Cassa integrazione per le imprese dell’artigianato alimentare: Assopanificatori scrive al Ministro del Lavoro e al Presidente dell’Inps

Assopanificatori presidente

Con una nota a firma del Presidente Davide Trombini, Fiesa Assopanificatori, Associazione maggiormente rappresentativa e firmataria del CCNL del settore della panificazione,  si è rivolta al Ministro del Lavoro Nunzia Catalfo e al Presidente dell’Inps Pasquale Tridico “affinché con urgenza valuti la possibilità di modificare e/o chiarire il sistema e le procedure di accesso ai benefici di cui al D.L. n. 18/2020 relativi all’assegno ordinario per i dipendenti delle aziende delle settore artigiano, attraverso i cosiddetti Fondi di Solidarietà Bilaterali dell’Artigianato.”

Nella missiva Fiesa Assopanificatori precisa che “Il DL “Cura Italia” n. 18/2020 e la Circolare INPS del 28 marzo 2020, n. 47, stabiliscono che la domanda di accesso alle prestazioni di Cassa Integrazione non deve essere presentata all’INPS, bensì direttamente ai Fondi di Solidarietà Bilaterali dell’Artigianato. Il Governo ha dunque normato che le aziende artigiane e i propri lavoratori dipendenti hanno diritto di ricevere l’assegno ordinario Covid19. Se ne deduce che, analogamente a tutti gli altri settori interessati dalla normativa speciale del D.L. 18/2020, anche per le nostre categorie di Imprese dell’Artigianato Alimentare sarà possibile ricorrere esclusivamente all’ammortizzatore ordinario del settore e non alla cassa integrazione in deroga. A tale proposito, la Circolare INPS 47/2020, con specifico riferimento al FSBA, il Fondo di Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato, non prevede limiti dimensionali di dipendenti e non rileva se l’azienda sia iscritta e in regola con il versamento della contribuzione al Fondo.”

Da quanto premesso per Fiesa Assopanificatori “Si evince che l’unico requisito rilevante ai fini dell’accesso all’assegno ordinario con causale “Emergenza COVID-19” , emanata in stato di emergenza Coronavirus, è l’ambito di applicazione soggettivo del datore di lavoro, con codice di autorizzazione “7B”, con lo scopo di alleviare, a spese del bilancio dello Stato,  le sofferenze delle imprese artigiane dell’alimentazione chiamate in prima linea a garantire il servizio di rifornimento alimentare ai cittadini.

Pertanto, a parere della scrivente Associazione, ogni azienda ne ha diritto, in ragione della suddetta normazione speciale, e deve, per indicazione normativa, fare domanda di CIG presso il Fondo senza che quest’ultimo possa pretendere quote di inscrizione con recupero di arretrati per dare efficacia alla richiesta.”

L’Associazione dei panificatori di Confesercenti rappresenta, quindi, che “ In altri termini, un intervento pubblico di emergenza di sostegno alle categorie in sofferenza non può essere inteso come un nuovo oneroso obbligo a carico delle stesse imprese a favore di un terzo. In riferimento a quanto evidenziato, la nostra Associazione fa presente che la pretesa di FSBA (Fondo di Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato) di costringere le imprese all’adesione allo stesso Fondo e la regolarizzazione della stessa con il versamento di arretrati per 36 mesi, contrasta con gli scopi del DL 18/2020, ma soprattutto contrasta con lo spirito di adesione agli enti bilaterali, che deve essere libera e non coercitiva. Il DL 18/2020 non è orientato a creare un meccanismo che incrementi gli iscritti al FSBA, ma, secondo la scrivente, ha individuato semplicemente un canale esistente attraverso il quale erogare la prestazione, alleggerendo l’INPS dal peso delle numerose richieste di accesso a quanto previsto dal Decreto “Cura Italia”.

In effetti, l’articolo 19, comma 6 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 prevede che i Fondi garantiscano l’erogazione dell’erogazione dell’assegno ordinario di cui al comma 1 e che gli oneri finanziari relativi alla prestazione sono a carico del bilancio dello Stato le cui risorse corrispondenti sono trasferite ai Fondi FSBA. A supporto di ciò vi è anche la Circolare INPS n. 47/2020 che al punto d.1.1 prevede che i FSBA non rileva se l’azienda sia in regola con il versamento della contribuzione al Fondo e dunque se sia iscritto ad esso, né tale pretesa sarebbe coerente con la libertà di adesione ad una bilateralità che è frutto, in ultima analisi, di scelta politica e sindacale. Sta di fatto che, in attuazione delle proprie procedure interne, gli FSBA impongono, pena il blocco delle procedure di richiesta dell’assegno, l’iscrizione al Fondo e l’impegno al versamento dei contributi pregressi per 36 mensilità.”

Fiesa Assopanificatori denuncia l’assurdità per cui “Questo determina che una piccola impresa dell’artigianato alimentare con 3 dipendenti, per garantire loro l’accesso alla CIG, si vedrebbe costretta a versare € 125,00 per dipendente per 3 anni di arretrati, pari ad un totale di € 1.125,00 per ottenere una Cassa integrazione per sole 9 settimane.

Ciò non corrisponde né alla ratio né allo spirito del DL 18/2020. In questo senso, si segnala la recente sentenza del Giudice monocratico del Tar del Lazio, terza sezione quater, che ha accolto un ricorso proprio su tale materia; e alcuni emendamenti presentati alla Camera per chiarire che per accedere al trattamento di assegno ordinario non è richiesta alcuna iscrizione né tanto meno il recupero degli ultimi tre anni al FSBA.”

Per i panificatori di Confesercenti “la pretesa di FSBA è fuori dal dettato normativo introdotto in via emergenziale, oltre che da ogni logica del diritto del lavoro, andando a ledere le libertà costituzionali individuali in netto contrasto con le finalità del DL 18/2020 che interviene per il “… sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, e non certo per incrementare iscritti ad un Ente bilaterale. Per quanto ci riguarda, consideriamo questa pretesa del FSBA arbitraria e priva di fondamento giuridico in quanto impedisce la funzione delle misure di cui al D.L. n. 18/2020 e valuteremo tutte le iniziative nella nostra disponibilità per contrastare tale pretesa inammissibile.”

Per tutto quanto sopra detto, Fiesa Assopanificatori ha chiesto al Ministro “di rimuovere questo sistema imposto dal FSBA con propria delibera di urgenza del 2 marzo 2020 con la quale si stabiliva l’obbligo di iscrizione al fondo per le procedure di accesso ai benefici Covid19 per le aziende artigiane prevedendo per le aziende artigiane di proporre la domanda di accesso ai fondi previsti dal D.L. n. 18/2020, specificando la causale esclusiva “COVID-19” quale effetto esimente dal versamento di quote di iscrizione e/o contributi pregressi a favore di FSBA.”

Condividi