Riordino delle Camere di commercio, il decreto legislativo

Il Consiglio dei Ministri del 25 agosto scorso, su proposta dei Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione, ha approvato, in via preliminare, il decreto legislativo recante attuazione della delega per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio.

Il provvedimento è stato trasmesso alle Commissioni parlamentari per il previsto parere, che dovrà essere espresso entro il 25 ottobre 2016. Successivamente tornerà al Consiglio dei Ministri per essere adottato definitivamente. Occorre ricordare che l’importo del diritto annuale previsto a carico delle imprese iscritte al Registro tenuto dalle CCIAA è stato ridotto per il 2015 del 35%, per il 2016 del 40% e, a decorrere dal 2017, del 50%.

Il riordino avverrà nel rispetto dei seguenti principi e criteri:

–       ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con riduzione del numero delle camere di commercio dalle attuali 105 a non più di 60 mediante accorpamento di due o più camere, con la possibilità di mantenere la singola camera non accorpata sulla base di una soglia dimensionale minima di 75.000 imprese e unità locali iscritte, salvaguardando la presenza di almeno una camera per ogni Regione e prevedendo l’istituibilità di una camera per ogni provincia autonoma e per ogni città metropolitana;

–        ridefinizione dei compiti e delle funzioni, con particolare riguardo a quelle di pubblicità legale, di semplificazione amministrativa, di tutela del mercato, limitando gli ambiti di attività nei quali svolgere la funzione di promozione del territorio e dell’economia locale, attribuendo alle camere specifiche competenze anche delegate dallo Stato e dalle Regioni, limitando le partecipazioni societarie a quelle strettamente necessarie allo svolgimento delle funzioni istituzionali, eliminando progressivamente le partecipazioni societarie non essenziali e gestibili secondo criteri di efficienza da soggetti privati;

–        riordino delle competenze relative alla tenuta e valorizzazione del registro delle imprese, garantendo la continuità operativa del sistema informativo nazionale e l’unitarietà di indirizzo applicativo e interpretativo attraverso il ruolo di coordinamento del Ministero dello sviluppo economico;

–        definizione da parte del MISE di standard nazionali di qualità delle prestazioni delle camere, in relazione a ciascuna funzione fondamentale, ai relativi servizi ed all’utilità prodotta per le imprese, nonché di un apposito sistema di monitoraggio;

–        riduzione del numero dei componenti dei consigli e delle giunte (e riordino del criteri di selezione, al fine di assicurare un’adeguata consultazione delle imprese), del numero dei mandati, delle unioni regionali, delle aziende speciali e delle società controllate;

–        individuazione di criteri che garantiscano, in caso di accorpamento, la rappresentanza equilibrata negli organi camerali delle basi associative delle camere di commercio accorpate, favorendo il mantenimento dei servizi sul territorio;

–        riordino della disciplina dei compensi degli organi, prevedendo la gratuità degli incarichi diversi da quelli nei collegi dei revisori dei conti e definizione di limiti al trattamento economico dei vertici amministrativi delle camere e delle aziende speciali:

–        introduzione di una disciplina transitoria che tenga conto degli accorpamenti già deliberati alla data di entrata in vigore della legge;

–        introduzione di una disciplina transitoria che assicuri la sostenibilità finanziaria, anche con riguardo ai progetti in corso per la promozione dell’attività economica all’estero, nonché il mantenimento dei livelli occupazionali e che contempli poteri sostitutivi per garantire la completa attuazione dei processi di riforma, anche mediante la nomina di commissari in caso di inadempienza da parte delle camere di commercio.

Lo schema di decreto legislativo prevede, fra le altre cose, che: 

–       l’accorpamento di due o più camere va proposto con delibera adottata a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio della camera interessata. Con decreto del MISE, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni è poi istituita la camera derivante dall’accorpamento delle circoscrizioni territoriali. Le eventuali procedure di rinnovo dei consigli camerali oggetto delle operazioni di accorpamento sono interrotte, se già in corso, e comunque non avviate, a decorrere dall’adozione del decreto del MISE. I relativi organi continuano ad esercitare le proprie funzioni fino al giorno dell’insediamento del Consiglio della nuova camera di commercio.

–       In ogni caso, entro 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto legislativo, l’Unioncamere trasmette al MISE una proposta di rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, per ricondurre il numero complessivo delle camere entro il limite di 60, tenendo conto dei seguenti criteri:

  1. Accorpamento delle camere nei cui registri delle imprese siano iscritte o annotate meno di 75.000 imprese e unità locali, con altre camere presento nella stessa Regione e – salvo eccezioni motivate – limitrofe, nei cui Registri  siano già iscritte o annotate almeno 75.000 imprese o unità locali, ove non vi siano altre adeguate soluzioni di accorpamento;

b. Salvaguardia della presenza di almeno una camera di commercio in ciascuna Regione, indipendentemente dal numero delle imprese iscritte o annotate;

  1. Possibilità di mantenere una camera di commercio in ogni provincia autonoma e città metropolitana;

d. Possibilità di istituire una camera di commercio tenendo conto delle specificità geo-economiche dei territori e delle circoscrizioni territoriali di confine nei soli casi di comprovata rispondenza ad indicatori di efficienza e di equilibrio economico;

  1. Possibilità di mantenere le camere di commercio nelle province montane di cui all’art. 1, comma 3, della legge n. 56/2014, nonché le camere di commercio nei territori montani delle Regioni insulari privi di adeguate infrastrutture e collegamenti pubblici stradali e ferroviari, nei soli casi di comprovata rispondenza ad indicatori di efficienza e di equilibrio economico;
  2. Necessità di tener conto di accorpamenti già deliberati, che possono essere assoggettati ad ulteriori o diversi accorpamenti solo ai fini del rispetto del limite di 60 camere di commercio.

Entro i successivi 60 giorni il MISE provvede con proprio decreto alla rideterminazione delle circoscrizioni territoriali. Il provvedimento viene adottato dal MISE anche in mancanza della proposta di Unioncamere, ove sia trascorso inutilmente il termine di 180 giorni, applicando a tal fine i medesimi criteri sulla base dei quali l’Unioncamere avrebbe dovuto effettuare le proprie valutazioni ai fini di una proposta di accorpamento.

 

–       Le nuove funzioni delle CCIAA riguardano:

  1. Pubblicità legale generale e di settore mediante la tenuta del Registro delle imprese, del REA e dei registri ed albi attribuiti per legge alle camere;
  2. Formazione e gestione del fascicolo informatico d’impresa e funzioni di punto unico d’accesso telematico in relazione alle vicende amministrative dell’attività dell’impresa, ove a ciò delegate su base legale o convenzionale;
  3. Tutela del consumatore e della fede pubblica, vigilanza e controllo sulla sicurezza e conformità dei prodotti e sugli strumenti soggetti alla disciplina della metrologia legale, rilevazione dei prezzi e delle tariffe, rilascio dei certificati d’origine delle merci e documenti per l’esportazione;
  4. Sostegno alla competitività delle imprese e dei territori tramite attività di informazione economica e assistenza tecnica alla creazione di imprese e start up, informazione, formazione, supporto organizzativo e assistenza alle PMI per la preparazione dei mercati internazionali e collaborazione con ICE, SACE, SIMEST e Cassa depositi e prestiti per la diffusione e le ricadute a livello aziendale delle rispettive iniziative;
  5. Valorizzazione del patrimonio culturale e sviluppo e promozione del turismo;
  6. Orientamento al lavoro e alle professioni anche mediante la collaborazione con i soggetti pubblici e privati competenti, attraverso in particolare la tenuta e la gestione del registro nazionale per l’alternanza scuola-lavoro, la collaborazione per la realizzazione del sistema di certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali nell’ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, il supporto all’incontro domanda-offerta di lavoro, attraverso servizi informativi, il supporto alla transizione dalla scuola e dall’università al lavoro;
  7. Assistenza e supporto alle imprese in regime di libero mercato;
  8. Attività oggetto di convenzione con le Regioni ed altri soggetti pubblici e privati, in particolare negli ambiti della digitalizzazione, della qualificazione aziendale e dei prodotti, del supporto al placement ed all’orientamento, della risoluzione alternativa delle controversie.

–       Per le camere di commercio, le loro unioni regionali e le aziende speciali tutti gli incarichi degli organi diversi dai collegi dei revisori sono svolti a titolo gratuito.

–       E’ istituito, con decreto del MISE, un comitato indipendente di valutazione delle performance del sistema camerale, composto da cinque membri, che provvede alla valutazione e misurazione annuale delle condizioni di equilibrio economico e finanziario delle camere e dell’efficacia delle azioni adottate, dell’efficacia dei programmi e delle attività svolti anche in forma associata: sulla base di tale valutazione, il comitato individua le camere che raggiungono livelli di eccellenza ai fini del riconoscimento di una premialità (di tipo finanziario).

–       Il numero dei componenti del Consiglio è determinato in base al numero delle imprese ed unità locali iscritte nel Registro delle imprese o annotate nello stesso, nel modo seguente:

a. Sino a 80.000 imprese: 16 consiglieri;

b. Oltre 80.000 imprese: 22 consiglieri.

Essi possono essere rieletti per una sola volta.

–       Ai fini della costituzione del Consiglio, sono presi in considerazione, per il calcolo degli indicatori di rappresentatività, i soli associati che nell’ultimo biennio abbiano versato almeno una quota associativa di importo non meramente simbolico; con decreto del MISE sono individuati i criteri con cui determinare per ciascun settore le soglie al di sotto delle quali le quote associative sono ritenute meramente simboliche e, per le camere di commercio accorpate, i criteri con cui garantire la rappresentanza equilibrata nel Consiglio delle rispettive basi associative, almeno per i settori che abbiano in tale organo più di un rappresentante.

–       E’ fatta salva la possibilità per le imprese di essere iscritte a più associazioni; in tale caso, esse sono rappresentate da ciascuna delle associazioni alle quali sono iscritte, considerandole con un peso proporzionalmente ridotto ai fini della rappresentatività delle associazioni stesse.

–       La Giunta è composta da un numero di membri pari a cinque per le camere i cui consiglieri sono 16 e pari a 7 per quelle in cui sono 22. Essi possono essere rinnovati per una sola volta.

–       Il Presidente può essere rieletto per una sola volta.

–       Al finanziamento ordinario delle camere di commercio si provvede mediante:

a)  il diritto annuale dovuto ad ogni singola camera di commercio da parte di ogni impresa iscritta o annotata nel registro delle imprese;

b)  i proventi derivanti dalla gestione di attività e dalla prestazione di servizi e quelli di natura patrimoniale;

c)  i diritti di segreteria sull’attività certificativa svolta e sulla iscrizione in ruoli, elenchi, registri e albi tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti;

d)  i contributi volontari, i lasciti e le donazioni di cittadini o di enti pubblici e privati;

e)  altre entrate derivanti da prestazioni e controlli da eseguire ai fini dell’attuazione delle disposizioni dell’Unione Europea secondo tariffe predeterminate e pubbliche poste a carico dei soggetti interessati, determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso.

La misura del diritto annuale dovuto ad ogni singola camera di commercio è determinata dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite l’Unioncamere e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, in base al seguente metodo:

  1. Individuazione degli ambiti prioritari di intervento con riferimento alle sole funzioni promozionali di cui all’art. 2 delle legge e del relativo fabbisogno, valutato indipendentemente dal fabbisogno storico, contemperando le esigenze dello sviluppo economico con quelle di contenimento degli oneri posti a carico delle imprese;
  2. Detrazione dal fabbisogno delle altre pertinenti entrate;
  3. Copertura del fabbisogno mediante diritti annuali fissi per i soggetti iscritti al REA e per le imprese individuali iscritte al Registro delle imprese, e mediante applicazione di diritti commisurati al fatturato dell’esercizio precedente per gli altri soggetti, nonché mediante la determinazione di diritti annuali per le relative unità locali.
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