Chiarimenti su negozi, pubblici esercizi, parrucchieri, barbieri e centri estetici dopo il decreto del 9 marzo

Sul sito del Governo vi sono chiarimenti sulle nuove misure introdotte dal Dpcm del 9 marzo per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull’intero territorio nazionale.  Le disposizioni del nuovo  decreto  producono  effetto  dalla data del 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020.

Vengono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché  gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di  carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se  svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali,  a  titolo  d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole  di  ballo,  sale  giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali  assimilati;  nei predetti luoghi è sospesa ogni attività;

Di seguito alcune delucidazioni :

NEGOZI:

nelle giornate festive e prefestive sono  chiuse  le  medie  e grandi  strutture  di  vendita,  nonché gli  esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni  per  garantire  la  possibilità del  rispetto  della distanza di sicurezza interpersonale di un metro con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o  organizzative che  non  consentano  il  rispetto  della   distanza   di   sicurezza interpersonale di un metro le strutture dovranno  essere  chiuse.  La  chiusura non è disposta  per  farmacie,  parafarmacie  e  punti  vendita  di  generi alimentari, il cui  gestore  è chiamato a garantire  comunque  il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di  un  metro,  con  sanzione  della  sospensione dell’attività in caso di violazione.

PUBBLICI ESERCIZI:

Bar e ristoranti – consentita l’attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione.

Pub – il divieto previsto dal DPCM riguarda lo svolgimento nei pub di ogni attività diversa dalla somministrazione di cibi e bevande. È possibile quindi continuare a somministrare cibo e bevande nei pub, sospendendo attività ludiche ed eventi aggregativi (come per esempio la musica dal vivo, proiezioni su schermi o altro), nel rispetto delle limitazioni orarie già previste per le attività di bar e ristoranti (dalle 6.00 alle 18.00) e, comunque, con l’obbligo di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Consegne a domicilio di cibi e bevande – Il limite orario dalle 6.00 alle 18.00 è riferito solo all’apertura al pubblico. L’attività può comunque proseguire negli orari di chiusura al pubblico mediante consegne a domicilio. Sarà cura di chi organizza l’attività di consegna a domicilio – lo stesso esercente ovvero una cosiddetta piattaforma – evitare che il momento della consegna preveda contatti personali.

CENTRI ESTETICI, PARRUCCHIERI E BARBIERI:

l’attività va regolamentata attraverso prenotazione degli appuntamenti e comunque garantendo la turnazione dei clienti con un rapporto uno a uno, così da evitare il contatto ravvicinato e la presenza nel locale di clienti in attesa. Il personale deve indossare idonei dispositivi di protezione individuale (guanti e mascherina).

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