Fisco: sismabonus a società anche se affitta immobile

Sono ricomprese le attività commerciali, quelle professionali, quelle produttive di beni e servizi, non commerciali e agricole

“Le società possono usufruire del sismabonus anche quando gli immobili messi in sicurezza vengono dati in affitto”. È il chiarimento arrivato dall’Agenzia delle Entrate, che evidenzia come la detrazione fiscale spetti anche se gli immobili oggetto della ristrutturazione non sono utilizzati direttamente a fini produttivi da parte delle società.

Il Sismabonus, introdotto nel 2013 e modificato da ultimo nel 2016, prevede una detrazione del 50% per le spese sostenute dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per l’adozione di misure antisismiche su edifici situati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) o a minor rischio (zona sismica 3). Possono accedere all’agevolazione sia i contribuenti Irpef sia i soggetti passivi Ires, a patto che le costruzioni interessate dall’intervento siano adibite a fini residenziali o ad attività
produttive. Riguardo a queste ultime, con la circolare 29/2013 il Fisco aveva chiarito che “sono ricomprese le attività agricole, quelle professionali, quelle produttive di beni e servizi, commerciali o non commerciali”.

L’Agenzia specifica che, “essendo il Sismabonus finalizzato a favorire la messa in sicurezza degli edifici per garantire l’integrità delle persone, l’agevolazione sussiste anche quando i soggetti passivi Ires che possiedono o detengono l’immobile in base a un titolo idoneo non utilizzano l’edificio direttamente ai fini produttivi, ma lo destinano alla locazione”.

“La detrazione del 50% per lavori antisismici va calcolata su un ammontare massimo di 96.000 euro per unità immobiliare (per ciascun anno). La detrazione fiscale sale al 70% della spesa sostenuta se la realizzazione degli interventi determina il passaggio a una classe di rischio inferiore e aumenta all’80% se dall’intervento deriva il passaggio a due classi di rischio inferiori”.

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