Jobs Act, le novità in arrivo per il lavoro

Addio Co.co.co, arrivano Naspi e contratti a tutele crescenti. Si allungano i congedi parentali

Allungamento della durata del sussidio di disoccupazione, stop ai contratti a progetto, rimodulazione delle tipologie contrattuali, possibile demansionamento, allungamento dei tempi per la fruizione del congedo parentale facoltativo e, soprattutto, scomparsa dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori per le nuove assunzioni con il contratto a tutele crescenti.

Sono queste le principali novità in arrivo nel mercato del lavoro, una ”rivoluzione” che a detta del premier dovrebbe ”riconoscere i diritti a una generazione” che finora non ne aveva. Nei prossimi mesi, ha detto il premier, 200.000 co.co.pro e co.co.co potrebbero essere trasformati in rapporti a tempo indeterminato. Ecco in sintesi le nuove regole, a partire da quelle contenute nei primi due decreti (contratto a tutele crescenti e Naspi) che dovrebbero andare in vigore già a marzo.

– CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI, RISTRETTO IL REINTEGRO: Per i nuovi assunti il reintegro nel posto di lavoro sarà possibile solo in caso di licenziamento nullo o discriminatorio e nei casi di licenziamento disciplinare nel quale il giudice riconosca che il fatto materiale contestato ”non sussista”. Negli altri casi di licenziamento ingiustificato (sia per motivo oggettivo che disciplinare) la tutela è solo economica, legata all’anzianità di servizio (due mensilità ogni anno di servizio con un minimo di 4 e un massimo di 24). Per le piccole imprese restano le regole attuali.

– INDENNIZZO MONETARIO ANCHE PER LICENZIAMENTI COLLETTIVI: Il regime dell’indennizzo monetario vale anche per i licenziamenti collettivi in caso di violazione delle procedure e dei criteri di scelta sui lavoratori da licenziare (da 4 a 24 mensilità).

– DEMANSIONAMENTO: in caso di processi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale e negli altri casi previsti dai contratti l’impresa può modificare le mansioni del lavoratore fino a un livello inferiore senza modificare il suo trattamento economico.

– PART TIME: le parti possono pattuire clausole elastiche (che consentono lo spostamento della collocazione dell’orario di lavoro) o flessibili (consentono la variazione in aumento dell’orario di lavoro nel part time verticale o misto).

– CAMBIA L’ASPI, ARRIVA LA NASPI, NUOVA ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE: chi perde il lavoro ha almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni ha diritto a un sussidio pari alla metà delle settimane per le quali si sono versati contributi. Il sussidio è commisurato alla retribuzione ma non può superare i 1.300 euro. Dopo i primi 4 mesi diminuisce del 3% al mese. Può durare al massimo 24 mesi ed è condizionata alla partecipazione del disoccupato a iniziative di attivazione lavorativa o di riqualificazione professionale. Si introduce un trattamento di disoccupazione (Dis-Col) anche per chi ha contratti di collaborazione.

– STOP CONTRATTI PROGETTO: A partire dall’entrata in vigore del provvedimento (che ora va alle Commissioni lavoro delle Camere per il parere) non potranno essere stipulati contratti progetto. Quelli in essere potranno proseguire fino alla scadenza ma dal 1 gennaio 2016 ai rapporti di collaborazione ”con contenuto ripetitivo ed etero-organizzati dal datore di lavoro saranno applicate le norme del lavoro subordinato”.

Restano salve le collaborazioni regolamentate da accordi collettivi che prevedono discipline specifiche in ragione delle particolari esigenze produttive. CONTRATTO TEMPO DETERMINATO NO MODIFICHE, RESTA JOB ON CALL: Il contratto a termine mantiene la durata massima a 36 mesi, si prevede un’estensione del campo di applicazione del contratto di somministrazione mentre viene confermato il contratto a chiamata. Per il voucher viene elevato il tetto dell’importo per il lavoratore da 5.000 a 7.000 euro mantenendolo nei limiti della no tax area.

PIU’ TEMPO PER CONGEDO PARENTALE: per prendere il congedo parentale facoltativo (sei mesi in complesso) si avrà tempo fino ai 12 anni di vita del bambino (adesso l’età massima à 8). Sale da tre a sei anni l’età entro la quale il congedo facoltativo che si prende è retribuito parzialmente (al 30%).

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