Il PNRR è finanziato principalmente da uno strumento – il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza (Recovery and Resilience Facility) varato dall’Eu nell’ambito dell’iniziativa Next Generation Eu. 

Esso è uno strumento “a gestione diretta” (per cui viene gestito sulla base di un rapporto diretto fra Commissione e Stati Membri e non sulla base di un sistema di governo “multilivello”, quale quello che caratterizza i Fondi Strutturali) e trova attuazione tramite i Recovery plan nazionali. 

Il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza non rimborsa le spese realizzate a valere dei Recovery plan, bensì il completamento di riforme strutturali e il raggiungimento del valore target fissato per degli indicatori comuni stabiliti dalla Commissione. Si configura, pertanto, come uno strumento di finanziamento “performance based”. 

In caso del PNRR, quindi, lo Stato Italiano è chiamato a dimostrare il raggiungimento di target e milestone nei tempi e nei modi concordati con l’UE – come definiti negli Operational Arrangements, documenti nei quali sono stabiliti i meccanismi di verifica periodica – per l’erogazione dei rimborsi semestrali e del saldo finale dei contributi.

Monitoraggio

Il sistema di monitoraggio ha la caratteristica di sistema “unitario” per le politiche di investimento a sostegno della crescita in quanto rileverà anche i dati relativi all’attuazione degli interventi finanziati con il Fondo Complementare al PNRR, nonché i dati dei programmi finanziati dai fondi strutturali e di investimento europei 2021-2027 e dal Fondo di Sviluppo e Coesione nazionale. 

A LIVELLO DI PNRR 

Il sistema di monitoraggio rileva tutti i dati relativi all’attuazione del PNRR

  • A livello finanziario: devono essere fornite informazioni relative alle spese sostenute per l’attuazione delle misure e delle riforme (cioè i pagamenti effettuati a fronte delle risorse previste) 
  • A livello fisico: il monitoraggio avviene attraverso la rilevazione degli appositi indicatori che forniscono dettagli sulla realizzazione concreta degli interventi 
  • A livello procedurale: è prevista la pubblicazione degli atti e l’espletamento di tutte le pratiche previste 

Nel sistema sono anche registrati i dati di avanzamento dei target e milestone relativi ad ogni misura. 

Gli enti coinvolti, responsabili dell’invio e della validazione dei dati, possono essere suddivisi in due categorie:

  • Soggetti attuatori: Comuni, Regioni, Ministeri ed altri Enti sono responsabili della corretta alimentazione del sistema con i dati relativi ai progetti di propria competenza 
  • Amministrazioni centrali titolari delle misure: dovranno provvedere ad aggiornare i dati registrati sul sistema, a validarli e inviarli al Ministero dell’Economia e delle Finanze che cura l’aggregazione e la divulgazione 

Per il costante aggiornamento su tutte le pubblicazioni della Ragioneria Generale dello Stato sul Sistema Regis e sul funzionamento del Circuito finanziario di PNRR e PNC si rimanda al seguente link: Ragioneria Generale dello Stato – Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

Controllo

Le amministrazioni centrali per gli interventi di loro competenza, al fine di garantire correttezza e regolarità dei dati e delle informazioni da trasmettere al Servizio Centrale, devono effettuare:  

1) Verifiche formali 2) Verifiche amministrative 3) Verifica degli indicatori del PNRR  

Il PNRR prevede inoltre verifiche aggiuntive rispetto all’ordinario e vigente controllo amministrativo stabilito dalla regolamentazione nazionale per l’utilizzo delle risorse finanziarie assegnate. Sono previste, nello specifico, la collaborazione con Amministrazioni, Enti dello Stato e Uffici delle Amministrazioni responsabili degli interventi per l’effettuazione dei controlli, tra essi: 

Corte dei Conti 

La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione, svolgendo in particolare valutazioni di economicità, efficienza ed efficacia circa l’acquisizione e l’impiego delle risorse finanziarie provenienti dai fondi di cui al PNRR. La Corte dei conti riferisce almeno semestralmente al Parlamento sullo stato di attuazione del PNRR, ai sensi dell’art. 7, comma 7, del D.L. 77 del 2021, svolgendo in particolare valutazioni di economicità, efficienza ed efficacia circa l’acquisizione e l’impiego delle risorse finanziarie provenienti dai fondi di cui al PNRR.

In attuazione dell’art. 22, comma 2, del D.L. n. 76 del 2020 era stato istituito il Collegio del controllo concomitante presso la Sezione centrale di controllo sulle amministrazioni dello Stato. L’obiettivo del controllo concomitante era quello di intervenire in itinere durante l’attuazione di un piano, programma o progetto, esercitando un’azione acceleratoria e propulsiva dell’azione amministrativa e assicurando, al contempo, il corretto impiego delle risorse rimesse alla gestione pubblica.

Nel corso della conversione del D.L. n. 44 del 2023 è stata stabilita l’esclusione dal controllo concomitante della Corte dei conti dei piani, programmi e progetti previsti o finanziati dal PNRR e dal PNC (art.1, comma 12-quinquies, lett. b) che ha modificato l’art. 22, comma 1, D.L. 76/2020).

Link utili:

 
Guardia di finanza 

Ai fini del rafforzamento delle attività di controllo, anche finalizzate alla prevenzione ed al contrasto alla corruzione, delle frodi, nonché ad evitare i conflitti di interesse ed il rischio di doppio finanziamento, è stato stipulato, a fine 2021, un apposito protocollo d’intesa con la Guardia di Finanza, cui hanno aderito tutte le Amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR. 

Cronoprogramma dei bandi

La pianificazione per gli interventi di interesse delle imprese è definita all’interno di ciascun bando specifico. Tuttavia, è possibile prevedere i contenuti di massima dei bandi e i tempi di uscita a partire dal cronoprogramma del PNRR che è noto.