Conte firma il nuovo Dcpm: nelle prossime ore in Gazzetta

In attesa del testo ufficiale. Italiani a casa alle 22, in zone rosse sarà lockdown

Il presidente del Consiglio, a quanto si apprende, ha firmato il nuovo Dpcm sulle misure restrittive anti-Covid. Il testo sarà pubblicato in Gazzetta nelle prossime ore. Fonti di Palazzo Chigi hanno confermato che il decreto ha mantenuto l’impianto della bozza anche dopo il confronto con gli enti locali.

Le nuove misure saranno in vigore da giovedì e resteranno valide fino al 3 dicembre: l’Italia viene divisa in 3 aree di rischio (rossa, arancione e verde) a seconda della diffusione del contagio e dove gli indici epidemiologici sono più critici.

C’e’ uno “scenario di elevata gravità e da un  livello di rischio alto” che si “collocano in uno scenario di tipo 3”. E un altro di “massima gravità” con uno “scenario di tipo 4”.

Nella bozza del Dpcm si prevede una stretta a livello locale. Nella zona rossa dovrebbero rientrare Lombardia, Piemonte, Calabria, Alto Adige e Valle d’Aosta; nella arancione Puglia, Liguria e, probabilmente, Veneto e Campania.

Nelle zone rosse sarà “vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al comma 1, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti n cui la stessa è consentita. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio,  abitazione o residenza”. Ed ancora: “E’ vietato ogni spostamento con  mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello  di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate  esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni  di necessità o per svolgere attività usufruire di servizi non  sospesi e non disponibili in tale comune”.

Inoltre “sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettai i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro”.

Per lo scenario di massima gravità e di un livello di rischio alto che si applicano in uno “scenario di tipo 4” (tramite ordinanze che hanno efficacia per un periodo minimo di 15  giorni) “è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai  territori di cui al comma 1, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate  esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di  salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente  necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti n cui la stessa è consentita. E’ consentito il rientro  presso il proprio domicilio, abitazione o residenza; sono sospese  le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato XX, sia nell’ambito degli esercizi  commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Sono chiusi,  indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati,  salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.  Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie”.

Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettai i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

Restano comunque aperti – si legge nella bozza  del Dpcm – gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo  le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di  assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di  almeno un metro; d)tutte le attività previste dalle lettere f) e g),  anche svolte nei centri sportivi all’aperto, sono sospese; sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva. e) è consentito svolgere  individualmente attività motoria in prossimità della propria  abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un  metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo  svolgimento di attivitàsportiva esclusivamente all’aperto ed in forma individuale; f) ferma la possibilità di svolgimento in presenza dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e del primo anno di  frequenza della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza.

Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia richiesto l’uso di laboratori o sia necessaria in ragione della situazione di disabilità dei soggetti coinvolti e in caso di bisogni educativi speciali, garantendo comunque il  collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. g) sono sospese le attività inerenti  servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti),  diverse da quelle individuate nell’allegato X; h) i datori di lavoro  pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per  assicurare esclusivamente le attivita’ che ritengono indifferibili e  che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell’emergenza”.

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