Web tax: le proposte di Assoterziario Confesercenti

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Si è svolta il 30 marzo l’iniziativa di AssoTerziario Confesercenti sulla “Web tax digital divide Italia Europa e politiche per l’innovazione”,  con riferimento al complesso internazionale delle attività economiche derivante dalla globalizzazione e dall’affermazione della new economy e dai processi di digitalizzazione,  per la corretta concorrenza tra imprese e per favorire processi d’innovazione nel quadro di un’equa imposizione fiscale.

L’iniziativa è nata dal forte interesse degli operatori economici nazionali a regolamentare la materia e dalla considerazione che la globalizzazione dell’economia spinge su frontiere sempre più avanzate il libero scambio, favorito da politiche di liberalizzazione e dal progresso tecnologico. L’insieme di questi fattori, rendendo i mercati nazionali contendibili da attori operanti su scala globale, mette in rilievo i limiti della potestà impositiva degli Stati ancorati a concetti di fiscalità domestica. Tali processi hanno conosciuto una notevole accelerazione con la digitalizzazione, che ha reso possibile da un lato il presidio da remoto di mercati lontani e dall’altro l’ottimizzazione dei processi economici e produttivi e nuove economie di scala, con ingenti guadagni per le imprese multinazionali operanti a livello mondiale sul web, anche in ragione di assai consistenti vantaggi fiscali e para fiscali.

La questione che AssoTerziario ha posto non è quella di limitare le vendite online, ma la necessità non più differibile di garantire un mercato realmente concorrenziale e in grado di superare il gap tecnologico, nel rispetto delle stesse regole normative e fiscali, per assicurare un valore essenziale che è dato dal pluralismo distributivo, essendo a rischio il terziario di mercato e il commercio di prossimità.

Si stima che tra il 2019 ed il 2021, sulla spinta delle restrizioni sanitarie, le vendite dell’e-commerce di prodotti, il cd “retail” (incluso il largo consumo e alimentare-grocery), sia passato da 17 mld a 27,6 mld€, con un incremento di 10,6 mld (62%), portando la sua incidenza al 10,5% del totale delle vendite di prodotti. Secondo fonti attendibili il 65% di questo fatturato (quindi 11 mld nel 2019 e 18 nel 2021) è appannaggio di operatori che non hanno la sede in Italia. Nel prossimo biennio si pensa che le vendite di beni online, attraverso l’e-commerce, possano raggiungere quota 44 miliardi di cui è presumibile che circa il 70% “sia intermediato” da piattaforme aventi domicilio fiscale al di fuori del nostro Paese.

Il grande rimescolamento dell’economia digitale ha riflessi anche sull’erario. Secondo simulazioni di Confesercenti, l’erario sui volumi tassati ai big dell’on line incasserebbe 1/5 di quanto potrebbe incassare da una rete retail. Si pone dunque un problema di tassazione.

Come è noto, nell’Unione Europea, esistono forti differenze nella tassazione dei redditi, in particolare in quella dei redditi delle società sulle quali alcuni paesi impongono regimi più accomodanti rispetto ad altri. Ciò consente ad alcuni paesi di praticare regimi di tassazione particolarmente favorevoli.

La Commissione li classifica come “paesi fiscalmente aggressivi”, ma questo non ha nessuna conseguenza pratica, se non attraverso un generico processo di “name and shame”.

Si tratta di Olanda, Cipro, Malta, Ungheria, Lussemburgo e Irlanda

I benefici concessi alle società da questi paesi prendono diverse forme:

  • l’aliquota di tassazione societaria può essere molto bassa: Cipro e Irlanda hanno un’aliquota del 13 per cento e l’Ungheria del 9 per cento. Si consideri che Italia, Francia e Germania hanno aliquote rispettivamente del 28 (Ires+Irap), 34 e 30 per cento;
  • possono essere accordati trattamenti specifici (tax ruling) alle multinazionali. Si tratta di lettere di patronage tramite le quali una multinazionale concorda con un paese il trattamento fiscale da ricevere per un certo periodo. Negli ultimi anni molti tax ruling sono finiti sotto indagine da parte della Commissione Europea come nei casi di Starbucks (2007) per l’Olanda, di FCA (2012) e Amazon (2003) per il Lussemburgo e il caso più noto di Apple per l’Irlanda, dove quest’ultima faceva pagare all’azienda di Cupertino solo lo 0,005 per cento degli utili registrati nel 2014;
  • ci possono essere deduzioni che riducono la base imponibile e detrazioni che possono ridurre le tasse effettivamente dovute. Secondo lo studio “Corporate Tax Haven Index 2019” del Tax Justice Network, le aliquote statutarie che ogni paese dichiara in alcuni casi differiscono fortemente dall’aliquota realmente applicata per effetti di deduzioni, detrazioni, e applicazione dei tax ruling;
  • per tutte le tasse, comprese quelle sui redditi, l’Unione Europea ha emanato la direttiva contro l’elusione che è entrata in vigore nel 2019 e che ha come obiettivo quello di introdurre i presupposti per l’armonizzazione della base imponibile della tassazione delle società, aumentare il coordinamento a livello europeo e incrementare la trasparenza informativa;
  • la direttiva è stata implementata a livello nazionale da ogni Stato attraverso le proprie leggi, ma in alcuni paesi ha raggiunto risultati modesti, mentre in altri si dovrà aspettare alcuni anni per valutarne i risultati;

Il nuovo schema di tassazione delle multinazionali

Ad ottobre 2021, 136 stati hanno sottoscritto l’accordo sulla tassazione delle multinazionali (Global Tax): è un progetto per riformare il quadro internazionale dell’imposta delle imprese multinazionali indipendentemente dal settore di appartenenza o dal modello di business basato sull’abbinamento di «2 pilastri»:

  • 1) pillar one, re-allocation of tax in rights: per le multinazionali con fatturato maggiore di 20 mld di euro di utile ante imposte superiore al 10% dei ricavi, si prevede un’ulteriore tassazione su un quarto dell’utile ante imposte eccedente il suddetto 10%, che sarà redistribuito nei Paesi di competenza e tassato secondo le relative aliquote fiscali;
  • 2) pillar two, minimum effective taxation: per le multinazionali con fatturato maggiore di 750 mln di euro si prevede una tassazione dell’utile ante imposte del 15%

Proseguendo nel percorso di previsione di un pacchetto di proposte, legislative e non, in materia di tassazione dell’economia digitale, volte ad adeguare le norme fiscali europee ai nuovi modelli imprenditoriali della realtà digitale, al fine di assicurare che le imprese che operano nell’UE paghino le tasse nel luogo in cui sono generati gli utili e il valore e con l’obiettivo di scongiurare la proliferazione di misure sui servizi digitali e similari (le c.d. “misure unilaterali” alla stessa stregua “digital tax italiana”) e in generale delle contingenze sopra evidenziate, più di 130 Paesi in tutto il mondo hanno firmato l’accordo sulla Global Minimum tax con aliquota al 15%, finalizzato a:

  • rivedere radicalmente le regole che definiscono dove e quanto devono pagare le multinazionali relativamente a una o più categorie predefinite di profitti;
  • riassegnare parte del gettito fiscale delle imprese più grandi e con elevati tassi di redditività ai Paesi in cui le vendite sono effettivamente realizzate;
  • introdurre un’imposta minima effettiva globale per le società.

In Italia il primo tentativo del legislatore di disciplinare quanto evidenziato in premessa risale alla Legge di Stabilità del 2014, che però si dimostrò fallimentare.

Successivamente, nel 2017, il legislatore tentò di disciplinare nuovamente la materia introducendo una particolare procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata tra le grandi imprese e l’Agenzia delle Entrate al fine di verificare l’eventuale sussistenza o meno dei requisiti da parte dei giganti del web per essere tassati (c.d. “web tax transitoria”)

Fatto questo breve excursus storico, la Legge di bilancio 2019, con l’obiettivo di contrastare l’elusione e l’evasione fiscale che talvolta si verificano in alcuni tipi di operazioni, ha introdotto la c.d. “digital tax” (o imposta sui servizi digitali (ISD) con l’intento di assoggettare a tassazione il fatturato prodotto dalle imprese non residenti nel territorio nazionale che, operando in rete mediante prestazioni di servizi immateriali (quali ad esempio: veicolazione su un’interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia, messa a disposizione di un’interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi, etc.) producono di fatto dei proventi in Italia senza versare correttamente le imposte sui relativi redditi, in quanto privi di stabile organizzazione.

La misura, che nella sua formulazione prevede:

  • un’aliquota pari al 3% applicata sui proventi realizzati dai predetti soggetti che, singolarmente o a livello di gruppo, nel corso dell’anno solare hanno:
    • realizzato un totale di ricavi di almeno euro 750.000.000 euro derivanti da servizi digitali;
    • percepito almeno euro 5.500.000 euro nel territorio dello Stato (individuati, ad esempio, mediante la localizzazione dell’indirizzo IP o del c.d. “protocollo Internet” del dispositivo su cui è effettuata la prestazione, etc.);
  • delle regole relative al versamento ed alla trasmissione della relativa dichiarazione:
    • il termine per il versamento dell’imposta fissato al 16 marzo di ogni anno;
    • il termine per gli adempimenti dichiarativi fissato al 30 aprile di ogni anno;

tutti parametri che di fatto coinvolgono solo i giganti del web, escludendo le imprese italiane, già in forte svantaggio per le imposte dirette, come ad esempio l’IRES.

Di fatto, stante quanto scritto, la digital tax italiana può essere riassunta come un primo intervento da parte dello Stato italiano di risposta ad una necessità internazionale che, però, ancora non giunge ad una concreta condivisione da parte di tutti i soggetti coinvolti, per quanto anche altri Stati membri dell’UE abbiano messo in atto dei tentativi di difficile regolamentazione della predetta contingenza relativa alla fiscalità digitale.

Di fatto, è parere che i tentativi messi in campo dal Governo fino ad oggi, sono stati posti come transitorio rimedio alle c.d. “operazioni digitali”, che senza un coordinamento comune rischiano di fallire; gli stessi devono essere volti a:

  • evitare un’eccessiva frammentazione normativa che permetta ai contribuenti di optare per il sistema più conveniente ed evitando che i profitti delle grandi imprese vengano dirottati nei Paesi a fiscalità privilegiata a svantaggio delle casse erariali dei singoli Stati, nonché a svantaggio delle piccole e medie imprese;
  • scongiurare una sperequazione delle condizioni tra negozi “fisici” e commercio online, che si è creata durante la pandemia e ha portato ad uno spostamento di quote di mercato verso l’e-commerce.

La ratio alla base delle predette considerazioni risiede nel fatto che la contingenza sulla tassazione delle società a presenza digitale significativa e sulla tassazione dei servizi digitali è, per la natura stessa del digitale intesa come attività immateriale a livello globale, una questione che non può essere affrontata da un solo Stato, ma deve essere affrontata in cooperazione a livello transnazionale se si vuole raggiungere un reale risultato significativo.

Conseguentemente, riprendendo quanto evidenziato già dalla Commissioni europea, si ritiene condivisibile affermare che la difficoltà nel regolamentare adeguatamente tra i vari Stati la fiscalità dei servizi immateriali digitali e in generale dei c.d. “colossi del web” con un sistema di tassazione unificato risiede, in particolare, nelle seguenti criticità:

  • la variabilità della base imponibile su cui deve essere applicata la tassa, stante il fatto che l’economia digitale si riferisce prevalentemente a beni e servizi immateriali (cosa tassare);
  • il venir meno in alcuni casi della sovranità e dell’autonomia d’azione dei singoli governi in correlazione all’incidenza sull’economia interna delle “aziende digitali” presenti sul mercato (come tassare);
  • la localizzazione dei soggetti passivi ai fini della corretta applicazione delle disposizioni previste, posto che la tassazione dovrebbe intervenire nel Paese in cui vengono offerti i servizi digitali, garantendo al contempo che le multinazionali e i Player del web facciano la propria parte nell’economia dei rispettivi Paesi (dove tassare).

Pertanto, partendo proprio dalle predette considerazioni della Commissione Europea, che hanno poi di fatto portato alla formalizzazione delle due proposte di Direttive Comunitarie (la n.147 relativa alle proposte di tassazione delle società a presenza digitale significativa e la n.148 relativa alle proposte di tassazione dei servizi digitali) AssoTerziario Confesercenti ritiene che, stante quanto brevemente descritto, ben inteso che l’e-commerce è ritenuto un canale di vendita importante anche per gli esercizi fisici compresi quelli “di vicinato”, sia necessario accompagnare a livello nazionale la revisione della normativa fiscale della web tax, nella direzione indicata, con i  seguenti due strumenti che costituiscono un importante e necessario passo per la tutela, lo sviluppo e l’evoluzione del tessuto economico imprenditoriale del nostro Paese:

  • la creazione di un ambiente digitale integrato (ADI) a livello nazionale (con un impegno sinergico ed attivo di tutti gli Attori convolti), dedicato al mondo del micro, piccolo e medio tessuto imprenditoriale, con il quale si otterrebbero con ogni probabilità risultati economici incrementali di natura strutturale per il sistema Paese Italia che si rifletterebbero sull’intera filiera economica dello Stato.

Il sistema integrato di interventi e servizi, volti ad ottimizzare l’efficacia delle risorse, con una finalità anche sociale, andrebbe a creare un vero e proprio “Super Sistema digitale economico” che permetterebbe di:

  • Ampliare l’offerta commerciale a prescindere dalla categoria merceologica di appartenenza;
  • Tutelare la sopravvivenza delle piccole e medie eccellenze italiane e di tutti gli attori coinvolti con effetti positivi anche su Player di maggiori dimensioni;
  • Strutturare dei sistemi integrati, a livello Paese Italia, in particolari comparti economici (ad. es. un “Sistema Servizi”) con la conseguente creazione di un’offerta funzionale e sistemica che soddisfi appieno la domanda nel settore di riferimento;
  • Creare una catena orizzontale (vendita prodotti di diverse categorie) e soprattutto verticale (specializzazione di un solo prodotto o di una sola categoria) di eccellenze e manifatture con ridotti mercati di riferimento;
  • Enorme visibilità senza vincoli geografici;
  • Integrare da “monte a valle” l’offerta commerciale grazie alla presenza contemporanea e sinergica di imprese specializzate nei differenti settori di riferimento (vendita/commercializzazione, stoccaggio/deposito, logistica in uscita/entrata, etc.);
  • la costituzione di un’Agenzia per le imprese, a partecipazione pubblica e privata, che inverta radicalmente la tendenza di mortalità in premessa e rivesta molteplici ruoli:
    • Informazione per gli imprenditori: Consulenza iniziale in materia aziendale ed amministrativa con riguardo alle fasi di approccio al business. Definizione, semplificazione ed accompagnamento con riguardo a tutte le procedure e gli elementi propedeutici all’inizio dell’attività;
    • Formazione degli imprenditori: elaborazione e predisposizione di “Piani formativi”, mirati sui nuovi paradigmi aziendali e calati nel nuovo contesto economico sociale iper dinamico, volti a qualificare adeguatamente l’imprenditore, sia in fase di partenza che di sviluppo del business, con l’obiettivo di costruire una vera e propria “classe imprenditoriale”, a qualsiasi livello ed ambito merceologico, maggiormente evoluta e pronta a far fronte alle mutazioni ed evoluzioni del mercato di riferimento;
    • Tutoraggio degli imprenditori: un vero e proprio “accompagnamento” dell’Agenzia nei primi 5 anni di vita dell’impresa con l’obiettivo non solo di monitorarne l’andamento economico, ma soprattutto di cogliere per tempo eventuali criticità e problematiche che potrebbero pregiudicarne l’esistenza sul mercato;
    • Servizi per le imprese già esistenti: servizi di consulenza e tutoraggio anche per imprese già avviate, con o senza problematiche conclamate, al fine di ottenere maggiori qualifiche e strumenti con possibilità di riposizionamento ed innovazione.

Il convegno organizzato da AssoTerziario dedicata alla web tax digital divide Italia Europa, con la partecipazione della on. Irene Tinagli Presidente della Commissione Problemi economici e monetari del Parlamento Europeo e della dr.ssa Francesca Vitale Capo Settore Internazionale della Direzione Centrale Grandi Contribuenti Agenzia delle Entrate, ha voluto indagare l’acclarata sperequazione delle condizioni tra le imprese del terziario di mercato “fisico” e quelle del mondo web in generale, e del commercio online  in particolare, che si è rafforzata durante la pandemia, portando ad uno spostamento considerevole di quote di mercato verso l’e-commerce. Si tratta, secondo molti osservatori, di una tendenza che continuerà a crescere. A suo favore giocano la deregolamentazione amministrativa (saltano tutte le regole: saldi, promozioni e anche talvolta trasparenza del processo di formazione del prezzo, gli orari, i criteri autorizzatori), una pressione fiscale decisamente più leggera, ingenti risorse da destinare alla promozione, la diffusione della digitalizzazione e di quella che potremmo definire digital style.

Grandi vantaggi fiscali ed economie di scala su basi globali rischiano di propiziare posizioni dominanti dal punto di vista concorrenziale che potrebbero sfociare in situazioni oligopolistiche.

La politica, nazionale ed europea, non può sottrarsi al dovere di garantire corretta e leale concorrenza e compensare gli enormi squilibri con  un interventi di sostegno a favore delle imprese del terziario di mercato e del retail di prossimità, che continuerà nonostante la minimum tax del 2024. Ben inteso: l’e-commerce è un canale di vendita importante anche per gli esercizi fisici, compresi quelli “di vicinato”, che sempre di più, in particolare dopo il lockdown, hanno iniziato ad utilizzare le forme di commercio digitali.

AssoTerziario Confesercenti ritiene che le Associazioni imprenditoriali debbano rivestire, nel dibattito pubblico di definizione della regolamentazione della Web Tax, che necessita ancora di una fase negoziale,   un ruolo pro attivo di analisi e proposte, in quanto cerniera tra  imprese e mercato, e, dunque, capace di fornire un contributo aggiornato sulle dinamiche economiche in atto, utile ad avanzare proposte concrete in sede nazionale e comunitaria, che tenga conto delle peculiarità del mondo imprenditoriale italiano caratterizzato in modo prevalente da un tessuto di MPMI.

E’ importante, dunque, arrivare a definire delle norme tecniche di fiscalità della web economy che si accompagnino ad un’adeguata infrastrutturazione telematica, resa disponibile dal Paese, a supporto delle MPMI  in un sistema multidimensionale, che permetta anche a questi esercizi di rivolgersi in maniera competitiva ai nuovi mercati,  scongiurando l’asimmetria normativa e concorrenziale tra economia “fisica” e economia “digitale”.

L’effetto della crescita repentina e imponente dell’economia digitale, che sta attraversando da almeno un ventennio le realtà economiche e sociali del mondo, pone nuove sfide al regolatore e agli operatori di mercato, domande che dovranno trovare risposte a bisogni ancora in parte inespressi:

quando il sistema sarà in grado di trovare un equilibrio tra economia e sviluppo digitale?  quanti danni faranno all’economia reale fenomeni come il dumping o l’elusione fiscale se non regolati? come potranno essere regolati fenomeni nuovi come il metaverso, l’IOT o l’intelligenza artificiale ?

L’impresa diffusa, cuore pulsante dell’economia di questo Paese, è pronta a raccogliere la sfida di integrazione tra economia reale ed economia digitale e come Confesercenti continueremo a chiedere a Governo e Parlamento di giocare un ruolo per contribuire alla costruzione di una tassazione globale che non sia punitiva o imbrigli l’economia, ma che sia invece equa, sostenibile ma soprattutto rispetti la libera concorrenza; Ma se vogliamo che ci sia libera concorrenza occorre che la  concorrenza sia leale e che quindi esistano stesse regole, stessi doveri, stessi diritti per tutti.

 

 

 

 

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