Sprechi alimentari, approvata la legge

Gli esercenti alimentari potranno cedere, a titolo gratuito, le eccedenze idonee al consumo umano

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Nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 2016 è stata pubblicata la Legge 19 agosto 2016, n. 166 (“Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi”) le cui disposizioni entreranno in vigore il prossimo 14 settembre 2016.

La ratio di tali disposizioni risiede espressamente nell’esigenza di realizzare i seguenti obiettivi:

a) favorire il recupero e la donazione delle eccedenze alimentari a fini di solidarietà sociale, destinandole in via prioritaria all’utilizzo umano;

b) favorire il recupero e la donazione di prodotti farmaceutici e di altri prodotti a fini di solidarieta’ sociale;

c) contribuire alla limitazione degli impatti negativi sull’ambiente e sulle risorse naturali mediante azioni volte a ridurre la produzione di rifiuti e a promuovere il riuso e il riciclo al fine di estendere il ciclo di vita dei prodotti;

d) contribuire al raggiungimento degli obiettivi generali stabiliti dal Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti, adottato ai sensi dell’articolo 180, comma 1-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dal Piano nazionale di prevenzione dello spreco alimentare previsto dal medesimo Programma nonche’ alla riduzione della quantita’ dei rifiuti biodegradabili avviati allo smaltimento in discarica;

e) contribuire ad attività di ricerca, informazione e sensibilizzazione dei consumatori e delle istituzioni sulle materie oggetto della presente legge, con particolare riferimento alle giovani generazioni.

Per quanto attiene in particolare alle misure per la semplificazione della donazione di prodotti alimentari, ai predetti fini solidaristici, la nuova legge prevede in primo luogo la facoltà per ogni esercente di cedere a titolo gratuito le relative eccedenze idonee al consumo umano (da destinare prioritariamente in favore di persone indigenti), mentre le eccedenze alimentari non adatte a tale consumo potranno essere donate per il sostegno vitale di animali e per l’eventuale autocompostaggio o compostaggio di comunità con metodo aerobico (v. art. 3 Legge 166/16).

A tal proposito, occorre evidenziare che gli esercenti il commercio alimentare e la somministrazione di cibi e bevande potranno donare a soggetti pubblici o privati senza finalità lucrative (ONLUS, enti benefico-solidaristici etc.), anche le eccedenze dei seguenti prodotti:

• alimenti che presentino irregolarità nell’etichettatura, purché tali inesattezze non siano riconducibili alle informazioni obbligatorie concernenti la data di scadenza o la presenza di allergeni;

• prodotti agricoli in campo o prodotti di allevamento idonei al consumo umano ed animale. In tal caso, le operazioni di ritiro delle eccedenze agricole a cura dei soggetti donatari o dei loro incaricati si svolgeranno sotto la responsabilità di chi esegua le medesime attività, nel rispetto delle vigenti norme in materia di igiene e sicurezza alimentare;

• prodotti il cui termine minimo di conservazione sia scaduto, purché risultino essere garantite l’integrità dell’imballaggio primario e le idonee condizioni di conservazione;

• prodotti finiti della panificazione e derivati dagli impasti di farina realizzati nei relativi impianti che non richiedano condizionamento termico e risultino tuttavia eccedenti – presso esercizi di vicinato, grande distribuzione, negozi artigianali, ristoranti, agriturismi, ristorazione collettiva etc. – essendo ancora invenduti o non somministrati entro le ventiquattro ore dalla loro produzione (v. art. 4 Legge 166/16).

Per quanto concerne altresì i requisiti che gli esercenti alimentari dovranno possedere, qualora intendano effettuare le sopra descritte donazioni, la nuova legge contempla (v. art. 5). gli adempimenti e le procedure di seguito illustrate:

1. prevedere corrette prassi operative al fine di garantire sino al momento della cessione la sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti da donare, in conformità a quanto stabilito dal vigente Reg. CE 852/2004 ss. e dal comma 236 Legge n. 147/2013 e ss. modificazioni (Stabilità 2014);

2. eseguire una selezione degli alimenti da cedere, in base alla presenza dei prescritti requisiti di qualità ed igienico-sanitari, nel rispetto della normativa in vigore;

3. adottare le misure ritenute necessarie ad evitare il rischio di commistione o di scambio tra i prodotti destinati ai diversi impieghi sopra richiamati (consumo umano, sostegno vitale di animali, compostaggio etc.).

 

 

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