L’imposta del 5% sulle somme destinate dai clienti al personale di strutture ricettive e di ristorazione si applica sia se l’impiegato è dipendente della struttura sia se il datore di lavoro è esterno
In data 15 luglio 2025 è stata pubblicata dall’Agenzia delle Entrate la risposta n. 7 del 15 luglio 2025 con la quale è chiarito che il trattamento fiscale agevolato del 5% sulle mance destinate dai clienti ai lavoratori di strutture ricettive e di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all’art. 1, commi 58 e seguenti della Legge di bilancio 2023, si applica anche quando il lavoratore non è un impiegato della struttura, ma è dipendente di un fornitore esterno, come ad esempio un’agenzia di somministrazione.
“Si tratta – si legge su FiscoOggi, il Giornale on line dell’Agenzia delle Entrate – del regime di favore regolato dall’articolo 1 commi 58 e seguenti della legge n. 197/2022 (legge di bilancio 2023) che prevede che le somme destinante a titolo di liberalità dai clienti ai lavoratori delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, siano soggette a un’imposta agevolata del 5% sostitutiva di Irpef e addizionali”.
“L’imposta deve essere applicata dal sostituto d’imposta, trattandosi di redditi di lavoratore dipendente, salva espressa rinuncia scritta del lavoratore. L’agevolazione opera entro il limite del 30% del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro”.
“La regola, chiarisce l’Agenzia, non cambia in base al soggetto destinatario delle somme erogate. Sia la normativa che la prassi, infatti, non fanno distinzione se il lavoratore che percepisce la mancia sia un impiegato della struttura ricettiva, del bar o del ristorante, o se invece dipenda da altro datore di lavoro, ad esempio un’agenzia di somministrazione di lavoro”.