Il Dl Recovery è legge

Il Senato ha votato la fiducia: 213 sì, 33 i no

Con il via libera del Senato diventano legge le misure volute dal governo Draghi per spingere i progetti del Recovery Plan. Gli investimenti sono aspetto chiave nella ‘messa a terra’ delle ingenti risorse, circa 200 miliardi che stanno arrivando dall’Europa e il dl Recovery contiene interventi che vanno dalla governance per la gestione del Piano alle novità su appalti e subappalti e sul Codice dell’Ambiente con una stretta sul débat public. Ma anche il rafforzamento della capacità amministrativa, l’edilizia scolastica, semplificazioni e ritocchi al Superbonus del 110% con una certificazione semplificata, le energie rinnovabili e la green economy, procedure accelerate sui tempi della banda larga fino all’identità digitale con sanzioni per i dirigenti pubblici che frenano la transizione digitale.

La governance del Piano, che dovrà verificare come saranno utilizzati gli stanziamenti, è articolata su più livelli, con la responsabilità di indirizzo assegnata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’istituzione di una Cabina di regia, presieduta dal Presidente del Consiglio, alla quale partecipano di volta in volta i Ministri e i Sottosegretari di Stato competenti, in base ai temi di volta in volta affrontati.

Le principali misure:

NON BASTA RICORSO AL TAR PER FERMARE OPERE RECOVERY – In caso di ricorsi al Tar, i lavori delle opere del Pnrr, del piano nazionale complementare o dei programmi cofinanziati dai fondi, proseguiranno senza interruzioni. In caso di vittoria del ricorrente, l’impresa che ottiene ragione davanti ai giudici amministrativi non subentrerà ma riceverà un indennizzo economico per equivalente.

NASCE SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO – Con l’obiettivo di assicurare “la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi” del Piano stesso, definendone compiti, poteri e risorse umane e finanziarie.

PROCEDURA AD HOC PER ALCUNI PROGETTI PNRR – Alcune opere pubbliche di particolare complessità o di rilevante impatto godranno di una serie di semplificazioni procedurali con una tempistica stringente e una riduzione dei tempi per l’espressione, da parte dei diversi soggetti coinvolti, dei diversi pareri. Sarà il Consiglio superiore dei lavori pubblici del ministero delle infrastrutture ad esprimere le valutazioni di natura tecnica sui progetti e sulla fase autorizzatoria, creando un procedimento ad hoc per una serie di opere.

PIÙ SEMPLICI PROCEDURE DISSESTO IDROGEOLOGICO  – Vengono semplificate le procedure per una rapida attuazione degli interventi che possano prevenire e contrastare il rischio di dissesto idrogeologico, compresa la espropriazione per pubblica utilità.

ECONOMIA CIRCOLARE –  L’articolo 37 propone semplificazioni volte ad accelerare le procedure di bonifica dei siti contaminati e la riconversione di siti industriali da poter destinare alla realizzazione dei progetti individuati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, in un’ottica di economia circolare.

TEMPI PER POSA BANDA ULTRALARGA MAX 90 GIORNI – I tempi sono ridotti da 250-300 giorni a un massimo 90 giorni, decorsi i quali matura il silenzio assenso o può essere esercitato il potere sostitutivo. Vengono eliminate completamente le autorizzazioni per alcune tipologie di interventi di piccola entità, come le microtrincee.

SPINTA A IDENTITÀ DIGITALE – Tutte le comunicazioni tra PA e cittadini e imprese dovranno essere realizzate con strumenti digitali. L’uso della piattaforma per le notifiche digitali diventerà obbligatorio per le notifiche, ma la piattaforma potrà essere utilizzata anche per la trasmissione di atti e comunicazioni per i quali non è previsto obbligo di notifica. Tra le altre cose, per tutelare i cittadini dagli effetti del digital divide, nel momento in cui sarà completata la transizione e tutte le comunicazioni saranno digitali, si prevede che debba essere attribuito un domicilio digitale per tutti coloro che ancora non lo hanno.

COMUNICAZIONI SU PAGAMENTI ANCHE CON E-POSTA – Per i gestori di servizi di pubblica utilità e gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche, la possibilità di trasmettere le comunicazioni relative a mancati pagamenti o sospensione del servizio anche tramite posta elettronica certificata al domicilio digitale del destinatario.

SANZIONI PER DIRIGENTI CHE FRENANO TRANSIZIONE DIGITALE – L’Agid dovrà monitorare monitorare il rispetto delle norme sull’uso del digitale da parte delle Pa e i dirigenti che si renderanno responsabili di frenare la transizione al digitale pagheranno con sanzioni economiche e fino al licenziamento. Tra le fattispecie sanzionabili ci sono tra l’altro la mancata ottemperanza alla richiesta di dati, documenti o informazioni o trasmissione di informazioni o dati parziali o non veritieri e la violazione dell’obbligo di utilizzare esclusivamente identità digitali per l’identificazione degli utenti dei servizi on-line.

MONITORAGGIO PARLAMENTARE – Durante l’esame in commissioni riunite Ambiente e Affari Costituzionali si è stabilito che per monitorare l’efficace attuazione dei progetti previsti dal Pnrr e il rispetto dei termini entro i quali i progetti devono essere completati sulla base del calendario concordato con le istituzioni europee, il governo fornisce alle Commissioni parlamentari competenti le informazioni e i documenti utili per esercitare il controllo sull’attuazione del Pnrr e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Pnrr.

CABINA DI REGIA – Istituita presso la Presidenza del Consiglio, è presieduta dal presidente del Consiglio ed è a composizione ‘mobile’ con i diversi Ministri interessati, a seconda delle materie trattate. Partecipano alle sedute i Presidenti di Regioni e delle Province autonome, se sono esaminate questioni di loro competenza e il Presidente della Conferenza delle regioni e province autonome, quando le questioni concernano più Regioni o il Presidente dell’ANCI, il Presidente dell’UPI quando sono esaminate questioni di interesse locale. Partecipa inoltre il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il quale può presiedere, su delega del premier. La Cabina di regia esercita poteri di ‘indirizzo, impulso e coordinamento generale’ sull’attuazione degli interventi del Piano, fa una ricognizione periodica sullo stato di attuazione degli interventi, trasmette alle Camere con cadenza semestrale una relazione sullo stato attuazione del Piano. La Cabina di regia trasmette inoltre, anche su richiesta delle Commissioni parlamentari, ogni elemento utile a valutare lo stato di avanzamento degli interventi.

TAVOLO PERMANENTE PER IL PARTENARIATO ECONOMICO, SOCIALE E TERRITORIALE – Deve essere istituito con Dpcm entro 60 giorni dall’approvazione del decreto Recovery. È composto da rappresentanti delle parti sociali, del governo, delle regioni, degli enti locali e di Roma capitale, delle categorie produttive e sociali, del sistema dell’università e della ricerca scientifica, della società civile, delle organizzazioni della cittadinanza attiva. Ai componenti non spettano compensi, gettoni di presenza o rimborsi di spese. Il Tavolo permanente svolge funzioni consultive sull’attuazione del Pnrr.

SEGRETERIA TECNICA – Collocata presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con funzioni di supporto alle attività della Cabina di regia e del Tavolo permanente. La sua durata è temporanea ma ‘superiore a quella del Governo che la istituisce’ fino al completamento del Pnrr con durata comunque non oltre il 31 dicembre 2026.

UNITÀ DI RAZIONALIZZAZIONE – Si istituisce, sempre presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, una Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione, con il compito di: individuare gli ostacoli all’attuazione del Pnrr derivanti da disposizioni normative e dalle relative misure attuative e di proporre rimedi; coordinare l’elaborazione di proposte per superare le disfunzioni derivanti dalla normativa vigente e dalle relative misure attuative.

DISABILITÀ – In sede referente è stato prorogato fino al completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, la Segreteria tecnica dell’Osservatorio nazionale sulle condizioni delle persone con disabilità.

SERVIZIO CENTRALE PER IL PNRR – E’ istituito presso il MEF – Dipartimento RGS un ufficio centrale di livello dirigenziale denominato ‘Servizio centrale per il PNRR’ con compiti di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR, articolato in sei uffici di livello dirigenziale non generale.

PIANO NAZIONALE DRAGAGGI SOSTENIBILI – In sede referente è stata approvata una norma che istituisce il Piano nazionale dei dragaggi sostenibili, al fine di consentire lo sviluppo dell’accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici e la manutenzione degli invasi e dei bacini idrici.

CONTROLLO, AUDIT, ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA – Viene definito il meccanismo dei controlli sull’attuazione del Pnrr attraverso: un ufficio dirigenziale di livello non generale avente funzioni di audit del PNRR presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (RGS) – Ispettorato generale per i Rapporti finanziari con l’Unione europea (IGRUE); la specificazione delle funzioni e dell’articolazione organizzativa dell’Unità di missione istituita dalla legge di bilancio 2021; l’autorizzazione del Mef a conferire sette incarichi di livello dirigenziale non generale; la previsione della ridefinizione dei compiti degli uffici dirigenziali non generali del Mef; l’attribuzione alla Sogei S.p.A. (società in house del MEF) il compito di assicurare il supporto di competenze tecniche e funzionali all’amministrazione economica finanziaria per l’attuazione del PNRR. Per tale attività può avvalersi di Studiare Sviluppo s.r.l. (società a intera partecipazione del MEF) secondo le modalità che saranno definite in specifica Convenzione, per la selezione di esperti cui affidare le attività di supporto; l’attribuzione alle amministrazioni della facoltà di stipulare specifici protocolli d’intesa con la Guardia di finanza per rafforzare le attività di controllo, ferme restando le competenze in materia dell’ANAC.

CORTE CONTI – La Corte dei conti è l’organo istituzionalmente deputato al controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonché sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria In base alle modifiche approvate in sede referente, si prevede  che la Corte dei conti riferisce, almeno semestralmente, al Parlamento sullo stato di attuazione del Pnrr.

SUPERAMENTO DEL DISSENSO – Se il dissenso proviene da un organo statale, la Segreteria tecnica propone al Presidente del Consiglio, entro i successivi cinque giorni, di sottoporre la questione all’esame del Consiglio dei Ministri per le conseguenti determinazioni. Se invece il dissenso proviene da un organo della Regione o di un ente locale, la Segreteria tecnica propone al Presidente del Consiglio o al Ministro per gli Affari regionali e le autonomie di sottoporre la questione alla Conferenza permanente Stato-Regioni per concordare le iniziative da assumere, che devono essere definite entro il termine di 15 giorni dalla data di convocazione della Conferenza. Decorso tale termine, in mancanza di soluzioni condivise che consentano la sollecita realizzazione dell’opera, il Presidente del Consiglio o il Ministro per gli Affari regionali e le autonomie propone al Consiglio dei Ministri le opportune iniziative ai fini dell’esercizio dei poteri sostitutivi.

PROCEDURE FINANZIARIE – Gli enti locali che si trovano in esercizio provvisorio o gestione provvisoria sono autorizzati, per gli anni dal 2021 al 2026, a iscrivere in bilancio i relativi finanziamenti di derivazione statale ed europea per investimenti mediante apposita variazione, in deroga a quanto previsto dall’art. 163 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.

RISORSE AL SUD – In sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali già previste nel Pnrr.

COPERTURA FINANZIARIA – Per quanto riguarda la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla governance del Pnrr sono pari a 10 milioni e 337 mila euro per il 2021, a 28 milioni e 672 mila euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 e a 2 milioni e 295 mila euro annui a decorrere dal 2027.

 

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