INPS: Bonus asilo nido, chiarimenti e novità operative

Bonus asilo nido

L’INPS, con la circolare n. 123 del 5 settembre 2025, recepisce le modifiche relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, introdotte dall’articolo 6-bis del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla legge 8 agosto 2025, n. 118.

La circolare integra e modifica le precedenti istruzioni fornite con la n. 60 del 20 marzo 2025, chiarendo l’ambito di applicazione del contributo e introducendo importanti novità a partire dal 1° gennaio 2026.

Estensione del contributo

Il contributo asilo nido non riguarda più soltanto la frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati, ma viene esteso anche a:

  • nidi e micronidi, che accolgono bambine/i tra tre e trentasei mesi di età e concorrono con le famiglie alla loro cura, educazione e socializzazione, promuovendone il benessere e lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia e delle competenze;
  • sezioni primavera, che accolgono bambine/i tra ventiquattro e trentasei mesi di età e favoriscono la continuità del percorso educativo da zero a sei anni di età;
  • servizi integrativi abilitati come spazi gioco e servizi educativi in contesto domiciliare, nel rispetto delle normative regionali.

Sono invece escluse dal beneficio le spese relative a centri per bambini e famiglie e a servizi non riconducibili all’educazione per la prima infanzia (ad esempio servizi ricreativi, pre-scuola o post-scuola).

Ultrattività delle domande

A decorrere dal 1° gennaio 2026, le domande presentate e accolte produrranno effetti anche per gli anni successivi, fino al mese di agosto dell’anno in cui il bambino compie tre anni, previa verifica dei requisiti e prenotazione delle mensilità.

Per il contributo asilo nido sarà necessario allegare la documentazione di pagamento di almeno una retta; per gli asili pubblici con pagamento posticipato, sarà sufficiente l’iscrizione o l’inserimento in graduatoria. Mentre, per il contributo a sostegno presso l’abitazione, sarà richiesta un’attestazione del pediatra che certifichi l’impossibilità alla frequenza per gravi patologie croniche.

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