Riscaldamenti, ecco il nuovo decreto con limiti e orari

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo decreto ministeriale Riscaldamenti. Con la pubblicazione, il decreto entra ufficialmente in vigore. La misura, che definisce i nuovi limiti temporali di esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale e la riduzione di 1°C dei valori massimi delle temperature degli ambienti riscaldati, come previsto dal Piano di riduzione dei consumi di gas naturale, consta di quattro articoli, nello specifico:

  • 1 – Reca le speciali modalità di funzionamento degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale nella stagione invernale 2022-2023 e le relative esenzioni. In particolare, riduce di 15 giorni il periodo di accensione e di 1 ora la durata giornaliera di accensione degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale. Il testo specifica inoltre le diverse esenzioni in relazione alle limitazioni relative alla durata complessiva di accensione, alla durata giornaliera, e alla riduzione di 1° di temperatura. In particolare, le modifiche non si applicano a diverse tipologie di edifici e attività, riportati di seguito:

Durata complessiva di accensione: chi è escluso

  • agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l’assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
  • alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
  • agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
  • agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
  • agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.

Sola durata giornaliera: chi è escluso

  • edifici adibiti a uffici e assimilabili, nonché edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili, limitatamente alle parti adibite a servizi senza interruzione giornaliera delle attività;
  • impianti termici al servizio di uno o più edifici dotati di circuito primario, volti esclusivamente ad alimentare gli edifici di cui alle deroghe previste per la durata complessiva di accensione, per la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, nonché al fine di mantenere la temperatura dell’acqua nel circuito primario al valore necessario a garantire il funzionamento dei circuiti secondari nei tempi previsti;
  • impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate dotati di gruppo termoregolatore pilotato da una sonda di rilevamento della temperatura esterna con programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli della temperatura ambiente nell’arco delle 24 ore;
  • edifici pubblici e privati che rispettino gli obblighi di utilizzo di impianti a fonti rinnovabili di cui all’Allegato 3, paragrafo 2, punto 1 del Dlgs n. 199/2021 e che pertanto siano dotati di impianti alimentati prevalentemente a energie rinnovabili.

Riduzione di 1° di temperatura: chi è escluso

  • agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili, ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché le strutture protette per l’assistenza e il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici, limitatamente alle zone riservate alla permanenza e al trattamento medico dei degenti o degli ospiti;
  • agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili, le sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali non ubicate in stabili condominiali, per i quali le autorità comunali abbiano già concesso deroghe motivate ai limiti di temperatura dell’aria
  • agli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili per i quali le autorità comunali abbiano già concesso deroghe ai limiti di temperatura dell’aria, motivate da esigenze tecnologiche o di produzione che richiedano temperature diverse dai valori limite di cui al DPR n.74/2013 o dalla circostanza per cui l’energia termica per la climatizzazione invernale degli ambienti derivi da sorgente non convenientemente utilizzabile in altro modo;
  • edifici pubblici e privati che rispettino gli obblighi di utilizzo di impianti a fonti rinnovabili di cui all’Allegato 3, paragrafo 2, punto 1 delDlgs n. 199/2021 e che pertanto siano dotati di impianti alimentati prevalentemente a energie rinnovabili.
  • 2 – Reca disposizioni circa i controlli che devono essere svolti dalle autorità competenti.
  • 3 – Aggiunge il richiamo normativo al presente decreto al Piano di emergenza del gas di cui al DM 18 dicembre 2019.
  • 4 – Reca le disposizioni finali.

Con la pubblicazione, il decreto entra ufficialmente in vigore.

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