Fisco: gli appuntamenti di fine anno

 7 – 17 – 20 – 27 e 31 dicembre le giornate da segnare sul calendario

Dicembre ricco di appuntamenti con il Fisco. Lo ricorda lo scadenzario di FiscoOggi il giornale on line dell’Agenzia delle Entrate.

7 dicembre

Rottamazione cartelle di pagamento: i contribuenti che hanno aderito alla “rottamazione-bis” ma che non sono riusciti a saldare le rate in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018 e intendono regolarizzare aderendo alla definizione agevolata prevista dal Dl 119/2018 (“rottamazione-ter”) devono provvedere al pagamento delle somme scadute per rientrare automaticamente nella nuova definizione agevolata dei carichi tributari.

Definizione liti pendenti: i contribuenti che intendono avvalersi della “definizione agevolata delle controversie tributarie” (articolo 6, Dl 119/2018) relative a somme iscritte a ruolo, oggetto di “rottamazione-bis”, devono provvedere al pagamento degli importi scaduti nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018.

17 dicembre

Registrazione corrispettivi: i commercianti al minuto e assimilati devono procedere alla registrazione, anche cumulativa, delle operazioni effettuate nel mese di novembre per le quali è stato rilasciato lo scontrino o la ricevuta fiscale.

Versamento IVA:  i contribuenti IVA devono provvedere al versamento dell’imposta dovuta per il mese di novembre (per quelli che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità si tratta, invece, dell’imposta divenuta esigibile nel mese di ottobre).

Riepilogo fatture vendita: ultimo giorno utile per effettuare l’annotazione in un unico documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro emesse nel mese di novembre. Sul documento vanno indicati i numeri delle fatture, l’imponibile complessivo e l’ammontare dell’Iva complessiva distinto per aliquota.

Fatturazione differita: i contribuenti Iva devono provvedere all’emissione e alla registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese di novembre, risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti contraenti. Le fatture devono contenere la data e il numero dei documenti cui si riferiscono. Per tutte le cessioni effettuate nel mese precedente nei confronti degli stessi soggetti, è possibile emettere una sola fattura riepilogativa.

Ravvedimento breve : ultimo giorno utile per regolarizzare i versamenti di imposte e ritenute non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) entro il 16 novembre dai contribuenti tenuti al versamento unitario di imposte e contributi. Il versamento delle imposte e delle ritenute, nonché degli interessi legali e della sanzione ridotta a un decimo del minimo, va eseguito, dai titolari di partita Iva, tramite modello F24. I non titolari di partita Iva possono presentare l’F24 per qualunque importo, senza utilizzo di crediti in compensazione, in forma cartacea presso gli sportelli degli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle entrate; in caso di compensazioni, devono utilizzare le modalità telematiche e, qualora il saldo finale sia pari a zero, esclusivamente i servizi dell’Agenzia.

Sostituti d’imposta – Devono versare: le ritenute operate nel mese di novembre sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi, nonché le somme a saldo e in acconto trattenute sugli emolumenti o sulle rate di pensione corrisposte nel mese precedente;  l’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionale e comunale, nella misura del 10%, sulle somme erogate, nel mese di novembre, ai dipendenti del settore privato in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione; l’acconto dell’imposta sostitutiva sulle rivalutazioni dei fondi per il trattamento di fine rapporto maturate nell’anno 2018.

20 dicembre

Imposta sulle assicurazioni : le imprese di assicurazione devono provvedere al versamento dell’imposta su premi e accessori incassati nel mese di novembre, nonché degli eventuali conguagli dell’imposta dovuta sui premi e accessori incassati nel mese di ottobre.

Condomini sostituti d’imposta: i condomini in qualità di sostituti d’imposta che hanno operato ritenute a titolo di acconto sui corrispettivi pagati nel periodo giugno-novembre 2018 per prestazioni relative a contratti di appalto, di opere o servizi effettuate nell’esercizio d’impresa il cui importo cumulato mensilmente non abbia raggiunto la soglia di 500 euro al 30 novembre 2018 devono versare tali somme tramite modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato.

27 dicembre

Acconto  Iva 2018: i contribuenti Iva, soggetti agli obblighi di liquidazione e versamento, sia mensili che trimestrali, devono provvedere al versamento dell’acconto Iva relativo all’anno 2018.

31 dicembre

Imposta di registro contratti di locazione: i titolari di contratti di locazione e affitto devono versare l’imposta di registro relativa a contratti nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 1° dicembre. In caso di registrazione telematica, il pagamento è contestuale alla registrazione. La scadenza non riguarda i contratti di locazione abitativa per i quali si è scelto il regime della  “cedolare secca”. Il versamento va effettuato, tramite il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 Elide).

Cedolare secca, ravvedimento: i locatori, persone fisiche, proprietari o titolari di diritti reali di godimento di unità immobiliari abitative locate, che hanno scelto il regime della cedolare secca, devono regolarizzare, mediante ravvedimento, il versamento della seconda o unica rata dell’imposta sostitutiva dovuta a titolo di acconto per l’anno 2018, non effettuata o effettuata in misura insufficiente entro il 30 novembre 2018, con la maggiorazione degli interessi legali e della sanzione ridotta a un decimo del minimo. Il versamento va effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche

Eredi, presentazione dichiarazione dei redditi: gli eredi delle persone decedute tra l’1 marzo e il 30 giugno 2018 devono provvedere alla presentazione, in formato cartaceo, della dichiarazione dei redditi per conto del de cuius e della scheda contenente la scelta per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’Irpef.

Eredi, versamenti imposte: gli eredi delle persone decedute successivamente al 28 febbraio 2018 che presentano le dichiarazioni per conto del de cuius devono provvedere al versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi, senza alcuna maggiorazione, e dell’Iva relativa al 2018 risultante dalla dichiarazione annuale del soggetto deceduto, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16 marzo – 16 giugno 2018. Il versamento va eseguito tramite modello F24 con modalità telematiche.

Versamenti da dichiarazioni: i contribuenti tenuti a effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad essi equiparati e dell’Irap (modelli 730/2018, Redditi Persone fisiche 2018, Redditi SP 2018 e Irap 2018), devono regolarizzare, mediante ravvedimento, il versamento della seconda o unica rata  di acconto Irpef e Irap relativo all’anno 2018, non effettuato o effettuato in misura insufficiente entro il 30 novembre 2018, con la maggiorazione degli interessi legali e della sanzione ridotta a un decimo del minimo. Il versamento va eseguito tramite modello F24

Agenti, mediatori e rappresentanti, dichiarazione: i soggetti che percepiscono provvigioni per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento d’affari, devono presentare ai committenti, preponenti o mandanti, la dichiarazione con i dati identificativi del percipienti stessi e l’attestazione di avvalersi in via continuativa, nell’esercizio della loro attività, dell’opera di dipendenti o di terzi, ai fini dell’applicazione della ritenuta del 20 per cento. La dichiarazione, redatta in carta semplice, va spedita mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Gruppo Iva: i soggetti passivi Iva, stabiliti nel territorio dello Stato, esercenti attività d’impresa, arte o professione, per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo, che intendono esercitare l’opzione (o la revoca) per il Gruppo Iva con effetto a decorrere dal secondo anno successivo, devono presentare la “Dichiarazione per la costituzione del Gruppo Iva”. Il modello, sottoscritto da tutti i partecipanti, è presentato dal rappresentante del Gruppo Iva  utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

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