dalla Legge Fornero (42 anni e dieci mesi per gli uomini e 41 anni e dieci mesi per le donne, a cui nel 2019 si aggiungeranno i cinque mesi).

La pensione di vecchiaia si ottiene alla maturazione del requisito più elevato fra quelli previsti dalle gestioni di appartenenza. La Legge Fornero ha fissato i requisiti a 66 anni per gli uomini (dipendenti ed autonomi) e per le lavoratrici del pubblico impiego; a 62 anni per le lavoratrici dipendenti del settore privato; a 63 anni e 6 mesi per le autonome e la parasubordinate. La Riforma ha previsto un innalzamento graduale dei requisiti anagrafici con l’obiettivo di parificare l’età tra uomini e donne.

L’Inps precisa che il pagamento dei trattamenti pensionistici in regime di cumulo è effettuato dall’Istituto stesso, ma è subordinato alla stipula di una apposita convenzione con gli enti interessati. Questa fase è già stata avviata dall’Istituto in collaborazione con le casse professionali.

I nodi ancora da sciogliere riguarderebbero la questione relativa ai costi di gestione delle pratiche e la procedura automatizzata di gestione delle domande (che consente di verificare la storia contributiva nel periodo relativo ai versamenti all’Istituto pubblico, così da avere a disposizione gli elementi per istruire la pratica).

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