Possono evitare l’addebito del canone i contribuenti che non hanno un televisore, i cittadini sopra i 75 anni di età a basso reddito e i militari e diplomatici stranieri
“Quest’anno, visto che il 31 gennaio è sabato, c’è tempo fino al 2 febbraio per i contribuenti che intendono evitare l’addebito del canone tv nella bolletta dell’energia elettrica per il 2026”. Ne dà notizia FiscoOggi il giornale on line dell’Agenzia delle Entrate.
Esistono però altri soggetti che possono evitare l’addebito del canone. Vediamo quali.
Chi è esonerato
FiscoOggi spiega che sono esonerati:
- contribuenti titolari di un’utenza di fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale che non possiedono (o non possiedono più) apparecchi televisivi in alcuna dimora purché abbiano presentato la dichiarazione sostituiva di non detenzione (vedi articolo “Esonero dal canone tv in bolletta: richieste entro il 2 febbraio“). È importante ricordare che la disdetta dell’abbonamento mediante richiesta di suggellamento dell’apparecchio non è più consentita. Non è possibile ottenere l’esenzione nel caso in cui l’apparecchio televisivo sia collegato a un’utenza di energia elettrica per uso diverso da quello domestico residenziale
- cittadini che abbiano compiuto i 75 anni di età a basso reddito
- diplomatici e militari stranieri
L’esonero degli over 75 a basso reddito
Gli over 75, spiega FiscoOggi, sono dispensati dal canone tv alla presenza delle seguenti condizioni:
- devono avere un reddito annuo proprio e del coniuge non superiore complessivamente a 8mila euro
- non devono avere conviventi titolari di un reddito proprio (salvo la presenza di collaboratori domestici, colf e badanti)
- l’apparecchio televisivo deve essere ubicato nel luogo di residenza
Per essere esonerati dal pagamento del canone tv, gli ultrasettantacinquenni possono presentare una dichiarazione sostitutiva (sezione I dell’apposito modello) con cui attestano il possesso dei requisiti sopra elencati.
L’agevolazione spetta:
- per l’intero anno, se il compimento del 75° anno è avvenuto entro il 31 gennaio dell’anno stesso
- solo per il secondo semestre, se il compimento del 75° anno è avvenuto dal 1° febbraio al 31 luglio dell’anno
Se permangono le condizioni di esenzione attestate nella prima dichiarazione sostitutiva, è possibile fruire dell’esonero anche nelle annualità successive e non occorre presentare una nuova dichiarazione.
Esonero per militari e diplomatici stranieri
Anche i militari e i diplomatici stranieri – sottolinea FiscoOggi – possono essere dispensati dal canone tv. In questo caso l’esenzione dal pagamento opera per effetto di convenzioni internazionali.
Ecco i soggetti che beneficiano dell’esenzione:
- gli agenti diplomatici (articolo 34 della Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961)
- i funzionari o gli impiegati consolari (articolo 49 della Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963)
- i funzionari di organizzazioni internazionali, esenti in base allo specifico accordo di sede applicabile
- i militari di cittadinanza non italiana o il personale civile non residente in Italia di cittadinanza non italiana appartenenti alle forze Nato di stanza in Italia (articolo 10 della Convenzione di Londra del 19 giugno 1951)
Anche i militari e i diplomatici stranieri hanno l’onere di presentare la dichiarazione sostitutiva per attestare la sussistenza delle condizioni di esenzione. Per questa particolare categoria di contribuenti la dichiarazione sostitutiva può essere presentata ogni giorno dell’anno. Il canone dovuto sarà determinato in base alla data di decorrenza della condizione di esenzione e fino alla data di scadenza della stessa.
Sul sito dell’Agenzia delle entrate, nelle sezioni dedicate agli over75 e ai diplomatici e militari stranieri, sono disponibili maggiori informazioni sulle modalità di presentazione della dichiarazione.
Il costo
Il canone tv, che per l’anno 2026 ha un importo di 90 euro, è dunque un’imposta dovuta sulla detenzione dell’apparecchio che prescinde dal suo effettivo utilizzo.
La detenzione di un apparecchio – conclude FiscoOggi – è presunta, inoltre, nel caso in cui esista un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo di residenza anagrafica del contribuente. Pertanto, l’obbligo di versare il canone grava, in via generale, sui soggetti intestatari di un’utenza elettrica residenziale a uso domestico.