Riforme: ok finale al taglio dei parlamentari, si passa da 945 a 600

La Camera ha dato via libera definitivo al taglio di 345 parlamentari con 553 sì, 14 i no e 2 gli astenuti

L’aula della Camera ha approvato in via definitiva il taglio del numero dei parlamentari. I sì sono stati 553, i no 14, 2 gli astenuti. Per l’approvazione era necessaria la maggioranza assoluta dei componenti dell’assemblea (316 voti).

Il testo modifica gli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione e riduce i deputati da 630 a 400 con la conseguenza che anche quelli eletti all’estero passano da 12 a 8. I senatori da 315 diventano 200 e i sei senatori all’estero diventano quattro. Viene stabilito inoltre che nessuna Regione possa avere un numero di senatori inferiore a tre (nella Costituzione vigente sono sette). Dagli attuali 945 ai futuri 600 parlamentari un taglio degli eletti complessivi pari al 36,5%.

Cambia anche l’articolo 59 sui senatori a vita: il numero di quelli “in carica nominati dal Presidente della Repubblica non può in alcun caso essere superiore a cinque”.

Secondo quanto stabilito dall’articolo 138 della Costituzione, la legge – che non ha ottenuto l’ok dei due terzi dei componenti di Camera e Senato nella seconda lettura – potrà essere sottoposta a
referendum popolare se, entro tre mesi dalla pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

L’entrata in vigore della riforma non avverrà prima di gennaio 2020, in quanto bisognerà attendere i tre mesi previsti dalla Carta per consentire, a chi lo ritiene necessario, di richiedere lo svolgimento del referendum. Se si dovesse svolgere la consultazione popolare, l’entrata in vigore slitterebbe di diversi mesi e sarebbe comunque subordinata alla vittoria dei sì. Dopodiché serviranno circa due mesi per ridisegnare i collegi.

Nel dettaglio:

CAMERA: i deputati complessivi, ora 630, saranno 400. Viene ridotto anche il numero degli eletti all’estero: si passa dagli attuali 12 a un massimo di 8. A seguito della modifica costituzionale cambia anche il numero medio di abitanti per ciascun parlamentare eletto. Per la Camera dei deputati tale rapporto aumenta da 96.006 a 151.210. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall’ultimo censimento generale della popolazione, per 392 e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

SENATO: i senatori passano dagli attuali 315 a un totale di 200. Viene modificato anche il numero degli eletti all’estero, che passano da 6 a 4. Il numero medio di abitanti per ciascun senatore cresce, a sua volta, da 188.424 a 302.420. Al momento la Carta stabilisce che “nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due; la Valle d’Aosta uno”. La riforma individua un numero minimo di tre senatori per Regione o Provincia autonoma, lasciando immutata la previsione vigente dell’articolo 57, terzo comma della Costituzione, relativo alle rappresentanze del Molise (2 senatori) e della Valle d’Aosta (1 senatore). Viene però previsto, per la prima volta, un numero minimo di seggi senatoriali riferito alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

SENATORI A VITA: la riforma modifica anche l’articolo 59 della Costituzione, prevedendo espressamente che il numero massimo di senatori a vita non può essere superiore a 5. Recita l’articolo modificato: “Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero complessivo dei senatori in carica nominati dal Presidente della Repubblica non può in alcun caso essere superiore a cinque”.

ENTRATA IN VIGORE: la riduzione dei parlamentari ha effetto dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere successiva alla data di entrata in vigore della legge costituzionale e, comunque, non prima che siano decorsi sessanta giorni. La previsione del termine di sessanta giorni è volta a “consentire l’adozione del decreto legislativo in materia di rideterminazione dei collegi elettorali”, che attualmente sono così suddivisi: per la Camera dei deputati sono 232 collegi uninominali e 63 collegi plurinominali; per il Senato 116 collegi uninominali e 33 collegi plurinominali.

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