Avvisi bonari: Fisco, pronte le istruzioni per la chiusura agevolata, con sanzioni ridotte al 3%

Prezzi: inflazione energetica pesa su consumi e imprese Non è ancora tempo per dichiararsi fuori pericolo: il dato odierno dell’Istat, anticipatore dell’inflazione di aprile, evidenzia infatti che l’indice registra un aumento rispetto ad aprile dello scorso anno (8,3%) e superiore a quanto registrato a marzo (7,6%) ed il principale fattore alla base dell’incremento è, ancora una volta, l’aumento dei prezzi dei beni energetici non regolamentati. Così l’Ufficio economico Confesercenti commenta in una nota. Non si deve, dunque, abbassare la guardia: l’inflazione per ora acquisita è pari al 5,4% mentre quella di fondo, al netto dei soli energetici, resta ferma al 6,4%. Livelli ancora preoccupanti, che prefigurano una nuova rilevante erosione del potere d’acquisto delle famiglie, che già hanno registrato 12 miliardi in meno lo scorso anno ed hanno portato a livelli mai visti (5%) la propensione al risparmio. “L’inflazione energetica - sottolinea Confesercenti - ha pesato e continua ad incidere sul potere d’acquisto delle famiglie e dunque sulla crescita dei consumi. In questo senso, il taglio del cuneo fiscale del Governo contenuto nel decreto lavoro è un intervento certamente positivo, volto a sostenere il potere d'acquisto delle famiglie e la nostra economia in una fase delicata. L’impatto positivo, però, rischia di essere fortemente ridotto da un ritorno all’aumento delle tariffe energetiche. Per questo, riteniamo opportuna e necessaria anche una misura di detassazione dei futuri aumenti contrattuali riferiti ai CCNL comparativamente più rappresentativi, per sostenere con più vigore i consumi e quindi, l’occupazione e la crescita del Paese: si genererebbero 2,9 miliardi di consumi aggiuntivi”.

La misura è prevista dalla legge di Bilancio 2023

Pronti i chiarimenti per i contribuenti che intendono beneficiare della definizione agevolata degli avvisi bonari, le comunicazioni di irregolarità con cui l’Agenzia delle Entrate segnala errori materiali e di calcolo nella compilazione della dichiarazione dei redditi che comportano una imposta o una maggiore imposta da versare.

Con la circolare n. 1/E, le Entrate chiariscono il perimetro della misura – che si applica alle comunicazioni che riguardano le dichiarazioni relative agli anni 2019, 2020 e 2021  introdotta dalla legge di Bilancio 2023 (legge n. 197/2022) per supportare i contribuenti nell’attuale situazione economica caratterizzata dagli effetti della pandemia e dell’aumento dei prezzi dei prodotti energetici. Il documento di prassi illustra, inoltre, anche con concreti esempi di calcolo, le altre possibilità offerte dalla norma, ossia la definizione agevolata delle rateazioni in corso al 1° gennaio 2023 e l’estensione da 8 a 20 rate trimestrali dei piani di rateazione dei debiti emergenti dal controllo delle dichiarazioni.

Sanzioni ridotte dal 10 al 3%

Con la definizione agevolata passano dal 10 al 3% le sanzioni dovute sulle imposte non versate o versate in ritardo. Come precisato dalla circolare, la definizione si applica anche nelle ipotesi di lieve inadempimento previste dall’articolo 15-ter del D.P.R. n. 602/1973 (ritardo non superiore a sette giorni nel versamento delle somme dovute o della prima rata; carenza per una frazione non superiore al 3 per cento e, in ogni caso, a 10mila euro nel versamento delle somme dovute o di una rata; tardivo versamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di versamento della rata successiva), salva l’applicazione delle sanzioni per la carenza e/o il ritardo.

L’ambito applicativo

Possono essere oggetto di definizione agevolata le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, relative ai periodi d’imposta 2019, 2020 e 2021. Con la definizione agevolata, le imposte, i contributi previdenziali, gli interessi e le somme aggiuntive sono dovuti per intero, mentre le sanzioni sono ricalcolate nella misura del 3% delle mimposte non versate o versate in ritardo. In particolare, rientrano nel perimetro dell’agevolazione le comunicazioni per le quali il termine di pagamento non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023 (1° gennaio 2023), ossia le comunicazioni già recapitate per le quali, alla stessa data, non è ancora scaduto il termine di 30 giorni (90 giorni in caso di avviso telematico) per il pagamento delle somme dovute o della prima rata e le comunicazioni recapitate dopo il 1° gennaio 2023. Ammesse anche le rateazioni regolarmente intraprese in anni precedenti (a prescindere dal periodo d’imposta), per le quali, al 1° gennaio 2023, non si è verificata alcuna causa di decadenza. In questo caso, l’agevolazione consiste nella rideterminazione delle sanzioni in misura pari al 3% dell’imposta (non versata o versata in ritardo) che residua dopo aver considerato i versamenti rateali eseguiti fino al 31 dicembre 2022.

Estensione dei piani di rateazione, più tempo fino a un massimo di 20 rate

La legge di Bilancio 2023 ha modificato anche la disciplina della rateazione delle somme dovute a seguito di controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni, prevedendo che il contribuente possa sempre optare per il pagamento delle somme dovute fino a un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo, rispetto alle 8 rate originariamente previste, a prescindere dall’ammontare dei debiti stessi. Questa agevolazione si applica, oltre che alle rateazioni non ancora iniziate, anche a tutte le rateazioni in corso al 1° gennaio 2023.

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