Etichettatura prodotti sfusi, Fiesa predispone il cartello unico degli allergeni

cartello_unico_allergeniCome si sa, dal 13 dicembre 2014 con riferimento alle informazioni obbligatorie sui prodotti alimentari, è applicabile per gli operatori interessati l’osservanza del Regolamento Comunitario n. 1169/2011.
In questo senso, la Fiesa Nazionale, come riportato su questo sito, ha organizzato un Seminario Nazionale e già fornito in diverse occasioni le necessarie indicazioni.
Oggi, dopo un lungo confronto con i nostri tecnici, abbiamo elaborato, d’intesa con l’Ufficio Legislativo, e messo a disposizione dei nostri associati il cartello unico degli allergeni. Recandosi presso le sedi Confesercenti Provinciali è possibile ritirare il cartello-tipo per l’indicazione degli allergeni in riferimento ai prodotti sfusi.
Riepilogando brevemente, per gli alimenti preimballati le indicazioni minime obbligatorie (v. art. 9 Reg. 1169/11) sono, in gran parte, assolte all’origine dai produttori, mediante le etichette apposte sui prodotti e concernono:

a) la denominazione dell’alimento
b) l’elenco degli ingredienti
c) gli eventuali allergeni – qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell’allegato II del reg. 1169/2011/UE o derivato da una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata
d) la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti (QUID;
e) la quantità netta dell’alimento
f) il termine minimo di conservazione o la data di scadenza
g) le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d’impiego
h) il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare di cui all’art. 8, paragrafo 1
i) il paese d’origine o il luogo di provenienza ove previsto all’art. 26;
j) le istruzioni per l’uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell’alimento
k) per le bevande che contengono più di 1,2 % di alcol in volume, il titolo alcolometrico volumico effettivo
l) una dichiarazione nutrizionale

altre eventuali indicazioni obbligatorie per determinate tipologie di prodotti alimentari definiti in altre disposizioni normative.

Altra questione ben più complessa riguarda i prodotti sfusi.
Per i prodotti non preimballati (cosiddetti sfusi: può trattarsi dei prodotti preimballati all’origine ma generalmente venduti nell’esercizio previo frazionamento, di quelli “incartati” sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore o di quelli preimballati nell’esercizio per la vendita immediata), il D. Lgs. n. 109/92 prevede l’utilizzo di un cartello da porre sui comparti di vendita dei prodotti sfusi, su cui riportare la denominazione di vendita; l’elenco degli ingredienti salvo i casi di esenzione; le modalità di conservazione per i prodotti alimentari rapidamente deperibili, ove necessario; la data di scadenza per le paste fresche e le paste fresche con ripieno; il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande con contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume; la percentuale di glassatura, considerata tara, per i prodotti congelati glassati.
Per i prodotti della gelateria, della pasticceria, della panetteria e della gastronomia, ivi comprese le preparazioni alimentari, l’elenco degli ingredienti può essere riportato su un unico e apposito cartello (detto appunto “cartello unico”) tenuto ben in vista, oppure, per singoli prodotti, su apposito registro o altro sistema equivalente da tenere bene in vista, a disposizione dell’acquirente, in prossimità dei banchi di esposizione dei prodotti stessi. Tali previsioni sono, in via di opportunità, da considerarsi tuttora applicabili, in attesa dell’approvazione del DPCM con cui il MiSE renderà la normativa nazionale conforme al Regolamento comunitario.
Per quanto riguarda gli allergeni presenti nei prodotti sfusi, in relazione alla molteplicità degli stessi prodotti posti in vendita nei vari esercizi, si pone, ai fini della redazione dei cartelli, una serie di difficoltà logistiche e di organizzazione aziendale.
Per ovviare a tale difficoltà, d’intesa con l’Ufficio Legislativo Nazionale ed in linea con quanto già elaborato in altri settori della preparazione di alimenti, abbiamo elaborato un cartello che, specificamente per gli allergeni, assolve temporaneamente all’obbligo dell’informazione, indicando la possibile presenza di allergeni nei prodotti non preimballati e chiamando il consumatore ad un ruolo attivo, invitandolo a chiedere ulteriori specifiche informazioni.
Ovviamente, sarà possibile predisporre un cartello avente funzione di ufficialità, che consentirà di adempiere agli obblighi di legge senza le perplessità che attualmente permangono, solo con l’approvazione da parte del MiSE del predetto DPCM.
Per poter avere il cartello, redatto ai sensi dell’attuale normativa, basta rivolgersi alla più vicina sede Confesercenti.

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