Commercio al dettaglio, chi può fruire del coefficiente di ammortamento al 6%

Inflazione

La facilitazione, prevista dalla Legge di Bilancio per i periodi 2023-2027, è riservata solo alle imprese con determinati codici ATECO

Novità per gli immobili delle imprese del commercio al dettaglio. La legge di Bilancio 2023 consente, in via transitoria fino al 2027, di fruire di un coefficiente di ammortamento elevato dal 3 al 6%. L’agevolazione, prevista esclusivamente agli immobili destinati all’attività prevalente, non è però accessibile a tutte le imprese del comparto, ma solo alle attività con determinati codici ATECO.

Chi può partecipare. Tra le attività che possono fruire della disposizione, Ipermercati, supermercati, discount alimentari, minimercati, negozi di prodotti surgelati, grandi magazzini. La misura si applica anche a negozi di computer, elettronica di consumo ed elettrodomestici, empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari. Inoltre, sono ammessi i negozi di frutta e verdura in esercizi specializzati di carne, pesce, pane e pasticcerie, bevande e altri prodotti alimentari, oltre alle tabaccherie.

I coefficienti di ammortamento, definiti dal Decreto Ministeriale del 31/12/1988, rappresentano la percentuale da applicare al valore iniziale dei beni di utilità pluriennale, per calcolare la quota di costo di competenza di un singolo esercizio. L’ammortamento, infatti, è definito come un procedimento contabile e fiscale attraverso il quale il costo di un bene viene ripartito in più esercizi tenendo conto: del tipo di bene, della vita utile e del prezzo di acquisto. Il coefficiente di ammortamento generalmente previsto dal DM 31 dicembre 1988, infatti, è quello del 3% annuo.  Va specificato che chi ha applicato, sino allo scorso anno, un codice di ammortamento del 3% ora dovrà reimpostare il piano di ammortamento, variando l’aliquota al 6%.

Per conoscere le modalità di applicazione del coefficiente maggiorato, però, occorrerà attendere: la norma rinvia infatti a un provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate, da emanare entro 60 giorni dal primo gennaio 2023.

Di seguito i codici ATECO delle imprese interessate:

  • 47.11.10 (Ipermercati);
  • 47.11.20 (Supermercati);
  • 47.11.30 (Discount di alimentari);
  • 47.11.40 (Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari);
  • 47.11.50 (Commercio al dettaglio di prodotti surgelati);
  • 47.19.10 (Grandi magazzini);
  • 47.19.20 (Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici);
  • 47.19.90 (Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari);
  • 47.21 (Commercio al dettaglio di frutta e verdura in esercizi specializzati);
  • 47.22 (Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne in esercizi specializzati);
  • 47.23 (Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in esercizi specializzati);
  • 47.24 (Commercio al dettaglio di pane, torte, dolciumi e confetteria in esercizi specializzati);
  • 47.25 (Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati);
  • 47.26 (Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco in esercizi specializzati);
  • 47.29 (Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati);
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