Segnalazione certificata inizio attività, tutte le novità

La nota dell’Ufficio Legislativo e Affari Giuridici di Confesercenti Nazionale

scia-free-workSi dà seguito alle precedenti comunicazioni in merito all’oggetto per informare che è stato pubblicato in GU n.162 del 13-7-2016 il Decreto Legislativo 30 giugno 2016, n. 126, emanato dal Governo in attuazione della delega di cui all’art. 5 della Legge n. 124/2015 (Riorganizzazione delle Pubbliche Amministrazioni), con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) ai sensi degli artt. 18 e 19 Legge n. 241/1990 e ss. (Procedimento amministrativo).

Tale provvedimento delegato, in vigore a decorrere dal prossimo 28 luglio 2016, reca in particolare la disciplina applicabile ai procedimenti concernenti le attività private non subordinate ad espressa autorizzazione ed assoggettate a SCIA, ivi incluse le procedure per l’inoltro di segnalazioni od istanze alle PA e ferma restando la vigente regolamentazione delle altre attività non soggette ad esplicita autorizzazione.

A tal proposito, il nuovo D.Lgs n. 126/2016 rinvia a successivi decreti attuativi della medesima legge delega l’esatta individuazione: da un lato delle attività oggetto di mera comunicazione o di SCIA o di silenzio assenso, dall’altro delle attività per iniziare le quali risulti necessario il titolo espresso, reputando dunque ‘libere’ in linea di principio le residue attività non esplicitamente classificate a norma di tali decreti.

Riepilogando in sintesi, per quanto concerne in primo luogo l’informazione per i cittadini e le imprese (v. art. 2 D.Lgs 126), si prevede che decreti interministeriali ad hoc definiranno appositi moduli unificati e standardizzati a livello nazionale, recanti per ciascuna tipologia procedurale i rispettivi contenuti tipici, unitamente all’organizzazione dei dati da inserire nelle relative istanze-segnalazioni-comunicazioni e dell’acclusa documentazione a corredo.

Tuttavia, in relazione a tale modulistica, occorre ricordare quanto segue:

  • ai fini delle istanze-segnalazioni-comunicazioni da presentare a Regioni o ad Enti locali per l’avvio di attività produttive, i predetti modelli standardizzati saranno prima adottati con Accordi od intese ad hoc da raggiungere in sede di Conferenza Unificata ex artt. 8 e 9 D.Lgs n. 281/1997 e ss., poi pubblicati dalle medesime PA sul proprio portale istituzionale;
  • nelle more dell’adozione dei moduli in questione, le stesse PA pubblicheranno sui rispettivi siti l’elenco degli stati personali, delle qualità e dei fatti suscettibili di autocertificazione, nonché delle asseverazioni di tecnici abilitati o delle accluse dichiarazioni di conformità da parte dell’Agenzia delle imprese in base alla normativa di riferimento in vigore;
  • le Regioni, qualora gli Enti locali non provvedano alla pubblicazione della richiamata documentazione, assegneranno loro un congruo termine utile per ottemperare, decorso invano il quale adotteranno misure sostitutive conformi alla vigente disciplina statale e territoriale;
  • la PA destinataria dell’istanza-segnalazione-comunicazione avrà facoltà di chiedere all’impresa interessata informazioni o documenti nei soli casi di difformità della domanda stessa rispetto a quanto appena indicato.

Per quanto attiene in secondo luogo alla rimodulazione al testo delle vigenti disposizioni in tema di procedimento amministrativo (v. art. 3 D.Lgs 126), si rammenta che:

dopo il sopra citato art. 18 Legge n. 241/1990 e ss. è stato inserito il seguente nuovo art. 18-bis (Presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni):

1. Dell’avvenuta presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni è rilasciata immediatamente, anche in via telematica, una ricevuta, che attesta l’avvenuta  presentazione dell’istanza, della segnalazione e della comunicazione e indica i termini entro i quali l’amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere, ovvero entro i quali il silenzio  dell’amministrazione equivale ad accoglimento dell’istanza. Se la ricevuta contiene le informazioni di cui all’articolo 8, essa costituisce comunicazione di avvio  del  procedimento ai sensi  dell’articolo 7. La data di protocollazione dell’istanza, segnalazione o comunicazione non può comunque essere diversa da quella di effettiva presentazione. Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta, ferma restando la responsabilità del soggetto competente.

2. Nel caso di istanza, segnalazione o comunicazione presentate ad un ufficio diverso da  quello  competente, i termini di cui agli articoli 19, comma 3, e 20, comma 1, decorrono  dal  ricevimento dell’istanza, segnalazione o della comunicazione da parte dell’ufficio competente;

al successivo e parimenti citato art. 19 Legge 241/90, il comma 3 è stato integrato come di seguito evidenziamo in tabella:

TESTO PREVIGENTE TESTO MODIFICATO
3. L’amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l’attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l’amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere, disponendo la sospensione dell’attività intrapresa e prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l’adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure stesse, decorso il suddetto termine, l’attività si intende vietata. 3. L’amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l’attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l’amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere, .. prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l’adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure da parte del privato, decorso il suddetto termine, l’attività si intende vietata. Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell’interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l’amministrazione dispone la sospensione dell’attività intrapresa. L’atto motivato interrompe il termine di cui al primo periodo, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il  privato comunica l’adozione  delle  suddette misure. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata

 

dopo il medesimo art. 19 Legge 241/90, è stato inserito il seguente nuovo art. 19-bis (Concentrazione dei regimi amministrativi):

1. Sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione è indicato lo sportello unico, di regola telematico, al quale presentare  la  SCIA, anche in caso di procedimenti connessi di competenza  di altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente. Possono essere istituite più sedi di tale sportello, al solo scopo di garantire la pluralità dei punti di accesso sul territorio.

2. Se per lo svolgimento di un’attività soggetta a SCIA sono necessarie altre SCIA, comunicazioni, attestazioni,  asseverazioni e notifiche, l’interessato presenta un’unica SCIA allo sportello di cui al comma 1. L’amministrazione che riceve la SCIA  la  trasmette immediatamente alle altre  amministrazioni  interessate  al  fine  di consentire,  per quanto di  loro  competenza,  il  controllo sulla sussistenza dei  requisiti e dei  presupposti  per  lo svolgimento dell’attività e la presentazione, almeno cinque giorni  prima  della scadenza dei termini di cui all’articolo 19,  commi  3 e  6-bis, di eventuali proposte motivate  per  l’adozione  dei  provvedimenti  ivi previsti.

3. Nel caso in cui l’attività oggetto di SCIA è condizionata all’acquisizione di atti di assenso comunque denominati o pareri di altri uffici e amministrazioni, ovvero  all’esecuzione  di  verifiche preventive, l’interessato presenta allo sportello di cui al comma 1 la relativa istanza, a seguito della quale è rilasciata ricevuta  ai sensi  dell’articolo 18-bis. In tali  casi, il termine per la convocazione della conferenza di cui all’articolo 14 decorre dalla data di presentazione dell’istanza e l’inizio dell’attività resta subordinato al rilascio degli atti medesimi, di cui lo sportello da’ comunicazione all’interessato.

Per quanto concerne infine le previste disposizioni transitorie ed applicative della predetta rimodulazione normativa (v. art. 4 D.Lgs 126) si informa nel frattempo che le Regioni e gli Enti locali si adegueranno entro il 1° gennaio 2017 alle sopra illustrate procedure in materia di Segnalazione Certificata di Inizio Attività di cui ai nuovi artt. 18-bis, 19 comma 3 e 19-bis della vigente Legge n. 241/1990 e ss., così come sopra introdotti o modificati.

 

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