Bonus Irpef, Agenzia delle Entrate: “più facile il recupero per i datori di lavoro”

Una  nuova circolare chiarisce le modalità dopo le modifiche al decreto

I datori di lavoro possono recuperare, in compensazione, tramite il modello F24, il credito d’imposta del Bonus Irpef erogato ai propri dipendenti e la compensazione non sconta i limiti ordinari come quello dell’importo massimo annuale di 700mila euro o quello del divieto in presenza di debiti iscritti a ruolo. Lo precisa l’Agenzia delle Entrate con una circolare in cui chiarisce come recuperare il bonus dopo le modifiche introdotte in sede di conversione in legge del Decreto Irpef ed illustra le novità introdotte.

Recupero del credito a tutto campo

I datori di lavoro, per poter recuperare il credito erogato ai lavoratori, dovranno utilizzare esclusivamente il modello F24 e potranno utilizzare l’importo corrispondente al credito in compensazione di qualsiasi importo a debito (anche in sezioni diverse dalla sezione dedicata allo Stato, come Inps, Regioni, Imu e altri tributi locali). L’eventuale credito non utilizzato in compensazione potrà essere utilizzato nei successivi versamenti effettuati tramite modello di pagamento F24. Sono comunque fatti salvi i comportamenti dei sostituti d’imposta che, prima dell’entrata in vigore della legge di conversione, abbiano recuperato il credito erogato ai lavoratori utilizzando il modello di pagamento F24.

Nessun limite annuale

Il recupero mediante compensazione in F24 del credito erogato al lavoratore non è soggetto al limite annuale di 700mila euro (previsto dall’art.34 della Legge 388 del 2000). Inoltre il recupero non è soggetto neanche al divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali ed accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro (previsto dall’articolo 31 del Dl n. 78/2010).

Ricalcolo del credito spettante

Il sostituto d’imposta che in un dato mese eroga il credito ad alcuni lavoratori e contestualmente recupera il credito ad altri lavoratori, dovrà utilizzare in compensazione o versare solo l’importo netto risultante dalla differenza. Se l’importo del credito erogato è superiore a quello recuperato, il sostituto d’imposta può utilizzare in compensazione solo l’importo netto risultante dalla differenza. Se, invece, l’importo del credito recuperato ai lavoratori è superiore a quello erogato, il sostituto d’imposta deve versare la differenza a debito entro gli ordinari termini di versamento delle ritenute d’acconto, utilizzando il codice tributo 1655.

Amministrazioni  dello Stato

Gli enti pubblici e le amministrazioni dello Stato possono recuperare il credito d’imposta erogato ai lavoratori sia mediante compensazione con i modelli F24 e F24 Ep, sia mediante riduzione dei versamenti delle ritenute e, per la parte mancante, dei contributi previdenziali. In questo caso saranno poi l’Inps e gli altri enti che gestiscono forme di previdenza obbligatoria a recuperare i contributi non versati, attingendo all’importo delle ritenute da versare mensilmente all’erario.

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