Decreto legge 2 marzo 2024: semplificati i regimi amministrativi di numerose attività artigiane

Decreto legge 2 marzo 2024: semplificati regimi numerose attività artigiane

Fra le attività rientrano anche quelle attinenti il settore alimentare, come quelle di pizzaiolo, gastronomo, rosticciere, friggitore, gelatiere, pasticciere

Nella G.U. n. 52, del 2 marzo scorso, è stato pubblicato il decreto legge 2 marzo 2024, n. 19, “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del PNRR”, che, all’art. 12, semplifica i regimi amministrativi di numerose tipologie di attività artigiane.

L’ufficio legislativo Confesercenti, in una circolare, sintetizza quanto di interesse per tali attività e spiega che l’intervento vale ad escludere l’autorizzazione, la SCIA o addirittura anche una mera comunicazione per l’avvio, la variazione, il subingresso o la cessazione di tali attività, elencate nelle tabelle (B1 e B2) allegate al decreto.

Non si tratta solo di attività relative a mestieri quali il sarto, il calzolaio, il fabbro, il vetraio, ma anche di attività come quella dell’organizzatore di corsi professionali necessari per esercitare l’attività di chef, albergatore, estetista, parrucchiere. Fra le attività rientrano anche quelle attinenti il settore alimentare, come quelle di pizzaiolo, gastronomo, rosticciere, friggitore, gelatiere, pasticciere.

GLI ADEMPIMENTI CHE RESTANO

Le attività oggetto della semplificazione rimangono, tuttavia, soggette agli adempimenti previsti dalla legge n. 443/85, nonché ai regimi amministrativi propri della normativa del settore artigiano, oltre che a quelli previsti dalla normativa dell’Unione europea.

A seconda delle caratteristiche dell’attività e delle attrezzature utilizzate, inoltre, deve essere verificata l’eventuale ricorrenza di regimi amministrativi e adempimenti previsti dalle disposizioni ambientali, di salute e di sicurezza, che potrebbero assoggettare l’attività ad atti presupposti, quali autorizzazioni o segnalazioni certificate necessarie, ad esempio, per gli scarichi idrici (obbligo di AUA o di dichiarazione di assimilazione agli scarichi idrici domestici) o in caso di emissioni in atmosfera (autorizzazione ordinaria alle emissioni, di cui all’art. 260 del D. Lgs. n. 152/2006, tranne per le attività esercitabili in deroga).

La detenzione e l’impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, inoltre, comportano comunque la presentazione della SCIA per la prevenzione incendi.

PER IL SETTORE ALIMENTARE

Quanto alle attività artigianali attinenti il settore alimentare, occorre evidenziare che, per la vendita di beni diversi da quelli di propria produzione, resta ferma l’esigenza del rispetto delle disposizioni previste dalla normativa di settore relative all’attività commerciale, nonché di quelle di cui al menzionato D. Lgs. n. 222/2016.

L’assenza della necessità di SCIA o comunicazione non consente inoltre all’impresa artigiana del settore alimentare rientrante tra quelle elencate nelle tabelle B1 e B2 allegate al DL n. 19/2024 di poter prestare al consumatore il cosiddetto servizio di somministrazione non assistita, o “consumo sul posto” mediante gli arredi dell’azienda, che è riservato, dalle norme statali, agli esercizi di vicinato del settore alimentare e ai panifici, oltre che agli agricoltori per le loro produzioni.

Diverso il caso di alcune Regioni, come la Lombardia, il Friuli, la Liguria, la Toscana, in cui il consumo sul posto è consentito, nel rispetto di precise condizioni, anche in caso di esercizio dell’attività artigiana, se strumentale all’attività principale. Le Regioni e gli enti locali dovranno adeguarsi alle disposizioni di cui all’art. 4-bis entro il 31 dicembre 2024.

Da evidenziare infine che le amministrazioni, nell’ambito delle rispettive competenze, potranno ricondurre le attività non espressamente elencate nelle tabelle, anche in ragione delle specificità territoriali, a quelle ritenute corrispondenti, pubblicandole sul proprio sito istituzionale.

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