Fisco: aspetti fiscali e societari contenuti nel DL Milleproroghe

Fisco: si estende il regime di 'collaborazione' con aziende .L'affiancamento possibile anche da 100 milioni di fatturato

In una circolare l’Ufficio tributario Confesercenti illustra le principali disposizioni di carattere fiscale e societario introdotte a seguito della pubblicazione nella G.U. n. 49 del 28 febbraio 2022 della Legge n. 15 del 25 febbraio 2022 di conversione del D.L. n. 228 del 30 dicembre 2021 (c.d. “Decreto Milleproroghe”).

MISURE FISCALI

  • Novità in materia di rateizzazione per i soggetti decaduti dal beneficio – Per i soggetti decaduti dalle rateazioni di cartelle esattoriali prima dell’8 marzo 2020 (21 febbraio 2020 per i soggetti localizzati nei comuni lombardi e veneti rientranti nella c.d. “zona rossa” istituita all’inizio dell’emergenza sanitaria), è prevista la riapertura dei termini per la richiesta di un nuovo piano di dilazione dei predetti carichi iscritti a ruolo, senza che sia necessario saldare le rate preventivamente scadute.
    Al riguardo:
    »
    per poter accedere al beneficio sarà necessario presentare online sul portale dell’Agenzia della riscossione, una nuova istanza di rateizzazione (per un totale di 72 rate mensili) entro il 30 aprile 2022;
    » le somme eventualmente già versate in relazione a tali debiti restano definitivamente acquisite.
    Infine, si ricorda che per le rateizzazioni presentate e concesse successivamente al 1° gennaio 2022, si decade dal beneficio in caso di mancato pagamento di 5 rate anche non consecutive.
  • Novità in materia di “Bonus terme” – Con riferimento al settore del turismo termale e in particolare alle misure relative alla concessione di buoni per l’acquisto di servizi termali, è disposto che l’ente termale, previa emissione della relativa fattura, potrà chiedere il rimborso dell’importo corrispondente al valore del buono fruito dall’utente non oltre 120 giorni dal termine dell’erogazione dei servizi termali.
  • Novità in materia di rimborsi viaggi –  È prevista l’estensione a 30 mesi (dalla data di emissione) del periodo di validità dei c.d. “voucher turismo”, alternativi al rimborso per agenzie di viaggio e tour operator, a fronte della mancata fruizione per ragioni legate all’emergenza sanitaria di contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre, contratti di soggiorno e contratti di pacchetto turistico.
  • Modifiche in materia di limite di utilizzo del contante – È differito al 1° gennaio 2023 il termine per il passaggio a 999,99 euro della soglia limite per il trasferimento di contante tra soggetti diversi. Di fatto, per tutto il 2022, il tetto massimo di utilizzo del contante è pari ad euro 1.999,99.
  • Chiarimenti in merito alla detraibilità delle spese sostenute nel 2021 per visti e asseverazioni – A seguito dei numerosi dubbi sorti dalla pubblicazione del c.d. “Decreto Antifrodi”, è chiarito che sono detraibili le spese sostenute dal 12 novembre 2021 al 31 dicembre 2021relativamente al rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni in merito agli interventi edilizi agevolabili.
  • Bonus investimenti – È disposta la proroga fino al 31 dicembre 2022 del termine per completare gli investimenti in beni strumentali, ordinari e/o rientranti nella disciplina c.d. “4.0”, prenotati entro il 31 dicembre 2021 (ovvero gli investimenti per i quali siano stati versati gli acconti per almeno il 20% del costo).
  • Disposizioni in materia di regolarizzazione dei versamenti Irap ex D.L. Rilancio – La disposizione prevede il differimento al 30 giugno 2022, del termine entro il quale sarà possibile regolarizzare, senza applicazione di sanzioni e interessi, gli omessi versamenti relativi al saldo Irap 2019 e al primo acconto Irap 2020, causati dall’errata applicazione delle previsioni di esonero introdotte all’art. 24 del D.L. n. 34/2020.
  • Sanatoria per i modelli CU 2015, 2016 e 2017 – Sul tema, in favore dei sostituti d’imposta che hanno trasmesso in ritardo o in maniera errata le certificazioni uniche relative ai periodi d’imposta 2015, 2016 e 2017, è prevista una sanatoria delle sanzioni applicabili. Al riguardo, è chiarito che la predetta sanatoria è applicabile a condizione che i predetti sostituti abbiano provveduto all’invio della corretta certificazione entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine ordinario.
  • Imposta di consumo sulle c.d. “e-smoke” – Per il periodo che va da aprile 2022 a dicembre 2022 è prevista una riduzione dell’imposta di consumo sulle sostanze liquide da inalazione, contenenti o meno nicotina. In particolare:
    * i prodotti contenenti nicotina dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022 sono soggetti ad aliquota del 20% e dal 1° aprile 2022 al 31 dicembre 2022 ad aliquota del 15%;
    * i prodotti senza nicotina dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022 sono soggetti ad aliquota del 15% e dal 1° aprile 2022 al 31 dicembre 2022 ad aliquota del 10%.
    Inoltre, la disciplina prevede l’istituzione dell’imposta di consumo, pari a 22 euro per chilogrammo, sui prodotti diversi dai tabacchi lavorati sottoposti ad accisa, contenenti nicotina e preparati per consentirne, senza combustione e senza inalazione, l’assorbimento da parte dell’organismo, anche tramite specifici involucri Al riguardo, il soggetto obbligato al pagamento dell’imposta è il fabbricante o l’importatore o, per i prodotti provenienti da altri Paesi Ue, il cedente in Italia.
  • Proroga in materia di “Bonus cuochi” – È disposta la proroga fino al 31 dicembre 2022 del credito d’imposta introdotto dalla Legge di bilancio 2021 a favore dei cuochi professionisti presso alberghi e ristoranti, in relazione all’acquisto di beni strumentali durevoli e alla partecipazione a corsi di aggiornamento professionale funzionali all’esercizio dell’attività.

MISURE SOCIETARIE

  • Estensione della disapplicazione della disciplina civilistica sulle perdite d’esercizio – È estesa la disapplicazione di alcuni obblighi dettati dal Codice civile in materia di perdite d’esercizio, relativamente a quelle emerse nell’esercizio 2021. Al riguardo, si ricorda che tale disciplina era stata già introdotta dal c.d. “Decreto Liquidità” con riferimento alle perdite emerse nell’esercizio 2020 (di cui all’art. 6 del D.L. n. 23/2020). Di fatto con la presente misura, per l’anno 2021:
    » non operano le cause di scioglimento delle società di capitali per riduzione del capitale al di sotto del minimo legale e delle cooperative per perdita del capitale;
    » il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo non è l’esercizio immediatamente successivo, ma il quinto successivo;
    » se la perdita riduce il capitale sociale al di sotto del minimo legale, l’assemblea va convocata senza indugio dagli amministratori e, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, essa può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo, fino al quale non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale;
    » le perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2021 vanno distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell’esercizio.
  • Estensione della disciplina di sospensione degli ammortamenti per l’anno 2021 – È prevista l’estensione alla generalità dei soggetti che esercitano attività di impresa e non adottano principi contabili internazionali la facoltà di non effettuare una percentuale
    (fino al 100%), dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo invece il loro valore di iscrizione così come risultante dall’ultimo bilancio d’esercizio approvato, a prescindere dal comportamento adottato nel 2020. Infatti, al riguardo, si ricorda che tale disciplina apportata delle modifiche a quanto previsto sul tema precedentemente sia dalla Legge di bilancio 2022 sia dal D.L. Agosto.
  • Novità in materia di bilanci 2021 – Con riferimento ai bilanci d’esercizio 2021 è previsto quanto segue:
    » confermata l’applicabilità delle procedure semplificate di svolgimento delle assemblee ordinarie delle S.p.A. e della S.r.l. anche alle assemblee sociali tenute entro il 31 luglio 2022 (rif. art. 106 del D.L. n. 18/2020).
    Al riguardo, si evidenzia che la predetta disposizione non interviene anche in materia di proroga a 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio del termine di approvazione del bilancio, come precedentemente prorogato. Pertanto, l’approvazione del bilancio di esercizio 2021 deve avvenire, salvo casi particolari, nei termini ordinari di 120 giorni.
    » A seguito dalla predetta proroga, per le assemblee tenute entro il 31 luglio 2022:
    * le società di capitali, le società cooperative e le mutue assicuratrici possono stabilire nell’avviso di convocazione delle assemblee che l’espressione del voto avvenga in modalità elettronica o per corrispondenza e che l’intervento durante l’assemblea si verifichi mediante dei mezzi di telecomunicazione, anche qualora utilizzo di tale strumento non sia previsto negli statuti sociali;
    * è possibile prevedere che l’assemblea si svolga mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto.
Condividi