Anche il Fisco “va in ferie”

I contribuenti non hanno scadenze sino al 20, tranne che per un ravvedimento e due regolarizzazioni

Anche il Fisco “si prende qualche giorno di vacanza”. Infatti, il prossimo giorno di scadenze per versamenti e dichiarazioni è il 20 agosto, tranne che per qualche ravvedimento operoso (il primo agosto quello sui tributi che dovevano essere pagati entro il 2 luglio 2018) e regolarizzazioni, il sei agosto (per le attività finanziarie all’estero per ex frontalieri/ex AIRE va presentata istanza integrativa e ravvedimento) ed il 16 agosto (versamenti di imposte e ritenute non effettuati o effettuati in misura insufficiente entro il 16 luglio 2018, con maggiorazione degli interessi legali e della sanzione ridotta a un decimo del minimo).

Lo riporta FiscoOggi, il giornale on line dell’Agenzia delle Entrate che spiega come in quella giornata:

1. i commercianti al minuto e assimilati devono procedere alla registrazione, anche cumulativa, delle operazioni effettuate nel mese di luglio per le quali è stato rilasciato lo scontrino o la ricevuta fiscale;

2. ultimo giorno utile per effettuare l’annotazione in un unico documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro emesse nel mese di luglio.

3. i contribuenti Iva devono provvedere all’emissione e alla registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese di luglio, risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti contraenti.

4. sempre i contribuenti Iva devono provvedere al versamento della sesta rata dell’Iva relativa al 2017 risultante dalla dichiarazione annuale, con la maggiorazione dell’1,65% a titolo di interessi.

5. gli esercenti attività di intermediazione immobiliare e i soggetti che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, intervenuti nella conclusione di contratti di locazione breve o nel pagamento dei relativi canoni o corrispettivi, devono comunicare all’Anagrafe tributaria i seguenti dati relativi ai contratti stipulati nel 2017 per il loro tramite: nome, cognome e codice fiscale del locatore, durata del contratto, importo del corrispettivo lordo, indirizzo dell’immobile.

6. le persone fisiche, titolari di partita Iva, nonché le società di persone ed enti equiparati che hanno scelto il pagamento rateale, devono versare la terza rata delle imposte risultanti dai modelli Redditi e Irap 2018, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,49%, e del saldo dell’Iva relativa al 2017 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/3/2018 – 30/6/2018 e con successiva applicazione degli interessi nella misura dello 0,49%. Si tratta invece della prima (o unica) rata per tutti i contribuenti – titolari o no di partita Iva – che si sono avvalsi della facoltà di differire il pagamento di trenta giorni, applicando la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

7. i soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare e approvazione del bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, che hanno scelto il pagamento rateale effettuando il primo versamento entro il 2 luglio, devono versare la terza rata delle imposte risultanti dai modelli  Redditi Sc e Irap 2018, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,49%, e del saldo dell’Iva relativa al 2017 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorato dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/3/2018 – 30/6/2018 e con successiva applicazione degli interessi nella misura dello 0,49%. Si tratta invece della prima (o unica) rata per i soggetti che si sono avvalsi della facoltà di differire il pagamento di trenta giorni.

8. ultimo giorno utile per regolarizzare i versamenti di imposte e ritenute non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) entro il 16 luglio dai contribuenti tenuti al versamento unitario di imposte e contributi.

9. i sostituti d’imposta devono versare le ritenute operate nel mese di luglio sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi, nonché le somme a saldo e in acconto trattenute sugli emolumenti o sulle rate di pensione corrisposte nel mese precedente.

10. sempre i sostituti d’imposta devono versare l’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionale e comunale, nella misura del 10%, sulle somme erogate, nel mese di luglio, ai dipendenti del settore privato in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione.

11. i sostituti d’imposta che durante l’anno corrispondono soltanto compensi di lavoro autonomo a meno di quattro soggetti ed effettuano ritenute inferiori a 1.032,91 euro, che si avvalgono della facoltà di eseguire i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto devono versare le ritenute operate nel 2017 (comprese quelle su indennità di cessazione del rapporto di agenzia) con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo con indicazione del codice tributo 1040, mentre per le ritenute alla fonte su provvigioni devono indicare il codice tributo 1038.

Condividi