Autonomia, ok della Camera al ddl. Ora è legge

Approvato dalla Camera dei Deputati il disegno di legge sull’Autonomia differenziata

172 i sì 99 voti contrari e 1 astenuto

Approvato dalla Camera dei Deputati il disegno di legge sull’Autonomia differenziata. L’Aula di Montecitorio ha licenziato il provvedimento con 172 i sì 99 voti contrari e 1 astenuto. Ora è legge. Il definitivo via libera è arrivato dopo che l’aula aveva ieri votato a maggioranza l’inversione dell’ordine dei lavori per anticipare la discussione sull’autonomia rispetto a quanto stabilito nell’iniziale calendario, dando il via a una vera e propria maratona notturna.

La Camera ha dunque proceduto con l’iter, dall’esame della quarantina di ordini del giorno presentati al voto degli emendamenti, articolo per articolo, arrivando alla conclusione dei lavori con la conferma del testo già approvato al Senato.

La legge sull’autonomia differenziata, strutturata su 11 articoli, punta ad attuare la riforma del 2001 del Titolo V della Carta.

Serve a definire le modalità e i contenuti delle intese che possono intercorrere tra lo Stato e le Regioni che chiedono l’attribuzione di maggiori forme di autonomia nelle 23 materie espressamente previste.

Per 14 materie è prevista la necessità della previa determinazione dei Livelli Essenziali di Prestazione, che stabiliscono i criteri con cui si determina il livello di servizio minimo da garantire in modo uniforme sull’intero territorio nazionale, attraverso la definizione dei costi e dei fabbisogni standard.

Sarà il Governo, entro 24 mesi dall’entrata in vigore della legge, a dover varare i necessari decreti legislativi per la determinazione dei livelli e dei relativi importi.

Che cosa è l’autonomia differenziata

L’autonomia differenziata è il riconoscimento, da parte dello Stato, dell’attribuzione a una Regione di una autonomia legislativa su materie di competenza concorrente e, in tre casi, di materie di competenza esclusiva dello Stato. Insieme alle competenze, le Regioni possono anche trattenere il gettito fiscale, che non sarebbe più distribuito su base nazionale, a seconda delle necessità collettive.

La legge

La legge appena approvata dalla Camera su ‘Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione’, firmata dal ministro Roberto Calderoli, offre la possibilità di riconoscere livelli di autonomia alle Regioni italiane a statuto ordinario e speciale e alla Provincia Autonoma di Trento e Bolzano, ed è legge procedurale attuativa della riforma del Titolo V della Costituzione, approvata nel 2001.

Come è strutturata

In 11 articoli, la nuova norma definisce le procedure legislative e amministrative per l’applicazione di quanto previsto dalla Carta, regolando le procedure per intese tra Stato e quelle Regioni che decideranno di chiedere una autonomia differenziata in 23 materie. Prima di presentare la richiesta, ogni singola Regione dovrà acquisire pareri di Comuni, Province ed enti regionali del suo territorio. Si tratta di definire le intese tra lo Stato e quelle Regioni che chiedono l’autonomia nelle 23 materie indicate nel provvedimento.

Le materie oggetto di richiesta

Le richieste di autonomia partono su iniziativa delle stesse regioni, sentiti gli enti locali. Sono 23 le materie per cui è  possibile questa richiesta sono: salute, istruzione, sport, ambiente, energia, trasporti, cultura e commercio con l’estero. Per 15 di queste materie vanno definiti i Lep, Livelli Essenziali di Prestazione.

I Lep

La concessione di una o più “forme di autonomia” è subordinata alla determinazione dei Lep, ovvero i criteri che determinano il livello di servizio minimo che deve essere garantito – è specificato nel testo – in modo uniforme sull’intero territorio nazionale. La determinazione dei costi e dei fabbisogni standard, e quindi dei Lep, avverrà a partire da una ricognizione della spesa storica dello Stato in ogni Regione nell’ultimo triennio. L’esecutivo, entro 24 mesi dall’entrata in vigore della legge approvata, dovrà varare uno o più decreti legislativi per determinare livelli e importi dei Lep.

I principi di trasferimento

L’articolo 4, modificato in Aula al Senato da un emendamento stabilisce i principi per il trasferimento delle funzioni alle singole Regioni, precisando che sarà concesso solo successivamente alla determinazione dei Lep e nei limiti delle risorse rese disponibili in legge di bilancio. Dunque senza Lep e il loro finanziamento, che dovrà essere esteso anche alle Regioni che non chiederanno la devoluzione, non ci sarà Autonomia.

Cabina di regia

Una cabina di regia del governo nazionale dovrà effettuare periodica ricognizione del quadro normativo in relazione a ciascuna funzione amministrativa statale e delle regioni ordinarie e individuare materie o ambiti di materie riferibili ai Lep sui diritti civili e sociali che devono essere garantiti allo stesso modo in tutto il territorio nazionale. Sarà composta da tutti i ministri competenti, assistita da una segreteria tecnica, collocata presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio.

Tempi

Il governo entro 24 mesi dall’entrata in vigore del ddl dovrà varare uno o più decreti legislativi per determinare livelli e importi dei Lep. Mentre Sato e Regioni, una volta avviata, avranno tempo 5 mesi per arrivare a un accordo. Le intese potranno durare fino a 10 anni e poi essere rinnovate. Oppure potranno terminare prima con un preavviso di almeno 12
mesi.

Clausola di salvaguardia

L’undicesimo articolo, inserito in commissione, oltre a estendere la legge anche alle regioni a statuto speciale e le province autonome, reca la clausola di salvaguardia per l’esercizio del potere sostitutivo del governo. L’esecutivo dunque può sostituirsi agli organi delle regioni, delle città metropolitane, delle province e dei comuni quando si riscontri che gli enti interessati si dimostrino inadempienti, rispetto a trattati internazionali, normativa comunitaria oppure vi sia pericolo grave per la sicurezza pubblica e occorra tutelare l’unità giuridica o quella economica. In particolare si cita la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni sui diritti civili e sociali.

 

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