Fiesa: gestione degli allergeni alimentari, donazioni alimenti e sicurezza alimentare

Da oggi, 24 marzo,  in vigore il regolamento europeo n. 382/2021

Da oggi, 24 marzo, entra in vigore il nuovo Regolamento Ue n. 382/2021, su modificazioni agli Allegati I e II del Reg. CE n. 852/2004 e ss. (Igiene dei prodotti alimentari), per quanto attiene in particolare alla gestione degli allergeni alimentari, alla redistribuzione degli alimenti ed alla cultura della sicurezza alimentare.

Il nuovo Regolamento interviene per adeguare il medesimo Regolamento comunitario “Igiene” alla recente Revisione della Norma globale CXC 1-1969, approvata nel settembre 2020 dalla Commissione del Codex Alimentarius, nel senso di introdurre quale Principio generale la nozione di “Cultura della sicurezza alimentare”, tesa a potenziarne la portata tra i consumatori e gli operatori del Settore “aumentando la consapevolezza e migliorando i comportamenti dei dipendenti degli stabilimenti alimentari”.

In sintesi:

1) sotto il profilo della gestione degli allergeni alimentari, l’Allegato I Parte A Sez. II citato Reg. CE 852/2004 ss. è stato integrato con l’inserimento del nuovo Punto 5-bis, a norma del quale le attrezzature, i veicoli e/o i contenitori utilizzati per la raccolta, il trasporto o il magazzinaggio di sostanze o prodotti che provochino allergie o intolleranze, di cui al già a suo tempo descritto All. II vigente Reg. UE n. 1169/2011 ss. (Etichettatura), non devono essere usati per la raccolta, il trasporto o il magazzinaggio di alimenti che non contengano tali sostanze o prodotti, “a meno che tali attrezzature, veicoli e/o contenitori non siano stati puliti e controllati almeno per verificare l’assenza di eventuali residui visibili di tali sostanze o prodotti”;

2) in ordine all’aspetto della redistribuzione degli alimenti, l’Allegato II medesimo Reg. 852/2004 ss. è stato parimenti aggiornato tramite l’introduzione, dopo il Capitolo V, del nuovo Capitolo V – bis, in virtù del quale gli operatori del Settore alimentare hanno facoltà di ridistribuire i prodotti per fini di donazione, previa sistematica e necessaria verifica che gli alimenti sotto la propria responsabilità “non siano dannosi per la salute e siano adatti al consumo umano”, in  conformità all’art. 14 Par. 2 del già illustrato Reg. CE n. 178/2002 ss. (Principi generali della legislazione alimentare e procedure nel campo della sicurezza alimentare). Solo all’esito favorevole di detta verifica, potranno ridistribuire i propri alimenti: prima della data di scadenza, eventualmente applicata ex art. 24 già descritto Reg. UE 1169/2011 ss. (Etichettatura); oppure sino e successivamente al termine minimo di conservazione, eventualmente previsto ex art. 2 Par. 2 lett. r) medesimo Reg. 1169/11; oppure ancora in qualsivoglia momento, qualora non sia prescritto detto termine minimo ex All. X Punto 1 lett. d) richiamato Reg. 1169/11, in qualsiasi momento.

Gli operatori del Settore alimentare che manipolino gli anzidetti prodotti, dovranno eseguire la prevista e necessaria valutazione, che gli alimenti stessi non siano dannosi per la salute e siano adatti altresì al consumo umano, tenendo nella debita considerazione almeno i seguenti elementi:

  • il termine minimo di conservazione o la data di scadenza, assicurandosi che la durata di conservazione residua sia sufficiente per consentire la sicurezza della ridistribuzione e dell’uso da parte del consumatore finale;
  • l’integrità dell’imballaggio, se opportuno;
  • le corrette condizioni di magazzinaggio e trasporto, compresi i requisiti applicabili in materia di temperatura;
  • la data di congelamento conformemente all’allegato II, sezione IV, punto 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (Norme specifiche in tema di igiene per gli alimenti di origine animale), se applicabile;
  • le condizioni organolettiche;
  • la garanzia di rintracciabilità conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 931/2011 della Commissione (Requisiti di rintracciabilità per gli alimenti di origine animale), nel caso di prodotti di origine animale.  

3)sotto il profilo della cultura della sicurezza alimentare, l’Allegato II stesso Reg. 852/2004 ss. è stato ulteriormente integrato con l’inserimento, dopo il Capitolo XI, del nuovo Capitolo XI – bis, in base al quale gli operatori del Settore alimentare devono “istituire e mantenere un’adeguata cultura della sicurezza alimentare, e fornire prove che la dimostrino”, rispettando i seguenti requisiti:

a) impegno da parte della dirigenza, conformemente al punto 2, e di tutti i dipendenti alla produzione e alla distribuzione sicure degli alimenti;

b) ruolo guida nella produzione di alimenti sicuri e nel coinvolgimento di tutti i dipendenti in prassi di sicurezza alimentare;

c) consapevolezza, da parte di tutti i dipendenti dell’impresa, dei pericoli per la sicurezza alimentare e dell’importanza della sicurezza e dell’igiene degli alimenti;

d) comunicazione aperta e chiara tra tutti i dipendenti dell’impresa, nell’ambito di un’attività e tra attività consecutive, compresa la comunicazione di deviazioni e aspettative;

e) disponibilità di risorse sufficienti per garantire la manipolazione sicura e igienica degli alimenti.

A tal proposito, si specifica che a norma del nuovo Capitolo XI – bis il sopra richiamato “impegno da parte della dirigenza”, di cui al punto a), dovrà includere necessariamente a cura dell’azienda interessata azioni mirate, tenendo conto della natura e delle dimensioni dell’impresa alimentare, tese in particolare a:

  •  assicurare che i ruoli e le responsabilità siano chiaramente comunicati, nell’ambito di ogni attività dell’impresa alimentare;
  • mantenere l’integrità del sistema di igiene alimentare, quando vengano pianificate e attuate modifiche;
  • verificare che i controlli siano eseguiti puntualmente ed in maniera efficiente e che la documentazione sia aggiornata;
  • garantire che il personale disponga di attività di formazione e di una supervisione adeguate;
  • assicurare altresì la conformità con i “pertinenti requisiti normativi”;
  • incoraggiare il costante miglioramento del sistema di gestione della sicurezza alimentare dell’impresa, tenendo conto, ove opportuno, degli sviluppi scientifici e tecnologici e delle migliori prassi.
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