Fisco: i chiarimenti delle Entrate sul versamento degli acconti Irap 2020

In una circolare risposte sul come calcolare l’imposta da versare per quest’anno

“L’Agenzia delle Entrate, fornisce specifiche indicazioni pratiche su come determinare l’Irap da versare a saldo per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e, qualora il saldo Irap per il 2020 sia inferiore alla prima rata di acconto “dovuta” per lo stesso periodo d’imposta, sulla possibilità di utilizzare in compensazione o chiedere a rimborso ovvero azzerare la differenza a credito”.

Ne dà notizia FiscoOggi, il giornale on line delle Entrate.  “Nella stessa circolare – aggiunge – si sposta l’attenzione sull’ambito applicativo dell’articolo 20’del Dl “Liquidità”, che, in deroga alle previsioni ordinarie, stabilisce, solo per il periodo d’imposta 2020, la non applicazione di sanzioni e interessi in caso di insufficiente versamento delle somme dovute a titolo di acconto di Irpef, Ires e Irap, se il versamento non è inferiore all’80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo d’imposta in corso”.

Ecco, nel dettaglio, quanto riporta FiscoOggi:

Saldo Irap 2020 senza la prima rata d’acconto – “Non sono tenuti al versamento della prima rata i soggetti di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 12-quinquies del Dl n. 34/2020. L’importo corrispondente alla prima rata dell’acconto è comunque escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per il 2020; pertanto, l’esclusione opera fino a concorrenza dell’importo della prima rata calcolato con il metodo storico ovvero, se inferiore, con il metodo previsionale. Il contribuente che sceglie il metodo storico deve versare il secondo acconto pari al 60% (ovvero al 50% se applica gli Isa) e l’eventuale saldo da calcolare al netto del primo acconto “figurativo” (pari al 40% ovvero al 50% in caso di Isa) e del secondo acconto corrisposto. Se, invece, utilizza il metodo “previsionale”, è tenuto a versare il secondo acconto pari al 60% (ovvero al 50% se applica gli Isa) dell’imposta complessiva presumibilmente dovuta per il periodo d’imposta 2020 e l’eventuale saldo da determinare al netto del primo acconto “figurativo” e del secondo acconto corrisposto. In entrambe le ipotesi, il primo acconto “figurativo” da sottrarre non può mai eccedere il 40% (ovvero il 50%) dell’importo complessivamente dovuto a titolo di Irap per il 2020, calcolato, in linea generale, secondo il metodo storico, sempreché quest’ultimo non sia superiore a quanto effettivamente dovuto”.

Quando il saldo è inferiore alla prima rata – “Il contribuente che applica il metodo “storico” è tenuto a versare per il 2020:

  • il secondo acconto, pari al 60% (50% se applica gli Isa)
  • l’eventuale saldo da determinarsi al netto del primo acconto “figurativo” (pari al 40% ovvero al 50% in caso applichi gli Isa) e del secondo acconto effettivamente corrisposto.

Qualora, invece, il contribuente utilizzi il metodo “previsionale”, lo stesso deve versare:
− un secondo acconto pari al 60% (50% se Isa) dell’imposta complessiva presumibilmente dovuta
− l’eventuale saldo da determinarsi al netto del primo acconto “figurativo” (pari al 40% ovvero al 50% in caso di Isa) e del secondo acconto effettivamente corrisposto. In entrambi i casi, il primo acconto “figurativo” da sottrarre non può mai eccedere il 40% (ovvero il 50%) dell’Irap dovuta per il 2020, calcolata, in linea generale, secondo il metodo storico, sempreché quest’ultimo non sia superiore a quanto effettivamente da corrispondere”.

Acconti ridotti senza sanzioni né interessi – “Per i soli acconti relativi al periodo d’imposta 2020 è ammesso il versamento nella misura ridotta dell’80%, senza che il contribuente incorra in alcuna violazione e conseguente irrogazione di sanzioni e interessi. In particolare, risponde alla domanda se tale previsione trovi applicazione anche riguardo alle “addizionali” delle relative a Irpef, Ires e Irap. L’ articolo 20 in argomento si applica “oltre che alle imposte espressamente individuate,…anche:

  • all’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP dovuta dai contribuenti che si avvalgono di forme di determinazione del reddito con criteri forfetari
  • alla cedolare secca sul canone di locazione, all’imposta dovuta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE) o sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE)”.

È esclusa, invece, dal perimetro della disposizione l’addizionale regionale all’Irpef, in quanto, per quest’ultima, non è previsto il versamento dell’acconto entro il 30 giugno, ma solo del saldo (in unica soluzione o come prima rata) dell’imposta dovuta per il 2019″.

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