Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto incentivi per l’acquisto di prodotti alternativi alle plastiche monouso

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto incentivi per l'acquisto di prodotti alternativi alle plastiche monouso

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto recante la definizione dei criteri e delle modalità applicative del Credito d’imposta, riconosciuto alle imprese che acquistino ed usino materiali e prodotti alternativi a quelli in plastica “monouso” e che risultino essere dunque riutilizzabili o realizzati in materiale biodegradabile e/o compostabile. Il credito d’imposta è frutto dell’esigenza di ridurre entro il 2026 i materiali in plastica, dando la priorità alle tipologie di prodotti monouso destinati ad entrare in contatto con alimenti.

Ne dà notizia l’Ufficio legislativo Confesercenti.

Il Credito d’imposta, con dotazione di non oltre € 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, spetterà alle Aziende attive interessate, purché iscritte all’Assicurazione generale obbligatoria o alla c.d. Gestione separata, nella misura del 20% delle relative spese sostenute e documentate sino all’importo massimo annuale di € 10.000 per ogni beneficiario,

Sono ammesse al beneficio in via prioritaria le spese sostenute, durante le tre annualità per l’acquisto di:

  1. Tazze per bevande, inclusi i relativi tappi e coperchi;
  2. contenitori per alimenti, ossia recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti: a) destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto; b) generalmente consumati direttamente dal recipiente; e c) pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento, compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti;
  3. posate (forchette, coltelli, cucchiai, bacchette);
  4. piatti;
  5. cannucce, tranne quando rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 90/385/CEE o della direttiva 93/42/CEE;
  6. agitatori per bevande;
  7. contenitori per alimenti in polistirene espanso, ossia recipienti quali scatole con o senza coperchio, per alimenti;
  8. contenitori per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi;
  9. tazze per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi.

Ai fini dell’effettività dei costi affrontati dalle Aziende richiedenti il Credito d’imposta, sarà necessaria un’Attestazione ad hoc, rilasciata dal Presidente del Collegio sindacale oppure da un Revisore legale o Professionista iscritto in apposito Registro o Albo, oppure ancora dal Responsabile del CAF, che dovrà certificare:

  • l’elenco delle spese ammissibili al contributo, suddivise in relazione all’anzidetto criterio di priorità, nonché il periodo d’imposta cui sono riferite;
  • l’effettivo utilizzo dei prodotti acquistati;
  • l’integrale pagamento delle fatture di acquisto, cui si riferiscono tali spese, da eseguire tramite il conto corrente intestato all’Impresa richiedente in modo tale da permetterne la rispettiva tracciabilità e l’immediata riconducibilità alle fatture stesse;
  • il fatto di non aver ottenuto, a fronte dei costi oggetto dell’istanza di Credito d’imposta, altri benefici previsti da normativa europea, nazionale e regionale.

Per quanto attiene alle modalità di accesso al Credito d’imposta in questione le imprese in possesso dei sopra descritti requisiti inoltreranno in via telematica l’apposita istanza, avvalendosi delle istruzioni e della documentazione pubblicate sulla Sezione “news” del Portale www.mase.gov.it, nonché allegando tra l’altro l’attestazione delle spese ammissibili e la certificazione che i prodotti acquistati sono riutilizzabili  o  realizzati  in  materiale biodegradabile e/o compostabile, certificato secondo la normativa UNI EN 13432:2002.

Per quanto concerne altresì le modalità di fruizione dell’incentivo l’art. 8 DM 4/3/24 prevede anzitutto che il relativo Credito d’imposta sia utilizzabile esclusivamente “in compensazione”,   presentando il Modello F24 attraverso i soli servizi telematici resi all’uopo disponibili dall’Agenzia delle entrate, quale “conditio sine qua non” della ricevibilità delle operazioni di versamento.

Il Credito d’imposta concesso sarà disponibile una volta decorsi dieci giorni decorrenti dall’anzidetta comunicazione del MASE ai beneficiari, mentre l’ammontare del Credito stesso, utilizzato come sopra in compensazione, non dovrà eccedere l’importo concesso dal Ministero stesso (pena il ristorno – scarto del pagamento).

Il testo integrale ufficiale del Decreto

 

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