Ultimo appuntamento dell’anno con le imposte

Oggi, 17 dicembre, il saldo di IMU E TASI

Tempo di saldo dell’IMU e della TASI: la data prevista è per oggi, 17 Dicembre, visto che ieri, 16 dicembre, era domenica.

Che cosa è l’IMU: l’imposta municipale unica è un’imposta diretta di tipo patrimoniale, in quanto viene applicata sulla parte immobiliare del patrimonio. Ha sostituito l’imposta comunale sugli immobili (ICI).

Che cosa è la TASI: è il tributo per i servizi indivisibili. Insieme con l’IMU e la TARI, è una delle tre componenti dell’Imposta unica comunale. Il gettito va a finanziare i costi della manutenzione ad esempio del verde pubblico e delle strade comunali, dell’arredo urbano, dell’illuminazione pubblica e dell’attività svolta dalla polizia locale.

Chi deve pagare: il presupposto per il pagamento dell’IMU è il possesso di qualunque tipo d

i fabbricati, aree fabbricabili o terreni agricoli. Devono pagare IMU e TASI anche i cittadini italiani che vivono all’estero e possiedono immobili in Italia.

Chi è esente: la normativa di riferimento prevede specifici casi di esenzione:

  • non si paga per la prima casa, ad esclusione degli immobili di lusso (categorie catastale A/1, A/8, A/9);
  • non si paga per immobili adibiti ad abitazione principale di soci appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa;
  • non si paga per la casa coniugale assegnata al coniuge in caso di separazione o divorzio;
  • non si paga per le unità immobiliari di proprietà del personale delle Forze Armate o della Polizia, dei Vigili del Fuoco e del personale della carriera prefettizia non concesso in locazione;
  • esenti gli alloggi “sociali” secondo il decreto del 22 aprile 2008 del Ministero delle infrastrutture;
  • non si paga per un’abitazione di italiani residenti all’estero iscritti all’AIRE, se l’immobile non è locato o concesso in comodato d’uso.

La prima casa: sia IMU che TASI sono dovute solo sugli immobili diversi dalla prima casa, dove si ha la residenza anagrafica e si abita, ad esclusione degli immobili di lusso (categorie catastale A/1, A/8, A/9). In caso di morte di uno dei coniugi il diritto di abitazione spetta al coniuge superstite e quindi, ai fini di IMU e TASI, il coniuge superstite è il soggetto passivo dell’imposta. I Comuni possono scegliere di dispensare dal pagamento gli anziani ricoverati in casa di cura, a patto che l’immobile non sia affittato.

Le riduzioni: La Legge di Bilancio 2016 consente di beneficiare di uno sconto del 50% se si è

data la casa in comodato gratuito a genitori o figli. Il contratto, però, deve essere registrato, il proprietario deve risiedere nello stesso comune. Pure i proprietari di immobili locali a canone concordato a inquilini che li utilizzano come prima abitazione possono usufruire di una riduzione del 25% su IMU e TASI.

Soglia minima. Il pagamento di IMU e TASI non è dovuto nel caso in cui l’importo da versare sia inferiore ai 12 euro.

L’importo: Chi ha acquistato o ereditato immobili, il primo mese paga solo nel caso in cui ne sia proprietario da almeno 15 giorni.

Aliquote: Le aliquote stabilite devono attenersi a quanto previsto a livello nazionale. La TASI non può superare il 2,5 per mille. Per quanto riguarda l’IMU, invece, gli immobili diversi dall’abitazione principale hanno un’aliquota dello 0,76% e i comuni la possono variare fino a 0,3 punti percentuali. È consigliabile verificare le delibere emesse da ciascun comune.

Come si paga: il pagamento dell’IMU e della TASI per il 2018 va effettuato tramite modello F24. Il pagamento può avvenire online, oppure attraverso gli intermediari fiscali abilitati (Caf, commercialisti e consulenti fiscali).

Come si deve comportare l’usufruttuario: è l’usufruttuario che deve pagare IMU e TASI. Il soggetto passivo dell’imposta, infatti, secondo la normativa è il possessore “a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie”.

Se non si paga entro la scadenza: si va incontro a sanzioni, il cui importo varia a seconda del tempo impiegato per la regolarizzazione. Con il “ravvedimento operoso”, il contribuente ha un anno di tempo per versare quanto dovuto con sanzioni e interessi. Gli errori, le omissioni e i versamenti carenti possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento:

  • dell’imposta dovuta
  • degli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito
  • della sanzione in misura ridotta. La sanzione ridotta è pari:
  • a 1/10 di quella ordinaria nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data di scadenza
  • a 1/9 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall’omissione o dall’errore
  • a 1/8 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore
  • a 1/7 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall’omissione o dall’errore
  • a 1/6 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall’omissione o dall’errore
  • a 1/5 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione (ai sensi dell’articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4), salvo nei casi di mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto o di omessa installazione degli apparecchi per l’emissione dello scontrino fiscale)
  • a 1/10 del minimo di quella prevista per l’omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni, oppure a 1/10 del minimo di quella prevista per l’omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

Il decreto legislativo n. 158/2015 ha modificato la normativa sulle sanzioni per ritardati od omessi versamenti, prevedendo la riduzione alla metà della sanzione ordinaria per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni dalla scadenza. In tali casi, quindi, la sanzione passa dal 30% al 15%.

Pertanto, se la regolarizzazione avviene, per esempio, entro 30 giorni dall’originaria data di scadenza del pagamento del tributo, la sanzione ridotta da versare in sede di ravvedimento sarà pari all’1,5% dell’imposta dovuta (1/10 della sanzione ordinaria ridotta alla metà).

Un’ulteriore riduzione della sanzione è prevista per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni. In tali casi la sanzione del 15% è ulteriormente ridotta a 1/15 per ogni giorno di ritardo (1%).

Pertanto, in sede di ravvedimento, la sanzione da versare sarà pari allo 0,1% per ciascun giorno di ritardo (1/10 dell’1%).

Allora cosa aspetti hai ancora tempo per provvedere al saldo. Recati subito in una delle nostre sedi Caf e non dovrai più pensare a nulla. Trova qui la sede più vicina!

 

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