Ricongiunzione contributiva: l’INPS chiarisce le regole tra Gestione separata ed Enti privati

Ricongiunzione contributiva: l’INPS chiarisce le regole
Definite modalità, limiti ed esclusioni, in linea con l’orientamento giurisprudenziale

L’INPS, alla luce di quanto indicato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con la circolare n.15 del 9 febbraio 2026, fornisce importanti chiarimenti in materia di ricongiunzione dei periodi contributivi tra la Gestione separata e gli Enti privati di previdenza obbligatoria, recependo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato e superando il precedente indirizzo amministrativo.

Le nuove indicazioni riguardano i professionisti che, nel corso della propria carriera, hanno versato contributi sia alla Gestione separata INPS sia alle Casse professionali istituite ai sensi dei decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996.

La ricongiunzione può essere esercitata sia in uscita dalla Gestione separata verso gli Enti privati, sia in entrata verso la Gestione separata, nel rispetto dei principi di parità di trattamento e di unificazione della posizione assicurativa.

La ricongiunzione verso la Gestione separata riguarda esclusivamente l’intera contribuzione ancora disponibile e non è ammessa in forma parziale.

Sono, quindi, esclusi i periodi già utilizzati per il conseguimento di una pensione e quelli riferiti a fasi precedenti all’istituzione dell’obbligo contributivo nella Gestione separata (1° aprile 1996).

La circolare dell’Istituto recepisce l’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione (sent. n. 26039/2019), riconoscendo il diritto alla ricongiunzione ai sensi della legge n. 45 del 1990 e fornendo indicazioni puntuali sui criteri di determinazione dell’onere, sulle modalità di accredito dei periodi ricongiunti e sugli effetti ai fini del diritto e della misura della pensione.

Nello specifico, per i periodi valutati nel sistema contributivo, l’onere di ricongiunzione è determinato secondo il meccanismo del calcolo a percentuale, applicando l’aliquota contributiva vigente alla data di presentazione della domanda alla retribuzione di riferimento, nel rispetto dei limiti minimi e massimi previsti dalla normativa.

Le nuove disposizioni si applicano anche alle domande di ricongiunzione già presentate e non ancora definite alla data di pubblicazione della circolare. Tenuto conto, inoltre, delle diverse fattispecie applicative che potranno configurarsi, saranno fornite ulteriori indicazioni operative con
successivi messaggi.

Con questo intervento, l’Istituto assicura maggiore certezza normativa, uniformità di trattamento e coerenza applicativa, offrendo un quadro chiaro e aggiornato a tutela dei diritti previdenziali dei lavoratori interessati.

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