Le ragioni della bocciatura della Corte Costituzionale sulla Legge della Regione Sicilia in materia di misurazione di temperatura e pressione del carburante venduti dagli impianti

La Regione Sicilia aveva emanato, nell’ambito della Legge di Stabilità Regionale per l’anno 2016 (17 marzo 2016, n. 3), diverse disposizioni, che sono state considerate incostituzionali dalla Suprema Corte, con la sentenza del 7 giugno 2017, n. 133.
Tra queste disposizioni (cassate dalla Corte Costituzionale) vi è quella dell’art. 49 della Legge Regionale 3/2016, che introduceva norme metriche per la vendita dei carburanti.
In particolare si prevedeva l’installazione di un apposito dispositivo di misurazione della temperatura e della pressione del carburante in fase di erogazione, che permettesse l’esatta quantizzazione del prezzo del prodotto venduto, ponendo il relativo obbligo a carico delle aziende distributrici di carburante, nonché degli impianti di distribuzione di carburante ubicati nel territorio della Regione.
I motivi della bocciatura, secondo la Corte Costituzionale, si rintracciano negli artt. 117, comma 2, lettera e), e 119, comma 2, della Costituzione.
Infatti, la norma regionale, prevedendo la misurazione di temperatura e pressione a carico di soggetti che non sono obbligati ai fini dell’accisa, perché detengono prodotto che ha già assolto l’imposta, da una parte, ingenera l’erroneo convincimento che anche costoro siano tenuti alla liquidazione dell’imposta, in contrasto con la potestà legislativa statale in materia di sistema tributario e contabile, dall’altra, addossa ad essi un onere amministrativo ingiustificato e lesivo della par condicio, e quindi della concorrenza.
In conclusione, le disposizioni in materia di regole di gestione di un impianto di distribuzione possono essere stabilite solo da Leggi Statali, essendo il tema del Fisco e delle regole della concorrenza applicabili agli operatori economici, quali sono i gestori di impianti di distribuzione di carburanti, di competenza dello Stato, e non delle Regioni, ancorché a statuto speciale.
La materia peraltro rimane aperta in sede nazionale attesa la permanente contestazione tra le parti in causa e il relativo forte contenzioso in atto sui cali carburanti. Una tracciabilità di filiera sarebbe dunque auspicabile, sia ai fini della regolamentazione corretta e puntuale della materia tra i soggetti interagenti che ai fini del contrasto all’irregolare fornitura dei prodotti di cui alle cronache.

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