Fisco: compensazione credito Iva 2019, c’è differenza se è maggiore o minore di 5mila euro

FiscoOggi spiega che se è superiore si dà via libera all’operazione solo dopo dieci giorni dalla presentazione della dichiarazione annuale, munita di visto di conformità 

“I contribuenti Iva che intendono utilizzare in compensazione, per un importo superiore ai 5mila euro annui, l’imposta a credito dell’esercizio passato, già a partire dai versamenti in scadenza il 16 febbraio (il termine, cadendo di domenica, slitta automaticamente al 17) devono presentare la relativa dichiarazione annuale al massimo entro venerdì 7”.

Ne dà notizia FiscoOggi il giornale on line dell’Agenzia delle Entrate che spiega: “l’articolo 17 del decreto legislativo n. 241/1997 dispone che la compensazione tramite modello F24 del credito annuale o relativo a periodi inferiori all’anno, per importi superiori a 5mila euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione all’Agenzia delle entrate della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito medesimo scaturisce. Il recente “decreto fiscale” collegato alla legge di bilancio 2020, poi,  ha esteso questa regola, ossia l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione da cui emerge l’eccedenza, anche ai crediti superiori a 5mila euro annui relativi alle imposte sui redditi e all’Irap, comprese le addizionali e le imposte sostitutive (articolo 3, comma 1, Dl n. 124/2019)”.

Il vincolo riguarda le sole compensazioni orizzontali – “lo scopo di tale limitazione – spiega FiscoOggi – come precisato dalla circolare n. 1/2010, è contrastare gli abusi dello strumento della compensazione orizzontale di crediti che non risultano dalla dichiarazione annuale e dalle istanze trimestrali. Nessuna limitazione, invece, per le compensazioni verticali, quando cioè il credito è usato a scomputo di un debito per la stessa imposta, ad esempio Iva con Iva, come nel caso di utilizzo del credito annuale (evidenziato con il codice tributo “6099”) per versare l’imposta relativa al mese di gennaio (codice tributo “6001”). L’obbligo della preventiva presentazione della dichiarazione sussiste solo se il credito compensato relativo a un certo periodo d’imposta risulta di importo complessivamente superiore a 5mila euro annui. Fino a quella cifra, dunque, anche la compensazione orizzontale non è soggetta ad alcun adempimento né ad alcun vincolo temporale: il credito è liberamente utilizzabile in compensazione a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di maturazione. Pertanto, ipotizzando un credito Iva 2019 di 14mila euro, una parte dello stesso, fino a 5mila euro, era compensabile già dal 1° gennaio scorso; qualsiasi utilizzo oltre quel limite è possibile solo dopo che siano trascorsi almeno dieci giorni dalla presentazione della dichiarazione annuale modello Iva 2020. Ai fini della verifica del superamento del limite di 5mila euro annui, si considerano solo le compensazioni dei crediti che necessariamente devono essere esposte nel modello F24”.

Serve anche il visto di conformità, non per tutti  “l’utilizzo in compensazione del credito Iva annuale o infrannuale – conclude FiscoOggi –  per un importo superiore a 5mila euro annui è subordinato anche alla presenza del visto di conformità (articolo 35, comma 1, lettera, Dlgs n. 241/1997) sulla dichiarazione (o istanza) da cui il credito emerge. In alternativa all’apposizione del visto di conformità, è possibile far sottoscrivere la dichiarazione dall’organo incaricato a effettuare il controllo contabile. Tuttavia, tale obbligo non sussiste per i contribuenti soggetti agli Isa che abbiano conseguito per il periodo d’imposta 2018 un livello di affidabilità fiscale almeno pari a 8. Il contribuente che ne ha diritto deve barrare la casella “Esonero dall’apposizione del visto di conformità” presente nel frontespizio del modello Iva 2020”.

 

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