Canone Rai: il 1 Febbraio scade il termine di pagamento per le imprese

Le norme 2016 per negozi, alberghi e pubblici esercizi. Modalità di pagamento consuete, ma abrogata la possibilità di disdire per  suggelamento

canone-rai-1Il prossimo 1 febbraio scadrà il termine per il rinnovo del canone speciale Rai, dovuto da pubblici esercizi e attività commerciali in caso di detenzione di apparecchi televisivi La Legge di Stabilità 2016 non prevede alcuna variazione per le imprese, le quali dovranno versare l’imposta seguendo le consuete modalità del bollettino postale che la Rai invia alle attività prima della scadenza; è inoltre abrogata la possibilità di dare disdetta per suggellamento degli apparecchi. Per le utenze private,  la Legge di Stabilità 2016 prevede invece una riduzione del canone a 100 euro e l’addebito di tale importo, a partire dal mese di Luglio, nella bolletta dell’energia elettrica per ogni famiglia o gruppo di persone residenti nella stessa abitazione.

Chi deve pagare il canone speciale: Esercizi pubblici, locali aperti al pubblico, uffici e titolari di apparecchi televisivi diversi dall’ambito familiare, anche per televisori usati solo come monitor. Il pagamento non è dovuto, invece, per computer e dispositivi privi di sintonizzatore TV, come i personal computer. Il canone speciale per le imprese per la televisione comprende anche quello per la radio, pertanto le imprese che hanno nel proprio locale sia radio che tv pagheranno solo il canone per la televisione, mentre chi ha la radio e non la tv dovrà pagare il canone speciale previsto per gli apparecchi radiofonici.

Quanto si paga: L’importo del canone speciale RAI varia per tipologia di attività (alberghi, altre strutture turistiche, esercizi pubblici, negozi e botteghe, banche, ospedali e cliniche, studi professionali, associazioni…). Dal punto di vista fiscale, le imprese indicano in dichiarazione dei redditi il numero di canone speciale alla Radio o alla Televisione, in base all’articolo 17 del decreto legge 201/2011. L’importo può essere portato in deduzione dal reddito d’impresa qualora sussistano i presupposti fiscali ai sensi del dpr 917/1986.

Chi paga in caso di affitti: il versamento dell’imposta deve essere effettuato da parte dell’affittuario, in quanto detentore dell’apparecchio (art. 1 R.D.L 21/2/1938 n.246), anche nel caso in cui il televisore non sia di sua proprietà.

Ulteriori informazioni: in caso di dubbi o problemi, è possibile rivolgersi direttamente alla Rai. Il mini-sito informativo http://www.canone.rai.it è ricco di informazioni  relative ai canoni per utenze professionali e private, alle esenzioni e alle tariffe di pagamento. E’ possibile anche chiamare il call center 199.123.000 per avere assistenza sui canoni speciali. Il servizio con gli operatori delle funzioni regionali è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 13,00.

 

 

 

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