Esposizione del prezzo medio sui punti vendita solo servito, Faib chiede chiarimenti

Faib-Confesercenti E.R. ad un convegno in Piemonte

Con una nota al Sottosegretario al Ministero delle Imprese e del Made in Italy Massimo Bitonci, al Segretario Generale Benedetto Mineo e al direttore Generale competente Gianfrancesco Romeo Faib ha chiesto chiarimenti sulla questione dell’ esposizione del prezzo medio regionale dei carburanti sui punti vendita solo servito.

Premesso che “il prossimo 1° agosto, per effetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 3, del decreto legge n. 5, del 14 gennaio 2023, convertito, con modificazioni, in legge n. 23, del 10 marzo 2023, gli esercenti l’attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione, compresi quelli operanti lungo la rete autostradale, saranno obbligati ad esporre con adeguata evidenza cartelloni riportanti i prezzi medi di riferimento definiti dal Ministero delle imprese e del made in Italy, su base regionale e delle province autonome, con riferimento ai prezzi comunicati dagli esercenti l’attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione in impianti situati fuori della rete autostradale nonché, su base nazionale, con riferimento a quelli comunicati dagli esercenti operanti lungo la rete autostradale” e che “Il decreto del 31 marzo 2023, adottato dal Ministero delle imprese e del made in Italy al fine di definire le caratteristiche e le modalità di esposizione dei cartelloni contenenti le informazioni inerenti l’esposizione del prezzo medio, stabilisce, all’art. 6, che i criteri e le modalità per il calcolo della media aritmetica dei prezzi sono stabiliti nell’allegato tecnico al decreto medesimo”.

Faib, rilevato che “Tale allegato prevede che i prezzi medi sono calcolati con esclusivo riferimento alle seguenti tipologie di carburante: gasolio, benzina, GPL e metano, facendo riferimento, per gasolio e benzina, ai prezzi comunicati per la modalità «self service» e, per GPL e metano, ai prezzi comunicati per la modalità «servito»”, osserva che “sussistendo nell’ambito della rete distributiva, un numero non indifferente di esercenti, valutabile nell’ordine di alcune migliaia, che operano distribuendo il carburante esclusivamente in modalità «servito»,” si chiede “se, per la distribuzione di gasolio e benzina, detti esercenti siano tenuti ad esporre un cartellone facente riferimento al prezzo medio indicato dal Ministero in riferimento alla modalità «self service» (unico dato che, come si è detto, è valutato e pubblicato dal Ministero per gasolio e benzina), sebbene sull’impianto gasolio e benzina siano commercializzati solo in modalità «servito».”

Per Faib, “gli esercenti di cui si dice dovrebbero essere esonerati dall’esposizione del prezzo medio di gasolio e benzina relativi alla modalità «self service», poiché la modalità di vendita di tali prodotti presente sull’impianto rende il confronto completamente inutile per gli utenti, i quali sono ben consapevoli che il prezzo di vendita di un carburante in modalità «servito» necessariamente risente della componente del servizio, sì che confrontarlo con il prezzo dello stesso prodotto venduto altrove in modalità «self service» non aggiunge alcuna utilità pratica, risultando piuttosto fuorviante e confondente.

Secondo Faib, ”D’altra parte, l’art. 7 del menzionato Dm 31 marzo 2023 stabilisce che gli esercenti l’attività di vendita al pubblico di carburante “espongono con adeguata evidenza un cartellone riportante i rispettivi prezzi medi, di cui all’art. 6, relativi alle tipologie di carburanti disponibili presso il proprio punto vendita”: tale affermazione convince del fatto che l’esposizione del prezzo medio è funzionale a un confronto (in questo caso tra le tipologie di carburanti disponibili presso l’impianto e le medesime tipologie commercializzate negli altri punti vendita). Confronto che, come si è detto, non sarebbe altrettanto possibile qualora si trattasse del prezzo medio del gasolio o della benzina commercializzati in modalità «servito» rispetto a quello degli stessi prodotti distribuiti altrove in modalità «self service»”

Alla luce di quanto illustrato Faib ha chiesto che su questo punto vi sia un supplemento di valutazione evidenziando che la risposta al quesito, visto l’approssimarsi della scadenza, ha ovviamente carattere di estrema urgenza.

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