Medio Oriente: Assoviaggi Confesercenti, allarme su voli e turismo, disagi prolungati e forte impatto sui viaggi

Assoviaggi

L’escalation del conflitto in Medio Oriente, con le conseguenti chiusure degli spazi aerei e sospensioni dei collegamenti, produce effetti rilevanti non solo sul traffico aereo e sul turismo internazionale, ma anche sul piano giuridico, attivando le specifiche tutele previste dall’ordinamento eurocomunitario.

Ad oggi, il sito della Farnesina pubblica degli alert relativi alle aree direttamente coinvolte dal conflitto e invita i connazionali già presenti a limitare gli spostamenti, a seguire le indicazioni delle autorità locali sull’app “Viaggiare Sicuri” e a registrarsi sul portale “Dove Siamo nel Mondo”.

Assoviaggi Confesercenti richiama l’attenzione sull’attuale scenario che rientra pienamente tra le “circostanze inevitabili e straordinarie” previste dal Codice del Turismo (d.lgs. 79/2011) e dalla normativa europea. In tali situazioni, in base all’articolo 41 del Codice del Turismo, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto di pacchetto turistico senza il pagamento di penali quando, prima della partenza, sopravvengano circostanze inevitabili e straordinarie nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze, tali da incidere in modo sostanziale sull’esecuzione del viaggio o sul trasporto verso la destinazione.

La giurisprudenza e la prassi amministrativa hanno da tempo chiarito che guerre, conflitti armati, escalation militari e chiusura degli spazi aerei, stati di emergenza dichiarati dalle autorità e avvisi ufficiali di sconsiglio ai viaggi emanati dalla Farnesina costituiscono cause oggettive di impossibilità o grave rischio, che legittimano il recesso del viaggiatore con diritto al rimborso integrale delle somme versate, senza risarcimento aggiuntivo ma senza alcuna penalità. In questo caso le agenzie di viaggio svolgono un ruolo centrale di informazione, assistenza e corretta applicazione delle norme, evitando contenziosi e tutelando il rapporto fiduciario con il cliente.

Sul fronte del trasporto aereo, l’attuale crisi impatta direttamente sull’applicazione del Regolamento (CE) n. 261/2004, che disciplina i diritti dei passeggeri in caso di cancellazione del volo, ritardo prolungato o negato imbarco di voli. In presenza di circostanze eccezionali, come conflitti armati, chiusura degli spazi aerei o gravi rischi per la sicurezza non è dovuta la compensazione pecuniaria (250-600 euro), restano però pienamente operativi il diritto al rimborso del biglietto o alla riprotezione su volo alternativo e l’assistenza al passeggero. Anche in questo caso, la normativa europea e le sentenze della Corte di Giustizia UE confermano che la sicurezza prevale su ogni altra considerazione commerciale.

“In situazioni come quella attuale – dichiara Gianni Rebecchi, presidente di Assoviaggi – la tutela della sicurezza dei viaggiatori è fondamentale. Il Codice del turismo non deve servire a creare conflitti tra operatori del turismo e viaggiatori, ma a governare l’emergenza. Le norme esistono e sono chiare: tutelano i viaggiatori senza criminalizzare le imprese, riconoscendo che guerre e crisi geopolitiche sono eventi eccezionali”.

“Ognuno deve fare la propria parte per tentare di ridurre i disagi e contenere l’impatto economico sul turismo – conclude il presidente Rebecchi – Gli operatori turistici hanno il compito di informare tempestivamente i clienti e di verificare le condizioni contrattuali su annullamenti e riprotezioni, attenendosi alle indicazioni della Farnesina. Alle imprese del trasporto aereo e agli operatori del turismo spetta il compito di una pianificazione prudenziale, accompagnata da una comunicazione chiara con i viaggiatori e gli operatori del turismo organizzato. Anche i viaggiatori devono fare la propria parte, controllando lo stato dei voli esclusivamente sui canali ufficiali delle compagnie e consultando regolarmente www.viaggiaresicuri.it, oltre a comprendere che tutti gli operatori del settore stanno affrontando una grave situazione emergenziale e straordinaria”.

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