Circolare delle Dogane su eccedenze e cali e tenuta dei registri di carico e scarico: molti aspetti ancora da chiarire

registri_carico_scaricoCome annunciato in più occasioni nei precedenti mesi, la Faib si è impegnata a contrastare i fenomeni delle sanzioni ingiustificate riguardanti i cali e le eccedenze, che i gestori ripetutamente segnalavano a seguito di controlli, da parte delle autorità, presso i propri impianti di distribuzione.
Questo sforzo ha prodotto un primo risultato con la Circolare dell’Agenzia delle Dogane 6D del 18/6/2015, intitolata “Regime fiscale dei prodotti assoggettati ad accisa. Differenze quantitative riscontrate a destinazione. Tenuta dei registri di carico e scarico presso gli impianti di distribuzione stradale di carburante e depositi commerciali di gasolio”.
La problematica relativa ai cali ed alle eccedenze presso i gestori di distribuzione carburante è, da tempo, al centro di un costante confronto tra le Associazioni di categoria del settore e le Istituzioni competenti.
In particolare, Faib-Confesercenti ha sollevato ripetutamente in convegni, dibattiti ed istanze alle Istituzioni tale problema per far sì che vi fossero delle modifiche strutturali al regime dei controlli ed i relativi sanzionamenti comminati ai gestori che avevano, in questo ambito, tenuto un comportamento corretto e trasparente nelle gestione del deposito stesso e nella tenuta delle relative scritture contabili.
Abbiamo a più riprese incontrato gli uffici preposti, sia a livello centrale che periferico, sul fatto che i gestori fossero stati sanzionati da ispettori dell’Ufficio tecnico di finanza a causa di eccedenze conseguenti ad una rimanenza effettiva superiore a quella contabile, seppure rientrante nei limiti di tolleranza ammessi dalla normativa in materia di accise (art. 48 del d.lgs. n. 504/95), applicando al riguardo i valori definiti dalla circolare dell’ex Direzione Generale delle Dogane n. 493/35 del 22/12/86, secondo la quale i prodotti risultanti in eccesso si presumevano acquistati in evasione d’imposta, ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n. 441/97 (anche se rientranti nei limiti previsti dal citato art. 48). Su questo aspetto abbiamo sempre posto il dubbio su come fosse possibile che una circolare (n. 493/35 del 22/12/86) potesse disattendere una norma di legge successiva, ossia l’art. 4 del d.lgs. n. 504/95 (T.U. sulle accise), che prevede che i carburanti acquisiti e venduti dagli impianti possano essere soggetti a calo, così come a eccedenze nell’ambito dei limiti ammessi. Tali cali ed eccedenze non costituiscono base imponibile per le accise, mentre la circolare prevedeva che gli stessi cali ed eccedenze fossero invece base imponibile per l’Iva (presunzione di acquisto e rivendita di prodotti omessi dal regime Iva).
Ancora, abbiamo segnalato il sanzionamento di gestori, ai sensi dell’art. 50 del d.lgs. n. 504/95, per aver tenuto irregolarmente i registri di carico e scarico carburanti, in conseguenza di un calo, ossia in presenza di giacenze reali inferiori alle risultanze contabili, che supera un dodicesimo del calo annuo consentito per i singoli carburanti, indipendentemente però dalla considerazione del lunghezza del periodo di tempo al quale si riferisce il calo. Su questo punto abbiamo posto la questione se fosse coerente con la disciplina dei cali, contenuta nel D.M. Finanze n. 55 del 13/1/2000, l’applicazione di sanzioni per irregolare tenuta del registro di carico e scarico, quando il calo, seppure superiore ad un dodicesimo di quanto previsto su base annua, fosse comunque inferiore al limite consentito qualora esso fosse stato rapportato al numero di mesi al quale si riferivano i dati dell’erogato.
Su questi argomenti abbiamo svolto incontri formali ed informali e prodotto documenti per superare le evidenti incongruenze tecniche e giuridiche con la formulazione di un interpello.
Faib, Fegica e Figisc hanno formulato al Ministero dell’Economia e al Ministro Padoan, in maniera analitica, il problema proponendo delle soluzioni coerenti e sostenibili in favore del comparto rappresentato.
Come detto, nella nota unitaria si sottolineava che la base imponibile per l’imposta Iva sui carburanti fosse la stessa di quella delle accise (salvo per il fatto che la prima include anche le stesse accise), e si riteneva incoerente che le regole esplicitamente previste dalla legge per la base imponibile delle accise (il valore dei carburanti) non valessero per quella stessa base imponibile, anche se utilizzata per una diversa imposta. Si poneva cioè fortemente all’attenzione che cali ed eccedenze sono un fenomeno normale e non patologico, nel commercio dei carburanti, in quanto dovuto alla variazione del volume del prodotto (misurato ed espresso in litri) in funzione della temperatura (fenomeno riconosciuto dalla stessa legge dello Stato agli artt. 4 e 48 del d.lgs. n. 504/95 e quantitativamente misurato dai parametri contenuti nel D.M. Finanze n. 55 del 13 gennaio 2000).
Tale fenomeno è noto alle stesse compagnie petrolifere che ne riconoscono, entro certi limiti, l’esistenza, tanto da regolamentarlo con appositi accordi sottoscritti con i gestori.
Per quanto riguarda la dimensione del calo è stato sottolineato in più occasioni che esso è proporzionale alla quantità di prodotto che entra ed esce dai serbatoi degli impianti di distribuzione dei carburanti. Se è vero che su base annua cali ed eccedenze tendono, entro certi limiti, a compensarsi, non altrettanto avviene quando i controlli si riferiscono ad un periodo che si colloca all’interno di una stessa stagione, o di due stagioni contigue, in cui il differenziale di temperatura tra autocisterna e serbatoio, in un senso o nell’altro (ossia con temperature più alte, come in estate, o più fredde come in inverno), diventa strutturale, con il risultato che cali ed eccedenze si sommano e non si neutralizzano.
Abbiamo pertanto proposto un’interpretazione basata su una lettura combinata dell’art. 50 del d.lgs. n. 504/95 con il Decreto del ministero delle Finanze 55/2000, secondo la quale il calcolo sul superamento della soglia del dodicesimo del calo annuo consentito debba essere condotto ragguagliando, preventivamente, la quantità di calo annuo consentito al semestre effettivamente trascorso, moltiplicando il valore limite per i mesi trascorsi. Con tale accorgimento, in effetti, il calo consentito diventa 6 volte maggiore rispetto a quello utilizzato dagli ispettori.
Con la Circolare n. 6/D del 18 giugno 2015 l’Agenzia delle Dogane e Monopoli ha chiarito alcuni punti, ma ne ha aperto degli altri sui quali sono in corso ancora analisi di dettaglio e confronti con gli uffici competenti.
Sommariamente la circolare ha accolto le considerazioni avanzate dalle Federazioni di categoria riconoscendo le differenze attribuibili alle variazioni termiche durante il trasporto. Sull’argomento l’Agenzia precisa che tutte le misurazioni eseguite durante la fase di commercializzazione e distribuzione del prodotto, prese a parametro nei rapporti negoziali, non rilevano ai fini della liquidazione dell’accisa qualora le differenze (positive o negative) derivino da variazioni termiche che possono verificarsi tra il momento del carico e dello scarico ed alle tolleranze degli strumenti di misura. Di conseguenza le eventuali variazioni di volume di carburante (eccedenze) conseguenti al mutare della temperatura non determinano l’insorgenza di un nuovo debito tributario e non modificano in alcun modo l’entità dell’accisa già liquidata.
La comunicazione (che può dar seguito ad un’attività ispettiva) all’Ufficio delle dogane di un’eccedenza del quantitativo superiore alle tolleranze ammesse è un obbligo che deve essere osservato nel momento in cui si rilevano le differenze quantitative non attribuibili alle variazioni termiche qualora non siano ricomprese nelle tolleranze ammesse o comunque vi sia una differenza quantitativa in misura superiore all’1%.
Sulla questione posta all’attenzione dell’Agenzia delle dogane relativa alla difformità di comportamenti durante le verifiche dei registri contabili, l’Agenzia, nella circolare, precisa che in materia di eccedenze la presunzione di acquisto senza fatturazione ai fini Iva è escluso (così come espressamente richiesto). Si utilizza infatti la stessa ratio legislativa prevista per l’accisa: tenendo conto di fenomeni di dilatazione o contrazione del volume del prodotto derivante, nella maggior parte dei casi da differenti temperature, questo non può aver alcun rilievo ai fini IVA. Si tratta finalmente, di un comportamento coerente da parte dell’Agenzia delle Dogane che però con la circolare in oggetto apre nuove questioni.
Per gli ulteriori aggiornamenti tecnici sulla circolare 6D del 18/6/2015 e i pareri di merito sulla stessa oltre alla disamina dei diversi casi è possibile recandosi presso le sedi territoriali di Faib avere maggiori dettagli e assistenza.
Nei prossimi giorni integreremo la nota con ulteriori specifiche e dettagli.

Condividi