Rifiuti: MEF, applicare quota variabile Tari una sola volta

Il rimborso della tassa si può chiedere dal 2014 in poi

“Qualora il Comune abbia fatto erroneamente il calcolo del pagamento, si potrà chiedere il rimborso della Tari versata a partire dal 2014″.

Lo comunica il Tesoro che, dopo i casi di alcuni Comuni che avevano erroneamente calcolato l’importo con un eccessivo esborso da parte dei contribuenti in una circolare chiarisce: “per calcolare l’importo della Tasi, il Comune deve computare la quota variabile una sola volta in relazione alla superficie totale dell’utenza domestica. Questi Comuni infatti avevano moltiplicato la parte variabile della tassa per il numero delle pertinenze e invece va fatto solo una volta”.

Nella circolare, il MEF spiega che “un diverso modus operandi da parte dei comuni – è scritto nella circolare – non troverebbe alcun supporto normativo, dal momento che condurrebbe a sommare tante volte la quota variabile quante sono le pertinenze, moltiplicando immotivatamente il numero degli occupanti dell’utenza domestica e facendo lievitare conseguentemente l’importo della TARI. Per superficie totale dell’utenza domestica si intende la somma dei metri quadri dell’abitazione e delle relative pertinenze. Qualora il contribuente riscontri un errato computo della parte variabile della tassa sui rifiuti effettato dal Comune o dal soggetto gestore del servizio può chiedere il rimborso del relativo importo in ordine alle annualità,  a partire dal 2014, anno in cui la Tari è entrata in vigore”.

Nella circolare viene spiegato che “la quota fissa di ciascuna utenza domestica deve essere calcolata moltiplicando la superficie dell’alloggio sommata a quella delle relative pertinenze per la tariffa unitaria corrispondente al numero degli occupanti dell’utenza stessa, mentre la quota variabile è costituita da un valore assoluto, vale a dire da un importo rapportato al numero degli occupanti che non va moltiplicato per i metri quadrati dell’utenza e va sommato come tale alla parte fissa. Ciò chiarito, con riferimento alle pertinenze dell’abitazione appare corretto computare la quota variabile una sola volta in relazione alla superficie totale dell’utenza domestica”.

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