Agenzia Entrate, sanzioni ridotte con ravvedimento operoso

Nel corso del 2015 sono state inviate ai contribuenti circa 305.000 comunicazioni.

Agenzia Entrate, sanzioni ridotte con ravvedimento operosoL’Agenzia delle Entrate fornisce, in una circolare pubblicata oggi, alcuni chiarimenti su come ‘correggere’ la propria dichiarazione al Fisco incorrendo in sanzioni ma ridotte attraverso il ravvedimento operoso così come modificato dalla Legge di Stabilità 2015. 

Quando l’errore viene corretto entro 90 giorni dalla scadenza – spiega il Fisco – in caso di dichiarazione integrativa o sostitutiva, l’agevolazione cambia a seconda del tipo di errore: per gli errori che possono essere rilevati durante il controllo automatizzato o formale, la sanzione applicabile è solo quella per omesso versamento, pari al 30% di ogni importo non versato, con una riduzione, in caso di ravvedimento, che varia a seconda del momento in cui avviene il ravvedimento, non trovando più applicazione la sanzione fissa di 250 euro. Per correggere errori non rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale, invece, la sanzione è quella prevista per le “violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni” di cui all’articolo 8 del Dlgs n. 471 del 1997. Per le violazioni di cui al comma 1, il contribuente dovrà pagare, ad esempio, la sanzione di 250 euro, che in caso di ravvedimento viene ridotta a 1/9 (quindi a 27,78 euro) e quella per omesso versamento, se dovuto, in misura ridotta a seconda del momento in cui avviene la regolarizzazione della sanzione. In passato a questo tipo di violazioni si applicava la sanzione prevista per la presentazione di dichiarazione tardiva. In caso di dichiarazione tardiva, cioè presentata entro i 90 giorni dalla scadenza, si applica la sanzione in misura fissa pari a 250 euro prevista per l’omissione della dichiarazione in assenza di debito d’imposta, che in caso di ravvedimento viene ridotta a 25 euro (1/10). Se alla tardività della dichiarazione si accompagna un carente o tardivo versamento del tributo si applica, inoltre, la sanzione per omesso versamento, ridotta a seconda del momento in cui avviene la regolarizzazione della sanzione”.

Quando l’errore viene corretto dopo 90 giorni – proseguono le Entrate: dal primo gennaio 2016, se il contribuente intende regolarizzare la propria posizione con il Fisco, ma sono già trascorsi 90 giorni dalla scadenza per gli errori che possono essere rilevati durante il controllo automatizzato o formale, la sanzione configurabile resta solo quella per omesso versamento, pari al 30% di ogni importo non versato; in caso di ravvedimento, si applica una riduzione che varia a seconda del momento in cui avviene la regolarizzazione della sanzione. Per correggere errori non rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale, invece, la sanzione da regolarizzare sarà pari al 90% della maggiore imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato. Se invece si tratta di violazioni che integrano ipotesi di irregolarità senza imposta dovuta, e non di infedeltà dichiarativa, la sanzione resta quella prevista dall’articolo 8 citato anche dopo 90 giorni. In entrambi i casi, con il ravvedimento si applica una riduzione della sanzione che varia a seconda del momento in cui avviene la regolarizzazione della stessa. Infine, oltre i 90 giorni dalla scadenza non è possibile sanare con il ravvedimento il caso dell’omessa dichiarazione, anche quando la stessa è inviata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo”.

L’Agenzia, in attuazione di quanto stabilito dalla Legge n. 190/2014, mette a disposizione dei contribuenti gli elementi e le informazioni su possibili anomalie relative alla dichiarazione: “nel corso del 2015 sono state inviate ai contribuenti circa 305.000 comunicazioni, che hanno consentito a moltissimi contribuenti di rimediare a un errore o a una dimenticanza in tempi brevi e con le sanzioni ridotte previste dal ravvedimento operoso. Un’attività che sta andando avanti anche nel 2016″.

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