Divieto di commercializzazione dei “sacchetti di plastica”, il punto dell’Ufficio Legale

sacchetto_plasticaL’Art. 11, comma 2-bis, del DL 24 giugno 2014, n. 91 (c.d. “Decreto Competitività”), convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116, ha stabilito che le sanzioni per la commercializzazione dei sacchetti per l’asporto delle merci (“shoppers”) non conformi alle norme di cui al DL n. 2/2012 sono direttamente applicabili dalla data di entrata in vigore della norma, ossia dal 21 agosto scorso, senza doversi attendere l’efficacia del Decreto (DM 18.3.2013) che ha individuato le ulteriori caratteristiche tecniche ai fini della loro commercializzazione.
Come lo scrivente Ufficio aveva chiarito con la nota n. 4437 del 18.11.2013, infatti, la Legge (DL n. 2/2012, art. 2, comma 4) antecedentemente prevedeva che l’efficacia delle sanzioni decorresse dal sessantesimo giorno dall’emanazione del menzionato Decreto Ministeriale (emanazione che il Ministero dell’Ambiente ha inteso come efficacia); tuttavia, detto provvedimento è sottoposto a procedura di comunicazione alla Commissione UE ai sensi della Direttiva 98/34/CE, con previsione di entrata in vigore dalla data di conclusione, con esito favorevole, della procedura stessa. E, non essendosi conclusa detta procedura, il Decreto non può dirsi efficace.
Ora, però, essendo le sanzioni direttamente applicabili per effetto della modifica intervenuta, la commercializzazione dei sacchetti non aventi le caratteristiche richieste è punita dal 21 agosto con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.500 euro a 25.000 euro, aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda quantità ingenti di sacchi per l’asporto oppure un valore della merce superiore al 20 per cento del fatturato del trasgressore.
Quali dette caratteristiche? Non essendo ancora applicabile il Decreto del 18 marzo 2013, esse sono quelle descritte dall’Art. 2, comma 1, del citato DL n. 2, e cioè:

– sacchi monouso per l’asporto merci realizzati con polimeri conformi alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002, secondo certificazioni rilasciate da organismi accreditati;
– sacchi riutilizzabili realizzati con altri polimeri che abbiano maniglia esterna alla dimensione utile del sacco e spessore superiore a 200 micron se destinati all’uso alimentare e 100 micron se destinati ad altri usi;
– sacchi riutilizzabili realizzati con altri polimeri che abbiano maniglia interna alla dimensione utile del sacco e spessore superiore ai 100 micron se destinati all’uso alimentare e 60 micron se destinati agli altri usi.

Nulla dice la Legge circa la possibilità di smaltire le scorte di sacchetti non conformi in giacenza negli esercizi commerciali, mentre nel 2011, all’epoca della prima previsione del divieto, poi prorogato, il MISE, in accordo con il Ministero dell’Ambiente, aveva comunicato che “resta consentito lo smaltimento delle scorte in giacenza negli esercizi artigianali e commerciali alla data del 31 dicembre 2010, purché la cessione sia operata in favore dei consumatori ed esclusivamente a titolo gratuito”.
Non possiamo, fra l’altro, non evidenziare che alcune Associazioni di produttori di sacchetti di plastica hanno proposto alla Commissione UE denuncia delle norme in questione per violazione del diritto comunitario.
Infine, è in corso di approvazione la Proposta di Direttiva che modifica la Direttiva 94/62 sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio al fine di ridurre il consumo di borse di plastica in materiale leggero, COM (2013) 761 def. Tale proposta è stata approvata dal Parlamento Europeo in prima lettura il 16 aprile 2014 e, allo stato, è ancora in fase propositiva. La proposta di Direttiva è stata accompagnata da una discussione di merito e di sostanza sui concetti di biodegradabilità e compostabilità e sulla effettiva necessità di messa al bando integrale di prodotti biodegradabili ma non compostabili ai sensi della norma tecnica UNI EN 13 432:2002, con posizioni molto differenziate all’interno del Consiglio e dell’Unione. Dunque non siamo ancora in grado di anticipare l’esito dell’iter di approvazione della norma comunitaria.
Lo scrivente Ufficio ha interrogato il Ministero dell’Ambiente circa i punti irrisolti della descritta normativa, senza tuttavia ricevere per ora risposte precise.

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