Bonus facciate: in una circolare e in un video tutti i chiarimenti

Online le indicazioni delle Entrate sulla detrazione del 90% per la spesa sostenuta nel 2020 sugli edifici esistenti. Nessun limite di spesa


Online, sui canali social dell’Agenzia delle Entrate, un video che riassume la novità della maxi-detrazione per i lavori sulle facciate esterne degli edifici. La detrazione del 90%, estesa anche alle imprese, introdotta dall’ultima legge di bilancio, spettante per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti viene spiegata,dal Fisco, anche in una circolare n. 2/E del 14 febbraio 2020.

Infine, disposizione dei contribuenti, c’è anche la guida “Bonus facciate” nella sezione delle guide fiscali de “L’Agenziainforma” del sito internet delle Entrate e sulla rivista telematica FiscoOggi, un vademecum che chiarisce i beneficiari dell’agevolazione, le tipologie di interventi ammessi, gli edifici coinvolti e gli adempimenti da seguire.

L’agevolazione va ripartita in 10 quote annuali di pari importo e vale per tutte le categorie catastali di fabbricati, anche quelli strumentali. Sono agevolabili le spese documentate, sostenute nel 2020, senza limite massimo di spesa.

FiscoOggi, in un articolo, illustra i punti principali del bonus. Eccoli:

Gli interventi ammessi: gli interventi agevolabili devono essere finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna e realizzati esclusivamente sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi. Vale anche la sola pulitura o tinteggiatura esterna. Sono agevolabili, ad esempio, gli interventi per decoro urbano come i lavori su grondaie, pluviali, parapetti, cornicioni. Sono ammesse anche le spese per le connesse perizie, per installare ponteggi o per lo smaltimento materiali. Sono esclusi, invece, gli interventi su superfici confinanti con chiostrine, cortili e spazi interni, a eccezione di quelle visibili dalla strada. Restano fuori anche le spese per sostituire vetrate, infissi, portoni e cancelli. L’agevolazione non spetta neanche per gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell’immobile o realizzati mediante demolizione e ricostruzione, compresi quelli con la stessa volumetria dell’edificio preesistente, inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione edilizia”.

Beneficiari: la detrazione spetta a tutti i contribuenti, residenti e non residenti. In particolare, l’agevolazione si applica alle persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, agli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, alle società semplici, alle associazioni tra professionisti e ai soggetti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali). Per usufruire dell’agevolazione, i beneficiari devono detenere l’immobile oggetto dell’intervento:

  • in qualità di proprietario, nudo proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull’immobile (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
  • in base a un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.

Il bonus non spetta, invece, a chi è sprovvisto di un titolo di detenzione dell’immobile regolarmente registrato, anche se provvede alla successiva regolarizzazione.

Possono fruire della detrazione i familiari conviventi e i conviventi di fatto con il possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (coniuge, componente dell’unione civile, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado), sempre che sostengano le spese per la realizzazione degli interventi e siano intestatari dei bonifici.

Trattandosi di una detrazione dall’imposta lorda, non può essere utilizzata dai contribuenti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva. Per esempio, non possono fruire dell’agevolazione, i titolari di redditi derivanti dall’esercizio di attività d’impresa o di arti o professioni che aderiscono al regime forfetario, perché il loro reddito (determinato forfetariamente) è assoggettato ad imposta sostitutiva. In ogni caso, se gli stessi contribuenti possiedono anche redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo, possono utilizzare il bonus facciate in diminuzione dalla corrispondente imposta lorda.

Come pagare: Per avere il bonus occorre pagare con bonifico bancario o postale (anche online), a eccezione delle imprese. Il filmato ricorda di specificare:

  • causale versamento;
  • codice fiscale del beneficiario della detrazione;

partita Iva o codice fiscale del destinatario del bonifico (ad esempio la ditta o il professionista che ha effettuato i lavori).

È possibile utilizzare i bonifici bancari già predisposti dalle banche per l’eco-bonus o il bonus ristrutturazione edilizia.

I titolari di reddito di impresa (Ires), al contrario, non sono tenuti a pagare con bonifico bancario o postale, perché il momento di effettivo pagamento non ha rilevanza per questa tipologia di reddito. La detrazione Irpef e Ires, come anticipato, si riferisce alle spese sostenute nel 2020 o, per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2020. Per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e per gli enti non commerciali si deve fare riferimento al criterio di cassa e, quindi, alla data dell’effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi. Per esempio, un intervento ammissibile iniziato a luglio 2019, con pagamenti effettuati sia nel 2019 che nel 2020, consentirà la fruizione del bonus facciate solo con riferimento alle spese sostenute nel 2020. Per le imprese individuali, società ed enti commerciali occorre invece riferirsi al criterio di competenza. In tal caso, quindi, le spese sono da imputare al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e dalla data dei pagamenti.

I documenti da conservare: Tra i principali documenti da conservare per ottenere la detrazione:

  • fatture comprovanti le spese sostenute per gli interventi;
  • ricevuta del bonifico bancario o postale con cui è stato effettuato il pagamento.

Se gli interventi sono stati effettuati su parti comuni di edifici condominiali:

  • copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese.

Se i lavori sono effettuati dal detentore dell’immobile:

  • dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.

Nel caso di interventi sulle parti comuni di un edificio in condominio, è l’amministratore, o il condomino delegato, a effettuare gli adempimenti per avere il bonus.

Altre regole da osservare: per godere dell’agevolazione i contribuenti devono indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione.

In cosa consiste il bonus: l’agevolazione fiscale consiste in una detrazione Irpef e Ires, concessa quando si eseguono interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti. La detrazione è riconosciuta nella misura del 90% delle spese documentate, sostenute nel 2020, o, per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2020, ripartite in 10 quote annuali di pari importo a partire dall’anno di sostenimento delle spese e nei nove successivi.

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